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Seminario ISO 39001:2012 “Road Traffic Safety (RTS) Management Systems” - ANCE Sicilia 18 dicembre 2018

Si terrà a Palermo, presso la sede di ANCE Sicilia, il prossimo 18 dicembre 2018 il seminario dal titolo ISO 39001:2012 “Road Traffic Safety (RTS) Management Systems”, nuovo standard per i sistemi di gestione della sicurezza stradale organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo e in collaborazione con RINA

 
La Norma descrive i requisiti per la gestione della sicurezza nel traffico stradale, al fine di ridurre le morti e i feriti gravi legati agli incidenti stradali, attraverso un’appropriata politica, lo sviluppo di obiettivi ed un’efficace informazione comunicazione.
 
La Norma è indirizzata alle Organizzazioni che interagiscono con il sistema dei trasporti stradali. Il concetto di sistema non riguarda solo i Governi ma è globale; basti pensare che nel mondo ogni anno circa 1,3 milioni di persone perdono la vita in incidenti stradali e 50 milioni sono i feriti, gravi o lievi, che ricorrono a cure mediche a seguito di uno scontro.
 
Il campo di applicazione di tale Norma è vastissimo; basti pensare a tutte le Aziende che operano nel settore dei trasporti, della logistica e della costruzione di infrastrutture, e a tutti gli Enti proprietari o gestori di strade che sono chiamati a pianificare, realizzare, gestire e controllare la propria rete infrastrutturale.
 
La Certificazione in base a questa norma, su base volontaria, consente, di acquisire premialità in fase di gara.
 
Il programma e la scheda di adesione sono scaricabili collegandosi al seguente link:
 
 
Considerato il limitato numero di posti a disposizione, si prega di compilare la scheda di adesione e trasmetterla a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">
 

Bonus Ristrutturazioni e risparmio energetico: on line il sito per le comunicazioni all’Enea

È online il  sito creato dall’Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia.
 
Sul sito ristrutturazioni2018.enea.it che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2018, è possibile trovare anche una Guida rapida con le istruzioni operative.
 

Si ricorda, a tal riguardo, che la legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie[1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha anche previsto[2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA [3].

L’Enea ribadisce quanto già precisato nel comunicato dello scorso luglio, a proposito del fatto che il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo entro cui devono essere trasmessi i dati attraverso il portale, decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito).

In particolare, nella Guida viene precisato che la trasmissione è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi:

Componenti e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie
· riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
· riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
· riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi
· riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici
· installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
· sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· microcogeneratori (Pe <50kWe);
· scaldacqua a pompa di calore;
· generatori di calore a biomassa;
· installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
· installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
· installazione di impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici* (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 10 gennaio 2017):
· forni
· frigoriferi
· lavastoviglie
· piani cottura elettrici
· lavasciuga
· lavatrici
 
* Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.
All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati.
 

Considerato che la norma di riferimento non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del nuovo obbligo non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Si ritiene, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall’art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie [4].

[1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013. 

[2] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013

[3] Cfr. Ance “Bonus Ristrutturazioni: on line, a breve, il sito per le comunicazioni all’Enea” ID N. 33375 del 24 luglio 2018.

[4] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.

 1 allegato

Guida rapida con le istruzioni operative

 

Focus sulla fornitura in sicurezza di calcestruzzo in cantiere

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato, nel 2017, tra il CNI e l’Ance, è stata affrontata la problematica della sicurezza sul lavoro nelle forniture di calcestruzzo in cantiere.
Ance e CNI, in collaborazione con Atecap (associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), hanno elaborato un “focus” con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili, per garantire adeguati livelli di sicurezza.
Tale coordinamento è richiesto dal legislatore del Testo Unico sulla sicurezza nel caso delle mere forniture: la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS, Piano Operativo di Sicurezza, bensì l’informazione e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice.
Sull’argomento, il Ministero del Lavoro ha emanato, il 10 febbraio 2011, una lettera circolare con la quale ha trasmesso la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che contiene le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell’impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dal citato art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Sia con la procedura che con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016, il Ministero ha anche chiarito la differenza che c’è fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice, di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.
I documenti informativi scambiati fra le due imprese, pertanto, sono ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori, più calzanti di un POS, i cui contenuti minimi, indicati dal Testo Unico sulla Sicurezza, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza delle informazioni richieste dal legislatore.
Il CNI ha diffuso il “focus” mediante lettera circolare indirizzata ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri, con richiesta di diffusione agli iscritti. Il documento costituirà parte integrante delle linee guida elaborate, nel 2015, dal CNI sui compiti del coordinatore in fase di esecuzione.
La circolare ed il “focus” sono riportati in allegato.
 

Seminario “ L’efficientamento energetico nelle attività produttive – Opportunità e vincoli"- Sicindustria Agrigento - 30 Novembre 2018 ore 15.30

Venerdì 30 novembre p.v. alle ore 15:30, presso la Sala Convegni di Sicindustria Agrigento  - Via Artemide 3, - si terrà  il Seminario: " L’efficientamento energetico nelle attività produttive - Opportunità e vincoli - Azione 4.2.1 – POR Sicilia 2014/2020".

In allegato, la locandina del Seminario, organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

LOCANDINA

Ecobonus: il vincolo di parentela non dà diritto alla cessione del credito

La cessione del credito corrispondente alla detrazione da Ecobonus ai parenti in linea retta non è consentita. Il vincolo di parentela tra chi ha sostenuto le spese e l’eventuale cessionario, infatti, non comporta quel collegamento con “il rapporto che ha dato origine alla detrazione” in base al quale, per legge, la cessione del credito è consentita, oltre che ai fornitori che hanno effettuato l’intervento, anche ad altri soggetti privati.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.56/2018 all’interpello posto da un contribuente che chiedeva, tra l’altro, se, in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà di un immobile oggetto di riqualificazione energetica, fosse possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario.
Nel caso di specie, infatti, l'istante intendeva acquistare a titolo gratuito dal padre il credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di un intero edificio che il genitore possedeva in comproprietà con altro parente.
L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul caso chiarendo innanzitutto che la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari è stata introdotta dalla legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018) e concerne solo le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2018[1], pertanto è esclusa nel caso prospettato.
 
In merito, comunque, ai possibili cessionari per le ipotesi di cessione ammesse dalla normativa, l’Agenzia delle entrate ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha confermato quanto già precisato dalla legge 232/2016 (cd. legge di Bilancio 2017) secondo cui il credito d’imposta può essere ceduto:
 
·        ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privaticon la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, e con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
 
·        alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area[2].
 
Al fine di delimitare ulteriormente l’ambito soggettivo della cessione del credito di imposta, l’Agenzia richiama, inoltre, quanto già precisato nelle Circolari n.11/E del 18 maggio 2018 e n.17/E del 23 luglio 2018.
In tali documenti di prassi, infatti, è stato chiarito che:
o   soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure altri soggetti privati”[3], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per chiarire il concetto di “soggetto collegato” a titolo esemplificativo, la CM 11/E/2018 menziona i condòmini per gli interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati. Mentre la CM 17/E/2018 menziona la cessione a società facenti parte dello stesso Consorzio o Rete di imprese della ditta esecutrice dei lavori, la cessione ai fornitori dei materiali o ai subappaltatori dei quali si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati,la cessione ai fornitori o a subappaltatori che eseguono lavori non agevolatipurché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni.
o   la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (per un totale di 2 cessioni del credito medesimo) anche essa nei confronti di un “soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alle detrazioni.
Muovendo da questa interpretazione, per quanto riguarda il caso prospettato, l’Amministrazione Finanziaria esclude che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito sia ravvisabile nel solo rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario.
Tale esclusione si estende anche all’ipotesi di donazione, tra padre e figlio, della nuda proprietà dell’immobile oggetto di riqualificazione. Infatti, neppure da tale contratto discende “un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito”.
In conclusione, per completezza, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito ai dall’art. 9-bis, co. 2, del DM 19 febbraio 2007, secondo cui, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente dell'unità immobiliare.
 
[1] Diversamente, per le spese sostenute nel 2017, la cessione del credito è possibile esclusivamente con riguardo ai lavori relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Nello specifico, i cd. "incapienti" possono cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, mentre i “capienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle parti comuni, solo se “incisivi”, ovvero tali da consentire le maggiori detrazioni del 70 e del 75%.
[2] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
-        pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
-        lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
-        soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
Tali condizioni, si ricorda, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute
[3] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.
 

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