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Credito d’imposta per il Sud: regole e adempimenti per le PMI

Definita dal MISE la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse del Programma operativo nazionale “imprese e competitività 2014-2020” per la fruizione del credito di imposta per il Sud.

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto Direttoriale del 23 aprile 2018 ha indicato le modalità e le procedure che le PMI devono seguire per accedere risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” ai fini del credito d’imposta per il Sud.
 
Il “Credito di imposta per il Mezzogiorno”, come noto, è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016[1]che haincentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese, per tali acquisti, un credito d’imposta[2] nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
 
Successivamentela disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è stata profondamente modificata dalla legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016 (cd. “Decreto Mezzogiorno”) che ha previsto tra l’altro:
 
-      l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);
 
-      l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese[3];
 
-      nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali;
 
-      l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento[4].
 
Si ricorda, inoltre che per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica nella quale devono indicare i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione.
 
L’autorizzazione è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.
 
Con riguardo, in particolare, alle piccole e medie imprese va precisato che agli oneri derivanti dall’attribuzione del credito si fa fronte a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014/2020” e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni.
 
Dunque il Decreto Direttoriale del 23 aprile scorso si sofferma sulle modalità di accesso alle risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” e si applica ai progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati dalle PMI(che hanno già ricevuto l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta dell’Agenzia delle Entrate) a decorrere dal 1° marzo 2017.
 
Per valutare l’ammissibilità al PON i progetti di investimento sono sottoposti ad un’istruttoria che deve riscontrare la sussistenza di una serie di requisiti, volti ad accertare che i progetti siano:
 
-       non ultimati al momento della presentazione della comunicazione presentata dalle PMI beneficiarie all’Agenzia delle Entrate;
 
-       di importo non inferiore a euro 500 mila euro;
 
-       non riguardanti le attività economiche di agricoltura, silvicoltura e pesca;
 
-       realizzati o da realizzare nelle regioni meno sviluppate e nelle zone assistite delle regioni in transizione;
 
-       innovativi nonché coerenti con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016.
 
A seguito della conclusione positiva della fase istruttoria il Ministero procede  all’adozione e alla trasmissione alla PMI beneficiaria, tramite pec, del provvedimento di utilizzo delle risorse nel quale sono indicati, tra l’altro, l’importo del credito d’imposta a valere sulle risorse del PON, la struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento, gli obblighi derivanti dall’utilizzo delle risorse PON in capo all’impresa beneficiaria, e le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse.
 
Il Decreto precisa, inoltre, quali siano le modalità e i termini di rendicontazione dell’impresa beneficiaria a seguito della realizzazione del progetto di investimento che ha utilizzato le risorse del PON.
 
[1] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 
[2] L’agevolazione riguarda, in particolare, gli acquisti (anche mediante contratti di leasing), facenti parte diun progetto di investimento, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o collocate ex novonelle Regioni del Mezzogiorno.
[3] A condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
[4]
 A tal riguardo, viene stabilito che, per ciascun progetto d’investimento agevolabile, i nuovi limiti sono:
-       3 milioni di euro per le piccole imprese (originariamente fissato a 1,5 milioni di euro);
-       10 milioni di euro per le medie imprese (originariamente fissato a 5 milioni di euro);
-       15 milioni di euro per le grandi imprese (invariato).
Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che tali nuovi limiti di spesa vanno calcolati con riferimento all’ammontare complessivo dei costi sostenuti, superando la previgente disciplina secondo la quale i limiti erano riferiti al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
 

Ecosismabonus: la Guida Ance all’utilizzo degli incentivi

La Guida Operativa “Eco Bonus e Sisma Bonus e la Piattaforma Ance-Deloitte” rappresenta uno strumento utile per comprendere il funzionamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza sismica. 

Un documento caratterizzato da una struttura agile, “a domanda e risposta”, finalizzata a illustrare, in modo sintetico, i diversi temi relativi a questi due incentivi, con la descrizione delle caratteristiche dell’Ecobonus e del Sismabonus, con approfondimenti di natura fiscale e tecnica.

Viene, inoltre, descritto il meccanismo di cessione dei crediti e il funzionamento della Piattaforma Ance-Deloitte, approfondendo il ruolo centrale delle Associazioni territoriali nel processo di accreditamento delle imprese associate alla Piattaforma.
 
L’obiettivo della Guida è dare il maggior numero di informazioni necessarie al Sistema Associativo e alle imprese per operare su questi due mercati, conoscere le opportunità di investimento e diventare un vero e proprio punto di riferimento per i committenti, in particolare i condomini.
 
La guida sarà aggiornata con regolarità, per tenere in considerazione gli sviluppi del progetto e le novità regolamentari.
 

Iperammortamento: il Mise fornisce alcuni chiarimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull’iperammortamento per chiarire quali siano i beni a cui applicare l’agevolazione. Con la Circolare n.177355 del 23 maggio 2018infatti,il Mise ha fatto il punto su alcune categorie di beni, non specificamente indicate nei documenti di prassi, per chiarire se siano agevolabili tramite  iperammortamento.
Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.
Tale beneficio prevede per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016 [1] (Bilancio 2017), una percentuale d’ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento.
Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato Bdella legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento [2].
Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso [3].
 al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Le istruzioni operative contenute nella Circolare del 23 maggio scorso riguardano soprattutto l’applicabilità del beneficio ad alcune tipologie di beni strumentali materiali non specificamente individuati negli esempi contenuti nei documenti di prassi, che sono stati oggetto di innumerevoli quesiti.
Da qui la necessità, avvertita dal Mise, di emanare la Circolare del 23 maggio scorso che si sofferma sull’applicabilità dell’iperammortamento a talune categorie beni quali, a titolo meramente esemplificativo: i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, i silos dotati di attrezzatura sensoristica, le componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, gli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue.
Con particolare riguardo, tra l’altro, ai silos di stoccaggio di nuova concezione, la Circolare ricorda che gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iperammortamento (nonché del superammortamento), e conclude con l’affermazione che l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non può in ogni caso modificare la natura immobiliare dell’investimento.
La Circolare precisa, comunque, che i chiarimenti in essa contenuti valgono anche per gli investimenti effettuati nel corso del 2017. Pertanto, nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iperammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili, sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018. 
 
[1] Cfr. art. 1, co. 9,10,11, della Legge n.232/2016.
[2] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All’elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
 
[3] Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017.
 
 

Paese da Codice rosso. Infrastrutture al collasso e manutenzioni assenti.

Sul sito www.sbloccacantieri.it potrai segnalare le opere bloccate, in ritardo o incompiute a causa delle procedure farraginose, della burocrazia asfissiante e delle disfunzioni legate al Codice degli appalti.

Casa conviene 2018: il MEF avvia la campagna informativa sui bonus per la casa

Avviata anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la campagna di informazione ideata dal MEF nel 2016 per promuovere la diffusione della informazioni sui bonus fiscali per la casa. La campagna informativa è finalizzata a rendere noti, a famiglie ed imprese, i vantaggi derivanti dalle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi e dalle misure a favore di lavoratori con difficoltà nell'accesso al mutuo o nel pagamento delle rate.
Per questo scopo il Ministero ha realizzato un opuscolo “Casa? Conviene! 2018” dal carattere divulgativo che offre a tutti i cittadini che siano interessati ad acquistare, affittare, ristrutturare o mettere in sicurezza un immobile, una panoramica delle agevolazioni fiscali previste dalla legge “per la casa”, incluse le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
Nel documento, dunque, è possibile trovare un compendio delle agevolazioni previste: per la “prima casa”, per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) e di  messa in sicurezza sismica (cd. Sismabonus) degli immobili esistenti, per i lavori di  ristrutturazione delle abitazioni e per l’acquisto di  “mobili” ad essi connesso, per la sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti (cd. bonus verde introdotto dalla legge di Bilancio 2018), nonché per le locazioni immobiliari ad uso abitativo con l’indicazione del regime facoltativo della cedolare secca.
Vengono, inoltre, menzionati il Fondo di garanzia per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa che consente di chiedere mutui ipotecari sino a 250 mila euro utilizzando garanzie statali per il 50% dell’importo; il Fondo MEF di solidarietà per i mutui “prima casa”, e l’accordo ABI con le Associazioni dei consumatori, entrambi volti a consentire la sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti in situazioni di temporanea difficoltà economica.
Tutte le novità a riguardo sono condivise online su casa.governo.it, sul sito del Ministero e sui social network con l’hahstag #casaconviene.
 
1 allegato

Casa conviene 2018

 

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