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Operativo “OiRA Uffici” per la valutazione dei rischi negli uffici

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.61 del 2018 ha recepito lo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi, sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”, in attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cfr.news, ANCE del 13-06-2018 -  Disponibile “OiRA Uffici” per effettuare la valutazione dei rischi).
 
L’applicativo è operativo, gratuitamente, dal 25 luglio, data di emanazione della circolare n. 13 di Inail e Ministero del lavoro, accedendo al sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), mediante il link "tool uffici".
 
Lo strumento può essere applicato per le attività di ufficio delle aziende dei settori privati e pubblici.
 
È possibile accedere ad OiRA Uffici anche dai siti del Ministero del lavoro e dell'INAIL.
 
La circolare citata illustra, nel dettaglio, il campo di applicazione del software, precisando sia le attività che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio (es. utilizzo videoterminale, attività di segreteria, archiviazione documenti funzionali all'attività di ufficio), sia le mansioni escluse (es. archivista e magazziniere).
 
Sono elencati altresì i rischi non ricompresi (es. rischi da vibrazioni, atmosfere esplosive, scariche atmosferiche) e precisate le limitazioni relative al rischio incendio.
 
In caso di rischi e/o mansioni non contemplati nel documento, perché non strettamente connessi all’attività di ufficio, il datore di lavoro provvederà ovviamente ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) generato da OiRA.
 
Il percorso di valutazione è suddiviso in moduli e sottomoduli che ricalcano, in generale, la struttura del Dlgs 81/08 e sono di seguito elencati:
Modulo 1: Aspetti organizzativi, recante 9 sottomoduli;
Modulo 2: Luoghi di lavoro;
Modulo 3: Incendio
Modulo 4: Attrezzature di lavoro, recante 3 sottomoduli;
Modulo 5: Impianto elettrico;
Modulo 6: Sostanze pericolose: rischio chimico;
Modulo 7: rischio biologico, recante 2 sottomoduli;
Modulo 8: Movimentazione manuale dei carichi, recante3 sottomoduli;
Modulo 9: Attrezzature munite di video terminali;
Modulo 10: Stress lavoro correlato;
Modulo 11: Rumore;
Modulo 12: Rischi aggiuntivi.
 
Il percorso di valutazione prevede una parte relativa all’identificazione dei pericoli/criticità presenti nella realtà lavorativa, nonché aspetti che riguardano l’organizzazione del lavoro. Vengono individuate le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro , nonché il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
 
Il software genera il documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale DVR, come ribadito anche nella circolare, dovrà essere munito di data certa o attestata, secondo le modalità previste dall'art. 28, comma 2 del Dlgs 81/08.
 
Lo strumento consente di mantenere nel tempo i livelli di prevenzione raggiunti e di svolgere il monitoraggio della corretta adozione delle misure di prevenzione, la rielaborazione della valutazione dei rischi e del DVR, laddove prevista dal Testo Unico sicurezza, e la programmazione della prevenzione.
 
Nell’area SUPPORTO del portale dell’Inail sono a disposizione dell’utenza alcune Faq ed un video tutorial per l’utilizzo del software.

I quesiti dell’utenza possono essere rivolti all’indirizzoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

1 allegato

Circ Inail n.31_Ministero Lavoro n.13 del 25-07-18

Verifiche periodiche delle attrezzature: nuovo elenco dei soggetti abilitati

E’ stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018, con il quale è stato adottato il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco di cui al Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.
Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:
-     l’articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
-     l’articolo 2 proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere l’istruttoria tecnica;
-     l’articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
-     l’articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
 

On line SQuadra EDILIZIA

SQuadra EDILIZIA è l’applicativo informatico che, gratuitamente, supporta le imprese associate ad Ance ad adottare modelli organizzativi e gestionali, ad adempiere agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina in materia di privacy e ad intraprendere il percorso dell’asseverazione del sistema di gestione della sicurezza.

Con riferimento ai modelli organizzativi, Ance ha aggiornato, nel 2018, il Codice di comportamento delle imprese di costruzione finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, al fine di tenere conto delle ulteriori fattispecie di reato recentemente introdotte. Si è proceduto, contestualmente, all'aggiornamento del software SQuadra231, che consente alle imprese di predisporre il modello suddetto. L’utilizzo di tale software è considerato adeguato a generare un modello di organizzazione e gestione conforme allo stesso Codice di Comportamento, tale cioè da costituire per l’impresa valida esimente, quando correttamente applicato.

La nuova sezione, denominata SQuadra Privacy EDILIZIA, consente di effettuare una analisi della conformità del proprio sistema di gestione dei dati personali, ai fini di un corretto adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal Reg. UE 2016/679 (GDPR), operativo dal 25 maggio scorso. L’impresa, sulla base di una valutazione iniziale, ed inserendo una serie di informazioni, potrà gestire la redazione e la personalizzazione dei documenti (registro dei trattamenti, informative, nomine, incarichi, policy, ecc.). Sarà possibile, ad esempio, definire una informativa di base, i cui elementi principali potranno essere utilizzati al fine di predisporre ulteriori informative per le diverse finalità di trattamento (per i dipendenti, per i fornitori, per i clienti, ecc.). SQuadra Privacy EDILIZA consente l’inoltro via mail di tutte le informative a clienti e fornitori con la conferma di ricezione e dell’eventuale raccolta dei consensi. Il software SQuadra terrà conto delle eventuali indicazioni che verranno fornite dal Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, al quale Ance ha richiesto un incontro per provvedere all’elaborazione di un codice di condotta per il settore delle costruzioni.

La sottosezione di SQuadra EDILIZIA, relativa all’asseverazione, supporta le imprese nell’adozione del sistema di gestione e nel relativo processo di asseverazione da parte degli organismi paritetici. Il software fornisce un manuale del SGSL che contiene al suo interno tutte le procedure necessarie e la modulistica per le registrazioni ed è redatto in forma ritenuta adeguata per una impresa di costruzioni tipica, da adattare alla realtà della singola impresa. Contiene poi le check-list di controllo per le verifiche tecniche previste dalla Prassi di riferimento UNI 2:2013, quelle per un SGSL basato sulle procedure semplificate per piccole e medie imprese emanate dal ministero del lavoro, quelle per la verifica dei documenti della sicurezza e quelle per la verifica dell’organismo di vigilanza e del sistema disciplinare.

Le imprese associate ed in regola con il versamento dei contributi associativi, possono accedere all’applicativo cliccando sul link http://ance231.squadra.iltigliosrl.it/

F24 - L’AdE definisce i criteri per sospendere le compensazioni a rischio

L’Agenzia delle Entrate indica i criteri di selezione delle deleghe di pagamento tramite F24 che presentano profili di rischio e che sono soggette a procedura di sospensione secondo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Al contribuente è riconosciuta la facoltà di inviare all’Agenzia gli elementi utili per sbloccare la delega sospesa.

 
Come noto, la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) al fine di evitare compensazioni indebite, ha stabilito, con l’inserimento nell'art. 37 del DL 223/2006 del nuovo comma 49-ter, che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
 
Secondo la nuova disposizione se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati alla data indicata nell’F24 inviato in via telematica; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
 
Con il Provvedimento 195385 del 28 agosto 2018 che l’Agenzia delle Entrate definisce, come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, sia i criteri di rischio per selezionare in via automatizzata i modelli F24 da sottoporre a verifica, che la procedura per sospenderne l’esecuzione.
 
In particolare i criteri di selezione sono riferiti a:
  • alla tipologia dei debiti pagati;
  • alla tipologia dei crediti compensati;
  • alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo (di cui all’art. 31, co. 1, del DL 78/2010 inerente la preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi). Su quest’ultimo punto viene precisato che a decorrere dalla data di avvio del provvedimento (a partire dal 29 ottobre 2018), gli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 31 devono essere presentati esclusivamente tramite servizi telematici, pena il rifiuto del pagamento.
 
Per quanto riguarda la procedura, in caso di sospensione l’Agenzia inoltra al contribuente che ha inviato l’F24 una ricevuta che dà notizia della sospensione e indica il termine finale del blocco per la compensazione, in ogni caso non superiore ai 30 giorni dalla data di invio del modello F24.
 
La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega.
 
Durante la sospensione non viene effettuato l’addebito sul conto dell’eventuale saldo positivo e può essere richiesto l’annullamento della delega seguendo le procedure ordinarie in via telematica.
 
Se, al termine delle verifiche, viene rilevato che il credito non è stato utilizzato correttamente, l’F24 viene scartato e dello scarto viene data comunicazione al contribuente tramite ricevuta contente anche la motivazione del rigetto. In questo caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello scartato si considerano non eseguiti.
 
Se, invece, terminati i controlli, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
 
Durante il periodo di sospensione e prima dell’eventuale scarto o dello sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi che ritiene necessari per la finalizzazione della delega sospesa.
 
In assenza di comunicazione di scarto entro 30 giorni dalla data di invio del modello F24, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
 
Il provvedimento ha effetto a partire dal 29 ottobre 2018.
 
 
 

“Decreto Dignità" Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del DL 87/2018

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.186 dell’11 agosto 2018, la legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione, con modifiche, del decreto legge 87/2018 cd. Decreto dignità.
 
Il provvedimento è stato approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, dunque risultano confermate tutte le misure fiscali di interesse per il settore.
 
Si ricorda, in particolare, che nell’iter di conversione del Decreto, grazie all’azione dell’Ance è stata modificata la norma che prevedeva la decadenza dal cd. “Iperammortamento” in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati. In particolare, a seguito della modifica introdotta, si evita la decadenza nell’ipotesi in cui i beni siano delocalizzati all’estero solo temporaneamente.
 
Confermate tutte le altre disposizioni di rilievo.
 
1.    “Iperammortamento” e delocalizzazione all’estero dei beni agevolati
 
L’art.7 del DL 87/2018 ha previsto la decadenza dal cd. “Iperammortamento” [1]ossia dall’agevolazione legata all’acquisto di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa.
 
In questi casi, la decadenza comporta anche la restituzione dell’agevolazione fruita, senza applicazione di sanzioni, da effettuare tramite una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione.
 
La previsione riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 e non si applica ai cosiddetti “investimenti sostitutivi”[2], previsti dalla legge 205/2017 (Bilancio 2018).
 
Sul punto, grazie anche all’intervento dell’ANCE, è stato approvato dall’Aula della Camera uno specifico emendamento che evita la decadenza, in caso di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell’impresa localizzate all’estero.
 
Sono stati così scongiurati i pesanti effetti negativi che la norma avrebbe prodotto per tutte le imprese italiane del settore che ottengono commesse e aprono cantieri fuori dal territorio nazionale, producendo comunque ricchezza e occupazione in Italia.
 
Per queste, infatti, come evidenziato dall’ANCE, l’utilizzo dei beni all’estero è dettato unicamente da esigenze produttive ed all’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa, e non certo da intenti legati all’indebita fruizione dell’agevolazione fiscale o, comunque, dall’obiettivo di smobilizzare definitivamente i beni agevolati attraverso la loro cessione a soggetti terzi, estranei al processo produttivo.
 
Tale esigenza ha trovato la piena condivisione del Governo, così come dichiarato dallo stesso Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che, durante la discussione della misura, ha affermato che “il Governo è d’accordosul fatto che nel caso … di beni che per loro stessa natura siano destinati all'utilizzo in più sedi produttive dell'azienda, quindi mezzi che servono in varie sedi produttive dell'azienda, … è giustificato un temporaneo trasferimento del bene anche sul territorio non nazionale”.
 
2.   Compensazione tra crediti commerciali vantati nei confronti delle PA e debiti iscritti a ruolo
 
Confermata la proroga per il 2018 della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni [3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
In particolare, la possibilità riguarda i carichi affidati agli agenti per la riscossione entro il 31 dicembre 2017[4] e, per la compensazione, resta ferma la necessaria acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima Amministrazione pubblica attraverso la specifica piattaforma di certificazione dei crediti[5].
Sempre ai fini della compensazione, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
 
3.   Fatturazione elettronica: abolizione per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione
 
Nell’ambito del DL 87/2018 è stato fatto confluire il testo integrale del 79/2018 che, come noto, ha prorogato, al 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.
 
Per i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito degli appalti pubblici, invece, resta confermato il termine del 1° luglio scorso, come decorrenza del nuovo adempimento [6].
 
A quest’ultimo riguardo, nell’ambito del dibattito del provvedimento, non è stata purtroppo recepita l’istanza dell’ANCE, portata avanti in tutte le competenti sedi di Governo, oltre che parlamentari, volta ad escludere, sino al 31 dicembre 2018, l’applicabilità delle sanzioni per le fatture emesse in modalità cartacea, anziché elettronica.
 
In ogni caso, si evidenzia, che, in linea principio, nelle fattispecie più controverse di applicazione del nuovo obbligo, è sempre possibile invocare l’incertezza normativa per l’inapplicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’art.6, co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997[7].
 
4.   Eliminazione dello “split payment” per i professionisti
 
Viene, infine, confermata l’abrogazione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split paymentper le prestazioni di servizi rese alle pubbliche Amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Viene, così, ripristinata l’esclusione dallo split payment per i professionisti ,in vigore prima delle modifiche operate dal DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito con modifiche nella legge n.96/2017.
 
Sul punto, l’ANCE, in vista dell’approvazione del DdL di Bilancio 2019, continuerà comunque a portare avanti tutte le azioni necessarie per ottenere l’abrogazione generalizzata del meccanismo, che provoca ingenti danni finanziari alle imprese che operano con la pubblica Amministrazione, già tenute, sin dal 2015, ad adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica, strumento di per sé finalizzato alla lotta all’evasione dell’IVA.
 
[1] Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato l’agevolazione per il 2018. Tale beneficio, in particolare, è legato all’acquisto di beni materiali digitali, individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016 (Bilancio 2017) e prevede, per tali beni, un ammortamento “maggiorato” del 150%,che in sostanza consente, per questi beni, l’applicazione di un coefficiente d’ammortamento pari, complessivamente, al 250%. Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento 
[2] Cfr. art. 1 commi 35 e 36 dalla legge 205/2017. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017; b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Cfr. Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell’AdE nella R.M. 27/E/2018
[3] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..
[4] La possibilità di compensare i debiti fiscali con i crediti della P.A. era stata prevista, da ultimo e per il 2017, dall’art.9-quater  del DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 e dal DM 9 agosto 2017, per ciò che concerne le modalità operative. 
[5] Cfr. l’art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 - cd. “Decreto Destinazione Italia” e i D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 per ciò che concerne la certificazione dei crediti.
[6] Sul punto, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la CM 13/E/2018, cfrE-fattura per i subappalti: emanati i chiarimenti dell’Agenzia della Entrate
[7]Tale disposizione, in tema di “cause di non punibilità”, concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”. 
 

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