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E-fattura per i subappalti: emanati i chiarimenti dell’Agenzia della Entrate

Dal 1° luglio scorso sono obbligati ad emettere fattura elettronica i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici”, mentre sono esclusi dal nuovo adempimento i fornitori dell’appaltatore per i quali non vige alcun obbligo comunicativo.

La nuova modalità di fatturazione, inoltre, presuppone che “a monte” ci sia un contratto stipulato con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’art.1 della legge 244/2007. Non sono, quindi, considerate “pubbliche amministrazioni” le società controllate o partecipate da soggetti pubblici, ancorché rientranti nel più ampio obbligo di “tracciabilità dei pagamenti”.
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.13/E del 2 luglio 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato finalmente seguito a quanto annunciato nella sua precedente CM 8/E/2018, fornendo le attese indicazioni sul perimetro d’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica che, dallo scorso 1° luglio, è posto a carico dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.
Come noto, infatti, il DL 79/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un appalto stipulato con una pubblica amministrazione.
Ancorché la CM 13/E/2018 sia ora intervenuta a chiarimento delle principali criticità connesse al nuovo adempimento, si ribadisce che l’Ance non mancherà di intervenire nuovamente, evidenziando la necessità, quantomeno, di eliminare qualsiasi forma di sanzione in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell’adempiere al nuovo obbligo, per il quale sarebbe stato opportuno prevederne, in prima battuta, un avvio meramente sperimentale e non obbligatorio.
 
“Subappaltatori” e “subcontraenti” interessati dal nuovo obbligo
Vista la genericità della norma (art.1, co.917, legge 205/2017), una delle principali criticità connesse all’assolvimento dell’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata a decorrere dal 1° luglio 2018, era connessa proprio all’identificazione dei soggetti in esso ricadenti.
Sul punto, l’Agenzia precisa che, in virtù di quanto stabilito dall’art.105, co.2, del D.Lgs. 50/2016 (cd. “Codice dei contratti pubblici”)[1], l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i seguenti soggetti operanti nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico:
·        subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, intendendosi per tale «il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto» (art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici),
·        subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi elencati nel citato art.105, co.2del Codice dei contratti pubblici[2].
Sono, di contro, esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione, precisa la CM 13/E/2018, tutti coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha alcun obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante, o perché non interessati dall’imposizione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e/o CUP (codice unico di progetto) riguardanti la disciplina sulla “tracciabilità dei pagamenti”.
In realtà, ai sensi del citato art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi.
Pertanto, l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’entrata in vigore anticipata del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla CM in esame. Si tratta, in particolare, dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico ed in parte in una fornitura privata.
In ogni caso, in quest’ultima ipotesi, in un’ottica di semplificazione e anche in risposta a quanto evidenziato dall’ANCE, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, per il fornitore, l’obbligo di emissione delle fattura in formato elettronico in via anticipata dal 1° luglio scorso.
Tali chiarimenti si aggiungono a quanto anticipato dalla precedente CM 8/E/2018 (in allegato), con la quale l’Agenzia ha precisato che la fatturazione elettronica (oltre al rapporto a monte tra PA e appaltatore) riguarda, comunque, i soli rapporti diretti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Così, nei rapporti tra il subappaltatore/subcontraente ed eventuali suoi prestatori e contraenti, la fatturazione, anche dal 1° luglio 2018, può comunque avvenire con la tradizionale modalità cartacea.
 
Concetto di “appalto pubblico”: identificazione delle PA committenti
Un’altra questione aperta era relativa alla definizione di “pubbliche amministrazioni" committenti e, con esse, all’identificazione dei contratti pubblici nell’ambito dei quali deve operare la fatturazione elettronica anche nei rapporti “a valle” tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente.
Sul punto, la CM 13/E/2018 precisa che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni” vanno identificate nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettroniche, ai sensi dell’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 e del DM attuativo 55/2013.
Come chiarito dalla CM 1/DF del 9 marzo 2015[3], si tratta:
·        degli Enti e dei soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e delle Autorità indipendenti (art.1, co. 2, legge 196/2009),
·        tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI (art.1, co.2, D.Lgs. 165/2001),
·        le Amministrazioni autonome (art.1, co.209, legge 244/2007).
Sono quindi per ora esclusi dal nuovo adempimento i rapporti per i quali, a monte della filiera contrattuale, il soggetto committente non sia una “pubblica amministrazione” nel senso sopra precisato. Pertanto, ai fini dell’anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica, non sono considerati “appalti pubblici” i rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici.
 
Consorzi: fatturazione dei rapporti interni tra Consorzio e consorziate
La CM 13/E/2018 interviene anche sull’ipotesi, piuttosto frequente, di esecuzione dell’appalto pubblico tramite strutture consortili, precisando che l’obbligo di fatturazione elettronica, in ogni caso, non si estende nei rapporti interni tra Consorzio e imprese consorziate (che, in linea generale, non si configurano comunque come subappalti o ipotesi affini).
Pertanto, anche laddove il Consorzio operi nei confronti dell’appaltatore principale, ricadendo quindi, dal 1° luglio scorso, nell’obbligo di fatturazione elettronica, le società consorziate non sono comunque obbligate a fatturare in modalità elettronica nei confronti del Consorzio medesimo.
****
Per il resto, la CM 13/E/2018 interviene in senso più generale, precisando, tra l’altro, che:
·        sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti non stabiliti, ma solo identificati, in Italia. I soggetti identificati possono però ricevere fatture elettroniche, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenerne una copia cartacea, qualora ne facciano richiesta. Nel novero dei soggetti a cui non si applica l’obbligo della fattura elettronica rientrano, inoltre, i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia,
·        le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione della fattura, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, in base a quanto stabilito dall’art.6 del DPR 633/1972 (che, per le prestazioni di servizi, individua tale momento nel pagamento del corrispettivo o, se precedente, all’emissione della fattura medesima).
Sul punto, la CM chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti, ai fini del rispetto dei termini di emissione, la sola data di formazione della fattura ed il suo contestuale invio al Sistema di interscambio. In ogni caso, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio della fattura al Sistema di interscambio effettuato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.
·        la fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero di quella originaria.
Tuttavia, qualora non sia possibile mantenere numero e data originari, si può alternativamente emettere
-         una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata (successivamente stornata con variazione contabile interna);
-         una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.
 

[1] In base al quale «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
[2] Cfr. precedente Nota 1.
 
 

E-fattura: on line i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Sono on line, dal 15 giugno scorso, i servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per facilitare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche.
 
Si avvicina, infatti, il termine del 1 luglio 2018 a partire dal quale sarà obbligatorio emettere fattura elettronica per lecessioni di benzina e di gasolio e per leprestazioni rese da subappaltatori e subcontraentidella filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appaltodi lavori, di servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.
 
Come noto, infatti, la legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha reso obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 [1] la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per le tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata),  anticipando tale obbligo al 1° luglio 2018, solo per le due categorie di operazioni sopra dette.
 
Con riguardo, in particolare all’anticipo dell’obbligo per i subappaltatori che operano nell’ambito di un contratto di appalto di servizi o forniture con la pubblica amministrazione al 1 luglio 2018 occorre, per altro, evidenziare che l’ANCE, rilevate le numerose criticità legate all’ambito applicativo del nuovo obbligo, sta agendo presso le competenti sedi per ottenere il differimento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di fatturazione al 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale tale meccanismo interesserà tutti i settori e tutti i rapporti tra imprese.
 
La proroga, tra l’altro, si rende necessaria considerata l’assenza di chiarimenti sulle modalità applicative dell’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di appalto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite attraverso un documento di prassia tutt’oggi ancora non emanatoma preannunciato dalla stessa Agenzia nella Circolare n.8/E del 30 aprile 2018 che riguardava, in particolare, l’applicazione dell’obbligo alle cessioni di carburanti [2].
Per quanto concerne le regole più specificamente tecniche del processo di fatturazione elettronica, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è intervenuta, oltre che con la Circolare n. 8/E anche con il Provvedimento n.89757/2018 del 30 aprile 2018.
 
Dal 15 giugno scorso, invece, l’Amministrazione Finanziaria ha predisposto due servizi on line utili per:
  • generare il codice Qr, che consente ai titolari di partita Iva di creare, accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” o tramite il proprio cassetto fiscale, un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire in modo automatico e sicuro i dati del cliente. (Il codice può essere salvato in pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, e deve essere distrutto e rigenerato in caso di modifica dei dati anagrafici o di partita IVA).
  • registrare l’indirizzo telematico che consente a imprese e professionisti di comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le fatture elettroniche.  L’abbinamento alla propria partita Iva di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un “codice destinatario” (in caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) può essere effettuato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

[1] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017 e ANCE Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” - 

[2] Si precisa che in merito all’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di appalto conclusi con la pubblica amministrazione, la Circolare n.8/E/2018 ha chiarito, esclusivamente, che l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1 luglio prossimo, troverà applicazione solo nell’ambito dei “rapporti diretti” tra titolare del contratto di appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione dei passaggi successivi.

3 allegati

Circolare n.8_E del 30 aprile 2018
Provvedimento n.89757_2018
Allegato A

 

Esenzione Imu sul “magazzino” delle imprese edili: entro il 30 giugno la dichiarazione

Dichiarazione entro il prossimo 30 giugno 2018 per fruire dell’esenzione dall’IMU, riferita al periodo d’imposta 2017, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili, rimasti invenduti.
 
Questa la scadenza che interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, per non decadere dall’esenzione IMU sul “magazzino”, ai sensi dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 [1].
 
Si ricorda che il prossimo 18 giugno 2018 scadono i termini per il versamento dell’IMU anche per gli immobili posseduti dalle imprese del settore delle costruzioni (aree e fabbricati) diversi dai fabbricati costituenti beni merce delle imprese edili.
 
Va precisato che per le aree fabbricabili in ogni caso l’IMU è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio delle stesse.
 
Come noto, grazie ad una disposizione fortemente voluta dall’ANCE, «sono esenti dall'imposta municipale propria fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e nonsiano in ogni caso locati».
 
L’esenzione dall’IMU è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013) [2].
 
In sostanza, in conformità con quanto sostenuto dall’ANCE, è stato confermato che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e da questa ristrutturati per la successiva vendita.
 
Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
 
Circa il momento dal quale il fabbricato s’intende ultimato, si osserva che la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte nell’ambito della previgente ICI, formulando un orientamento da considerarsi oramai consolidato e valevole anche ai fini dell’attuale IMU.
 
In particolare, la Corte ha ravvisato nell’accatastamento del fabbricato il verificarsi della condizione essenziale per considerare lo stesso “ultimato” ed esistente ai fini dell’imposta locale, a prescindere dall’intervenuta, o meno, dichiarazione “ufficiale” di fine costruzione all’Ente locale competente. Quest’ultima, invece, assume valore, agli effetti del tributo comunale, solo se preventiva rispetto all’accatastamento dell’immobile di nuova costruzione [3].
 
Né in tal senso rileva, per il fabbricato di nuova costruzione, la mancanza dell’allacciamento ai servizi pubblici (quali luce, gas, acqua, fognature, etc.) e del conseguente certificato di agibilità [4].
 
Pertanto, il fabbricato s’intende “ultimato” dalla data di accatastamento o, se preventiva, da quella di comunicazione della fine lavori all’Ente locale competente, a prescindere dal rilascio del certificato di agibilità.
 
L’esenzione IMU prevista per l’invenduto delle imprese edili è stata riconosciuta anche agli alloggi costruiti, e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie (cfr.R.M. 9/DF/2015).
 
Dunque a pena di decadenza dai citati benefici, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito Modello(e relative Istruzioni) [5].
 
Si precisa che il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili.
 
Al riguardo, si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione [6].
 
In particolare, si ritiene che, nel quadrocaratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codicen.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello [7].
 
Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.
 
Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.
 
La dichiarazione deve essere presentata entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta»[8].
 
In pratica, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2018, per quel che riguarda l’esenzione dall’IMU per il 2017.
 
In merito, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un focus specifico relativo all’obbligo di presentazione per il “magazzino” delle imprese edili.
 
Per completezza, si ricorda che, in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.
 
[1] Si ricorda che l’esenzione IMU per il “magazzino” delle imprese edili è stata introdotta, a partire dalla seconda rata 2013, dall’art.2, co. 1 e co.2, lett.a, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/2013 (cd. “Decreto casa”) -
[2] In particolare, si tratta dei lavori consistenti in:
-       restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001),
-       ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001),
-       ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1, lett.f, D.P.R. 380/2001).
[3] In tal senso, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha precisato che «l’iscrizione nel catasto edilizio dell’“unità immobiliare” …… costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile». Diversamente, prosegue la medesima pronuncia giurisprudenziale, la dichiarazione di fine lavori resa al Comune competente «assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il "fabbricato di nuova costruzione" non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale ("unità immobiliare iscritta") considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati». In senso conforme, nella medesima pronuncia, vengono richiamati anche altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Sent. n. 22808 del 23 ottobre 2006 e n. 14673 del 23 giugno 2006). Tale orientamento ha, poi, trovato conferma anche in più recenti pronunce della medesima Corte di Cassazione, che hanno contribuito a rendere univoca, e quindi consolidata, la posizione giurisprudenziale sul punto (Cfr. Sent. n.16208 del 9 luglio 2010 e n.15177 del 23 giugno 2010).
[4] Come evidenziato sempre dalla Corte di Cassazione, infatti, tale circostanza non è idonea a far considerare la costruzione accatastata ancora “in corso d’opera”, non legittimando quindi l’applicazione dell’imposta locale sul valore dell’area sottostante e non su quello del fabbricato medesimo. In tal senso, la Sentenza n.24924/2008 afferma che presupposto del tributo comunale è unicamente il possesso degli immobili, a nulla rilevando, ai fini dell’assoggettamento alla medesima imposta, «l’idoneità dell’immobile a produrre reddito (e, di conseguenza, del rilascio del certificato di abitabilità)» (Cfr., in tal senso, anche Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n.5372 del 05 marzo 2009).
[5] Ai sensi dell’art.2, co.5-bis, del cd. “Decreto casa”.
[6] Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012 - 
[7] Al riguardo, si ricorda che tale indicazione è stata inserita nel Modello in base alla previgente formulazione dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (che riconosceva ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per il “magazzino” delle imprese edili, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori ed a condizione che l’immobile non fosse locato).
[8] Cfr. l’art.13, co.12-ter, del D.L. D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
 
 

Disponibile “OiRA Uffici” per effettuare la valutazione dei rischi

È stato adottato, in data 23 maggio 2018, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.61 che recepisce lo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi, sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”, in attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Lo strumento è stato sviluppato nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro cui hanno aderito i rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, delle parti sociali nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’INAIL.
OiRA “uffici” si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del summenzionato decreto, con le limitazioni previste nell’articolo 3.
L’applicativo è disponibile gratuitamente sui siti internet istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INAIL.
 

Credito d’imposta per il Sud: le FAQ del MISE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito le FAQ volte a chiarire alcuni aspetti applicativi inerenti la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse del Programma operativo nazionale “imprese e competitività 2014-2020” per la fruizione del credito di imposta per il Sud.
 
L’ulteriore chiarimento del MISE segue la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 23 aprile 2018 [1] con cui erano state indicate le modalità e le procedure che le PMI devono seguire per accedere risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” ai fini del credito d’imposta per il Sud.
 
Si ricorda che il “Credito di imposta per il Mezzogiorno” è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016 [2]
che haincentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese un credito d’imposta che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016, è previsto nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese.
 
Nelle risposte fornite, di recente, dal Ministero viene in particolare ribadito che le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare, in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta all’Agenzia delle entrate che rilascia l’autorizzazione alla fruizione del credito e trasmette i progetti presentati da PMI, non appartenenti al settore primario, al MISE.
 
Successivamente il MISE effettua l’istruttoria al solo fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C. L’istruttoria che abbia avuto esito positivo si conclude con l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione all’utilizzo delle risorse.
 
Per le domande che non abbiano superato l’istruttoria resta ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito che è stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.
 
Tra i chiarimenti viene, inoltre, precisato che la PMI che ha ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico.
 
A tal proposito si ricorda che la compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Si evidenzia, inoltre, che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione [3].
 
Tutte le richieste  di informazioni relative all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, precisa il MISE, vanno rivolte all’Agenzia delle Entrate.
 
 
[2] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” -
[3] Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 34/E/2016.
 
 

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