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Paese da Codice rosso. Infrastrutture al collasso e manutenzioni assenti.

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Al via, sui principali quotidiani nazionali e territoriali, la denuncia del sistema Ance sulla situazione di grave stallo in cui versa il settore dei lavori pubblici. Sul sito www.sbloccacantieri.it potrai segnalare le opere bloccate, in ritardo o incompiute a causa delle procedure farraginose, della burocrazia asfissiante e delle disfunzioni legate al Codice degli appalti.

Una grande operazione di trasparenza e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei decisori nazionali alla quale potrai partecipare anche tu inviandoci le tue segnalazioni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
 

Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell’AdE nella R.M. 27/E/2018

La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell’iperammortamento non impedisce di accedere all’agevolazione, ma ne determina lo slittamento. 
Questi i chiarimenti forniti dalla Risoluzione 27/E del 9 aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per l’acquisizione della perizia giurata attestante i requisiti tecnici necessari per accedere all’iperammortamento.
Si ricorda che la legge n.205/2017 [1] (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.
Tale beneficio, per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016[2](Bilancio 2017), prevede una percentuale d’ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento [3].
Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato Bdella legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento.
Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso [4] al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Come è già stato chiarito dalla Circolare 4/E/2017 questi documenti [5]devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
L’esigenza di chiarimento, a cui risponde la Risoluzione in commento, riguarda le conseguenze dell’acquisizione della perizia in un periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione.
A tal riguardo l’Agenzia chiarisce che poiché la disciplina vigente [6] non prevede un termine a pena di decadenza per la presentazione della documentazione, la fruizione dell’agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti, anche se tale acquisizione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di “interconnessione”.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

[1] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” 

[2] Cfr. co. 9,10,11, art. 1, legge n.232/2016.

[3] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All’elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

[5] Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017.

[6] Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017 e Ance “Superammortamento e Iperammortamento – Circolare congiunta 4/E/2017” - ID n. 28041 del 31 marzo 2017.

[7] Cfr. il comma 11, art. 1, della legge n. 232/2016.

1 allegato

Risoluzione 27-E del 9 aprile 2018

Acquisto di carburanti: i chiarimenti dell’AdE sulle modalità di pagamento

Tracciabilità delle spese carburante e detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a partire dal 1 luglio 2018, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante, inclusi bonifici bancari o postali, assegni, addebito diretto su conto corrente.
 
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese carburante, a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 che, ai fini del contrasto all’evasione fiscale ha introdotto, per queste spese, forme di pagamento qualificato.
 
La legge n. 205 /2017 (Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato  (“carte di credito, di debito o carte prepagate”).
 
Il provvedimento n. 73203/2018 dell’AdE interviene a chiarire la portata di tali disposizioni e definisce quali sono le forme di pagamento qualificato ritenute idonee, sia in tema di imposte dirette che di IVA, per effettuare lespese d’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.
 
Si tratta dei seguenti mezzi di pagamento:
-         assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
-         quelli elettronici tra cui, ad esempio: addebito direttobonifico bancario o postalebollettino postalecarte di debito, di creditoprepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
 
Le stesse forme di pagamento sono ritenute idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
 
Il provvedimento chiarisce inoltre, che tali forme di pagamento trovano applicazione anche quando in base a specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Così accade con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, quando il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, che utilizza, per il prelievo, delle tessere magnetiche rilasciate dalla compagnia stessa.
 
[1] Cfr. in tal senso i commi 922 e 923 della legge n. 205 /2017 
 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Mud 2018)

Il 30 aprile 2018 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2017.
 
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
 
Per la dichiarazione ambientale MUD 2018 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 28 dicembre 2017.
 
La principale novità della dichiarazione 2018 riguarda le modalità di presentazione della comunicazione rifiuti semplificata che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it. Non sarà pertanto più possibile compilare manualmente la dichiarazione.
Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, e come tali, sanzionate.
 
Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
 
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
 
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2018.
 
Soggetti obbligati
 
L’obbligo di comunicazione interessa:
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
¦ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
¦ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
¦ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
 
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
¦ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti.
 
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
 
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
 
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2018, ad eccezione della comunicazione semplificata per i piccoli produttori di rifiuti che può essere trasmessa tramite PEC.
 
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, (http://www.unioncamere.gov.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche del DPCM 28/12/2017.
 
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
MUD semplificato
 
Possono compilare il MUD tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
¦ sono produttrici di non più di 7 rifiuti;
¦ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
¦ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
 
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
 
Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello in formato PDF che, una volta firmato e scansionato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA.
 
La comunicazione MUD dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento in formato PDF prima dell’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.
 
Dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unico documento PDF che dovrà contenere:
¦ copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
¦ copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
¦ copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
Ogni mail trasmessa via PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #333333;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2018) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.

Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro. 

1 allegato


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Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori effettuati

L’ENEA renderà disponibili a breve le schede che i contribuenti, che intendono usufruire della detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, dovranno inviare per fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del risparmio energetico conseguito con gli interventi di recupero edilizio.
Quest’obbligo informativo è un nuovo adempimento, introdotto dalla legge n.205/2017 (cd. “Bilancio 2018) che, si ricorda, ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spesesostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
La legge di Bilancio 2018, infatti, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”.
Questa novità, già evidenziata dall’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie è stata introdotta al fine di consentire all’ENEA di effettuare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, laddove tali lavori comportino anche un efficientamento energetico dell’immobile.
L’informativa dovrà essere fornita tramite la compilazione di apposite schede, che da anticipazioni dell’ENEA, sono in preparazione e saranno rese note a breve. Verranno inoltre definite le tipologie di interventi per i quali dovrà essere inviata la scheda e le modalità di intervento.
L’obbligo riguarderà presumibilmente tutte quelle categorie di lavori che non potendo rientrare tra gli interventi che possono accedere all’Ecobonus, sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% come interventi di risparmio energetico, ai sensi della lett. f), dell’art. 16 del DL 63/13.
È il caso, ad esempio, dell’installazione di caldaie o di finestre comprensive di infissi, installate nell’ambito di un intervento effettuato su un’abitazione, qualora tali opere siano prive dei requisiti tecnici necessari per accedere all’Ecobonus.
Per quanto, invece, riguarda l’Ecobonus, l’ENEA annuncia, sul proprio sito, l’attivazione a breve del nuovo portale http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2018.

Si ricorda, inoltre, sempre sul fronte “Ecobonus” che si è in attesa della pubblicazione di uno o più decreti interministerialivolti a definire i massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione che dovranno essere effettuati dall’ENEA. 

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