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Ecobonus 2018: on line il portale dell’Enea per la trasmissione dei dati

È on line il portale finanziaria2018.enea.it. dedicato dall’ENEA all’invio della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale cd. Ecobonus e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Tale adempimento vale anche nel caso di intervento congiunto di Ecobonus e Sismabonus svolto su parti comuni di edifici condominiali.
 
Come noto, l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La misura della detrazione (da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo) va da un minimo del 50% a un massimo del 75% entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e a seconda che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.
 
Tale disciplina, prevista dall’art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, ha subito le ultime recenti modifiche ad opera della legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018). 

-     proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) in una misura che va dal 50% al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.
 
-       beneficio, già prevista fino al 31 dicembre 2021 nella misura ordinaria del 50% e del 65% e nella “formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”).
 
-     la possibilità di cumulare l’Ecobonus con il Sismabonus per quegli interventi che riguardano parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Tale beneficio è riconosciuto nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, e dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
 
Questa detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio [1].
-       la percentuale di detrazione del 50% perle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per alcuni tipi di intervento di riqualificazione energetica:
  • acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D.Lgs. 311/2006)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013)
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
-         la percentuale di detrazione del 65% le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per i seguenti interventi:
  • riqualificazione energetica “globale”
  • strutture opache orizzontali e verticali
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro) con:
-       impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02);
 
-       impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro)
  • impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro)
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
  • acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.
-       la possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti, ivi compresi i soggetti “incapienti” (pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).
 
-       l’estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative.
 
Per tutte le informazioni sulle detrazioni da Ecobonus, l’ENEA mette a disposizione di cittadini e tecnici il portale informativo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
 
Si fa presente, inoltre che L’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento per definire la procedura necessaria per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia conclusi nel 2018, che comportano, anche, riduzione dei consumi energetici.
 
Si ricorda che tale nuovo adempimento, è stato introdotto dalla legge di “Bilancio 2018 che ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
 
 
 
[1] La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
 
 
 
 

 

Aggiornamento certificato qualità.

Si porta all’attenzione delle Imprese associate che entro il 15 settembre 2018 la certificazione del sistema qualità conforme alla norma Uni En Iso 9001 dovrà essere aggiornata all’ultima edizione della stessa entrata in vigore il 15 settembre 2015.

 Si evidenzia che le certificazioni non aggiornate saranno revocate dopo il 15 settembre con evidenti conseguenze per chi, nell’ambito degli appalti pubblici, è tenuto a dotarsi di un sistema di gestione per la qualità conforme alla Uni En Iso 9001.
 
Pertanto, si sollecitano tutte le imprese associate, nel caso non lo avessero già fatto, ad affrettarsi nella pianificazione delle verifiche, da parte dell’ente di certificazione, basate sulla nuova norma.
 
Ad oggi non sono previste deroghe o rinvii della data del 15 settembre, essendo peraltro, tempistiche stabilite a livello internazionale.
 
Stessa scadenza del 15 settembre è anche prevista per l’aggiornamento della certificazione dei sistemi di gestione ambientali conformi alle norme Uni En Iso 14001.
 
Laddove ciò non avvenisse, si verificherebbe la perdita della certificazione ISO 9001, che provocherebbe, a sua volta, la riduzione automatica degli importi di attestazione SOA sino alla classifica II (ossia fino a 516,000 euro).

Pagamenti delle PA e verifiche fiscali: nuovi chiarimenti dalla Ragioneria dello Stato

Blocco dei pagamenti da parte della PA in caso di irregolarità fiscale del destinatario: se opera lo split payment la verifica di morosità, sopra la nuova soglia dei 5000 euro, va fatta al netto dell’IVA. Sono inclusi tra i soggetti tenuti alla verifica anche gli enti pubblici economici, mentre sono escluse le fondazioni e le associazioni di enti pubblici.
 
Con la Circolare n.13 del 21 marzo scorso, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
 
Come noto, infatti, con effetto dal 1° marzo 2018, la legge n. 205/2017 [1] è intervenuta sulla norma che impone alla Pubblica Amministrazione, prima di procedere al pagamento di somme a qualsiasi titolo, di verificare la regolarità fiscale del destinatario delle stesse e di sospenderne il pagamento in caso di accertata morosità rispetto a una o più cartelle fiscali (art.48bis del DPR n.602/1973).
 
Da un lato è stata ridotta, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973) [2].
 
Specularmente è stato modificato il D.M. 40/2008, attuativo del citato art. 48bis, che stabilisce sia le modalità di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione, sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall’interessato all'Erario.
 
In particolare, è stato esteso da 30 a 60 giorni il periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.
 
Come già evidenziato durante l’iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio, tali modifiche sono fortemente negative per il settore sotto vari punti di vista.
 
Anzitutto, incidono in maniera rilevante sulla disciplina delle cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara, di cui all’art. 80 del codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.[…]”.
 
Pertanto, il dimezzamento della soglia di cui all’art. 48bis a 5.000 euro si ripercuote negativamente sulla partecipazione alle procedure di gara, amplificando il concetto di gravità delle violazioni in materia fiscale e comportando la potenziale esclusione dalle procedure di gara di imprese che abbiano commesso violazioni di importo scarsamente rilevante.
 
Sotto altro aspetto, l’abbassamento della soglia in questione ed il contestuale raddoppio a 60 giorni del periodo di sospensione dei pagamenti da parte delle amministrazioni ai beneficiari – a qualunque titolo – di somme pubbliche, necessario a consentire l’effettuazione di pignoramenti, si ripercuotono negativamente sulla disciplina del pagamento del corrispettivo d’appalto agli operatori economici.
 
Le imprese che, infatti, dovrebbero ricevere il pagamento del corrispettivo d’appalto da parte dell’ente appaltante, potrebbero, a fronte dell’omesso pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore a 5.000 euro, subire una paralisi dei pagamenti per un intero bimestre, in attesa dell’avvio della procedura di riscossione.
 
Per queste ragioni, l’ANCE continuerà ad agire nelle opportune sedi per ottenere l’abrogazione delle citate disposizioni.
 
Ciò premesso, la Circolare in commento, articolata in 13 paragrafi, fa il punto sull’aggiornamento della normativa di settore ed esamina alcuni profili critici emersi nel corso del tempo, afferenti, tra l’altro, all’ambito soggettivo, alla scissione dei pagamentiall’inadempienza contributiva, alla cessione del credito.
 
P.A. che devono effettuare la verifica
 
In particolare con riguardo alla precisa individuazione degli enti che sono tenuti a effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48bis, viene chiarito che rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche tenute a effettuare tali controlli:
  • le società a totale partecipazione pubblica diretta
  • gli enti pubblici anche economici, le aziende speciali anche consortili e, in generale, le aziende pubbliche a prescindere dalla loro qualificazione come enti pubblici economici;
  • e gestioni commissariali.
Risultano, invece, escluse dall’ambito di applicabilità della disciplina le fondazioni e le associazioni di enti pubblici, poiché tale inclusione segnerebbe una dilatazione eccessiva dell’ambito soggettivo.
 
Split payment
 
La Circolare si sofferma, inoltre, sull’applicazione della disciplina di cui all’art.48bis per quelle amministrazioni e quegli enti interessati dallo split payment, confermando quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel 2015.
 
Si ricorda, che il meccanismo del cd. split payment, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti [3], il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Tali amministrazioni procedono, in sostanza, a effettuare due pagamenti: il corrispettivo al netto dell’IVA a favore del proprio fornitore, e il versamento dell’IVA a favore dell’Erario.
 
In questi casi, la Circolare precisa che ai fini dell’individuazione della soglia dei 5000 euro di cui all’articolo 48bis, al di sopra della quale vengono sospesi i pagamenti, le amministrazioni non dovranno considerare l’IVA, ma tener conto, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA.
 
Art.48bis e inadempienza contributiva
 
La Circolare prende in esame, inoltre, l’ipotesi in cui in sede di pagamento del beneficiario sia riscontrata sia un’inadempienza di natura contributiva che di natura “fiscale”, al fine di chiarire se vada prioritariamente applicata la disciplina che consente l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nel versamento dei contributi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 oppure la disciplina di cui all’art.48bis del DPR 602/1973.
 
Si ricorda che l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 [4], prevede che, qualora il DURC (documento unico di regolarità contributiva) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi non risulti regolarela stazione appaltante sia tenuta a trattenere l’importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
 
Come evidenziato nella Circolare si tratta di un obbligo a carico della stazione appaltante, per cui deve ritenersi che l’intervento sostitutivo in materia contributiva sia prioritario rispetto alla verifica della morosità fiscale.
 
Pertanto, in caso di DURC irregolare la PA deve prioritariamente trattenere l’importo dei contributi non assolti dall’appaltatore o subappaltatore, e versarli agli Enti previdenziali e assistenziali, e sull’importo residuo del pagamento, se superiore alla soglia dei 5000 euro, effettuare la verifica della regolarità fiscale.
 
Cessione del credito
La Circolare riprende anche la questione della verifica di inadempienza in caso di cessione del credito [5] da parte dell’impresa destinataria del pagamento stesso, confermando la procedura delineata nella Circolare n.29/2009.
In tale occasione, è stato precisato che la verifica in capo all’impresa va effettuata al momento della notifica della cessione del credito all’Amministrazione debitrice, che, accertata la “non inadempienza” della stessa, potrà fornire la propria accettazione espressa alla cessione, liberando così l’impresa da ogni ulteriore controllo, da effettuarsi al momento dell’effettivo pagamento delle somme spettanti. All’atto dell’erogazione degli importi dovuti dall’Amministrazione, infatti, la verifica sarà effettuata solo nei confronti della banca, o dell’intermediario, che ha acquistato il creditodall’impresa originaria.
 
Inoltre, contestualmente alla notifica relativa alla cessione del credito, il cedente deve:
 
-        richiedere all’Amministrazione debitrice l’accettazione espressa alla cessione del credito, che contenga l’esplicito riferimento all’inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico;
 
-        allegare alla richiesta di accettazione del credito il consenso al trattamento dei propri dati personali (mediante il modulo allegato alla C.M. 29/2009), necessario per consentire alla P.A. di effettuare la predetta verifica di morosità prevista dall’art.48bis.
 
A tal riguardo, la Ragioneria Generale indica ora due diverse ipotesi:
 
-          il cedente acconsente a far immediatamente effettuare la verifica di inadempienza a proprio carico da parte dell’Amministrazione ceduta (fornendo il consenso al trattamento dei dati personali), che in conseguenza, darà notizia dei relativi esiti al cessionario. Solo qualora l’esito risulti di “non inadempimento”, l’amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica nei confronti del cessionario;
 
-          il cedente non acconsente a far effettuare la predetta verifica (non fornendo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali), con la conseguenza che, a prescindere dall’accettazione anche tacita dell’Amministrazione ceduta, quest’ultima dovrà effettuare la verifica solamente nei confronti del soggetto cedente (originario creditore), all’atto del pagamento a favore del cessionario, consapevole del rischio che il cedente possa risultare inadempiente rispetto agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento.
 
In quest’ultimo caso, precisa la Circolare, è opportuno che l’Amministrazione ceduta si adoperi per non prestare il proprio consenso alla cessione del credito.
 
[1] Cfr. art.1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e sul punto Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale
[2] Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, co.4-bis, del DL 16/2012, convertito con modifiche dalla legge 44/2012, la PA deve comunque procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme eccedenti l’ammontare del debito. L’eventuale mancato pagamento costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
[3] Si tratta, in particolare di:
·        tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.1, co.2, della legge 196/2009
·        gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
·        le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
·        tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
·        tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
·        le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
[4] Come modificato dall’art. 20 comma 1, lett.b) del D.Lgs 56/2017.
[5] Ai sensi dell’art.1260 e seguenti del codice civile e della legge 52/1991.
 
 

Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate (febbraio 2018)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie, a seguito della proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, disposta dall’ultima legge di Bilancio.
 
La Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2018) dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla proroga della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie [1] prevista dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
 
La proroga a tutto il 2018 riguarda anche:
  • la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).
  • la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
Per quanto riguarda la disciplina del beneficio, in sostanza, la Guida conferma quanto già precisato nella Guida aggiornata al 22 settembre 2017 [2] salvo alcune novità riguardanti l’inclusione degli IACP tra i soggetti beneficiari e alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dell’ENEA.
 
In particolare, in relazione ai soggetti beneficiari della detrazione per lavori di ristrutturazione delle singole unità abitative, viene precisato che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli per l’adozione di misure antisismiche,  spettano anche:
 
  • agli Istituti autonomi per le case popolari;
  • agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; tali enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda gli interventi agevolati. Va segnalato che, riguardo, in particolare, alla detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche, il cd. Sismabonus, la Guida ricorda che sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021. A tal riguardo l’Agenzia preannuncia la pubblicazione di un’apposita guida.
 
Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire della detrazione per le ristrutturazioni ediliziesi segnala il nuovo obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
 
Tale adempimento viene introdotto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, al fine di operare un monitoraggio delrisparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi.
 
La Guida si sofferma, inoltre, sull’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero delle abitazioni e per l’acquisto e posa in opera dei cd. “beni significativi” [3].
 
Con riguardo a quest’ultimo punto, si segnala, che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture dei beni significativi nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 
 
Come noto, sul valore di tali beni, l’IVA al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera più materie prime), mentre sulla differenza si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
 
L’interpretazione fornita dalla legge di Bilancio 2018 e ripresa dall’Ade nella Guida, è finalizzata a individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni. La determinazione di questo valore dipende infatti, dall’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene principale.
 
In tal senso, la Guida richiama la Circolare 12/E del 2016 [4] e precisa che le parti staccate o le componenti del bene significativo che godono di una propria autonomia funzionale non confluiscono nel valore del bene, ma in quello della prestazione e sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%. Mentre le componenti che costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità, devono confluire nel valore del bene stesso.
 
Si ricorda, che la stessa legge di Bilancio ha previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
 

[1 Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale”  
[2 Cfr. Ance “Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate”
 
[3 Tali beni sono specificatamente stati individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.

[4 Cfr. Ance “Il “Pacchetto casa” della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell’AdE.

1 allegato

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

 
 

Sismabonus: Ok dell’AdE al bonus per gli immobili locati da società

Il “Sismabonus” è riconosciuto anche per gli interventi “antisismici” riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione.
Con la R.M. 22/E del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate accoglie così pienamente la tesi dell’ANCE che da tempo sollecitava il riconoscimento del beneficio[1] a favore delle imprese, con riferimento sia ad immobili strumentali che a quelli residenziali concessi in locazione.
Il chiarimento fornito riguarda, nello specifico, la possibilità per un soggetto IRES di fruire della detrazione per interventi di miglioramento sismico su un edificio di sua proprietà, situato in un comune classificato in zona sismica 3 che, a seguito della ristrutturazione, viene in parte adibito ad uffici ed in gran parte trasformato in residenziale, ed integralmente (sia gli uffici che le abitazioni) destinato alla locazione e non più all'uso diretto.
Nel ricostruire il dettato normativo, richiamando, tra l’altro, le indicazioni fornite nella C.M. 29/E del 18 settembre 2013, l’Amministrazione finanziaria precisa che le uniche condizioni imposte dalla norma attualmente vigente (così come modificata dal 2017 [2] attengono al:
·        profilo oggettivo, connesso agli immobili agevolati che devono essere adibiti ad abitazione o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui si svolge la vita familiare e lavorativa delle persone,
·        profilo territoriale, legato alla localizzazione dei fabbricati che devono essere situati nelle zone sismiche 1, 2 o 3,
·        profilo soggettivo, relativo ai beneficiari che possono essere soggetti passivi sia IREF che IRES, purché:
-         sostengano le spese per gli interventi agevolabili, rimanendo queste a loro carico,
-         possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo.
Conseguentemente, l’Agenzia, nella citata risoluzione, afferma che l'ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, cosicché la stessa può essere riconosciuta anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Tale chiarimento assume particolare importanza poiché scongiura l’eventualità di una ingiustificata esclusione di tali immobili dall’ambito applicativo del “Sismabonus”, così come è avvenuto per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”), a tutt’oggi negata ai fabbricati locati da imprese, in virtù di un’interpretazione restrittiva fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 2008 e non ancora rivista dalla stessa Amministrazione.

L’ANCE attende ora una soluzione positiva anche per l’”Ecobonus”, considerato che anche per questo la norma non pone vincoli oggettivi e soggetti che ne ostacolino l’applicabilità per gli interventi effettuati su immobili locati da imprese, come del resto a più riprese ha affermato anche la Giurisprudenza. 

[1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. 

[2] Si ricorda che, rispetto all’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la norma estende ora i benefici anche agli immobili ubicati in zona sismica 3, riduce alla metà il periodo di fruizione della detrazione e include fra gli edifici a cui riferire il "sisma bonus" 

1 allegato

R.M. 22-E del 12 marzo 2018

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