Con un comunicato stampa del 30 aprile 2018 il Ministero del lavoro ha informato che, in considerazione dell'implementazione del sistema informatico, per il biennio 2016-2017 la scadenza per l'invio del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46, d.lgs. n. 198/2006) è stata posticipata dal 30 aprile al 30 giugno 2018.
Sul portale istituzionale è stato contestualmente reso disponibile il nuovo applicativo informatico per l’elaborazione e l’invio dei rapporti cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano oltre 100 dipendenti.
La procedura telematica è accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure tramite le credenziali di accesso al portale dei servizi del dicastero Cliclavoro. Le informazioni da inserire nel modello informatizzato restano quelle indicate nel DM del 17 luglio 1996.
Il rapporto deve essere trasmesso:
La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato competente – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del DPR n. 520/1955 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
Per la compilazione del rapporto è disponibile un’apposita Guida.
1 allegato
2018
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1,01
|
|
1998
|
1,55
|
2017
|
1,01
|
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1997
|
1,59
|
2016
|
1,01
|
|
1996
|
1,64
|
2015
|
1,02
|
|
1995
|
1,69
|
2014
|
1,02
|
|
1994
|
1,74
|
2013
|
1,02
|
|
1993
|
1,78
|
2012
|
1,05
|
|
1992
|
1,79
|
2011
|
1,08
|
|
1991
|
1,83
|
2010
|
1,09
|
|
1990
|
1,91
|
2009
|
1,10
|
|
1989
|
2,00
|
2008
|
1,15
|
|
1988
|
2,09
|
2007
|
1,19
|
|
1987
|
2,26
|
2006
|
1,22
|
|
1986
|
2,44
|
2005
|
1,26
|
|
1985
|
2,61
|
2004
|
1,33
|
|
1984
|
2,79
|
2003
|
1,37
|
|
1983
|
2,96
|
2002
|
1,42
|
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1982 e precedenti
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3,13
|
2001
|
1,46
|
|
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2000
|
1,51
|
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1999
|
1,53
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Accolto pienamente l’orientamento dell’ANCE: il “Sismabonus” è ammesso anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria [1].
L’invio tardivo della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, (obbligo soppresso dal 14 maggio 2011 [1] non fa venire meno il diritto alla detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione, ma ne determina l’esercizio tardivo. Il diritto alla detrazione, infatti, non decade solo per il fatto che la comunicazione di inizio lavori sia stata effettuata più tardi rispetto alla data effettiva di avvio della ristrutturazione.
Questo è quanto ha chiarito la Sentenza n.1191/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha riconosciuto la spettanza delle detrazione fiscale dall’Irpef [2] (all’epoca nella misura del 36%) delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia a un contribuente che aveva avviato i lavori nel 2008, ed effettuato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, nel 2011.
Nel caso di specie la Commissione Regionale afferma, inoltre, il principio per cui a rilevare è il fatto che il ritardo nell’invio della comunicazione non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli relativamente alla pertinenza dei lavori di ristrutturazione con le spese di cui è stata chiesta la detrazione, essendo sufficienti, a tal fine, la documentazione relativa alla pratica edilizia, le fatture e i pagamenti bancari.
[1] Cfr. l’art. 7 del DL 70 /2011.
[2] Cfr. Ance “ Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ” -
1 allegato