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Chiusura Uffici per ferie

Si comunica che gli Uffici di ANCE Agrigento rimarranno chiusi per ferie collettive, dal 6 al 24 agosto 2018.

Cessione crediti Sismabonus e Ecobonus: nuova guida operativa

Nuova Guida operativa alla cessione, sotto forma di credito d’imposta, delle detrazioni per la messa in sicurezza sismica (cd. Sismabonus) e per la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) degli edifici esistenti, alla luce delle più recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate.
 
La Guida pratica riepiloga le diverse ipotesi di cessione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento dei “bonus” fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di prevenzione del rischio sismico (rispettivamente art.14 e art.16 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013).
 
Il Vademecum tiene conto delle modifiche normative intervenute nel 2018 per effetto della legge di Bilancio – legge 205/2017[1], che, per l’Ecobonus, ha esteso la possibilità di cessione anche in caso di interventi energetici eseguiti su singole unità immobiliari (dunque, non solo per gli interventi condominiali) e delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate emanate sempre nel corso di quest’anno (CM 11/E/2018 e CM 17/E/2018, che hanno precisato il perimetro applicativo della cessione dei bonus, soprattutto in termini di soggetti che possono acquistare i crediti d’imposta e di numero complessivo delle cessioni ammesse.
 
La Guida, inoltre, è corredata da una presentazione grafica che ne illustra i diversi passaggi, anche alla luce di quanto stabilito dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017 (in merito alla cessione dell’Ecobonus)[2] e n. 108572 dell’8 giugno 2017 (sulla cessione del “Sismabonus condomini”), così da informare ed orientare i contribuenti sulle diverse possibilità di accesso ai benefici ed alla loro eventuale cessione.
 
Completa il Vademecum, infine, l’Appendice che raccoglie la normativa sui bonus fiscali, i Provvedimenti che hanno dettato le procedure e gli adempimenti per la cessione degli stessi e le pronunce dell’Agenzia delle Entrate sinora emanate sul tema.
 

Bonus Ristrutturazioni: presto on line il sito per le trasmissioni all’Enea

È pronto il sito dedicato dall’Enea alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% che comportano anche una riduzione dei consumi energetici. Terminata la fase di test, attualmente in corso, il sito sarà on line e da quel momento sarà possibile procedere alle comunicazioni di legge.

È quanto fa sapere l’Enea attraverso una breve nota a riguardo, comparsa sul portale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (http://www.acs.enea.it/).
 
Viene, anche precisato che il termine di 90 giorni entro cui vanno tramessi i dati all’Enea, per gli interventi già ultimati,decorrerà dalla data di apertura del sito.
Queste precisazioni nascono dalla necessità di adempiere al nuovo obbligo informativo introdotto dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, si ricorda, ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizienella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
La legge di Bilancio 2018, inoltre, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013[1]
ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”.
Va segnalato quanto già precisato dall’Enea riguardo al fatto che, per gli interventi di ristrutturazione, la trasmissione dei dati dovrà avvenire solamente nel caso in cui tali lavori comportino una riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis, lett. h, del DPR 917/86 [2]
 
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.
[2] Si tratta degli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

IVA al 10% e “beni significativi”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate C.M. 15/E/18

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018 è intervenuta sulla disciplina ai fini IVA dei c.d. “beni significativi” forniti nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa, chiarendo che le componendi di tali beni godono dell’aliquota IVA agevolata al 10% se sono dotati di una propria autonomia funzionale.

La Circolare fa seguito al recente intervento, sul tema, operato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che, con una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999, ha chiarito come individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni.
L’ANCE ha predisposto una breve nota di sintesi allo scopo di illustrare il contenuto della Circolare 15/E/2018, fornendo alcuni esempi numerici utili per ricostruire la disciplina IVA da applicare nelle diverse ipotesi che possono configurarsi, quando, nel corso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa, vengano forniti, dallo stesso soggetto che esegue gli interventi, oltre alla manodopera, materie prime e semilavorate, anche i beni significativi e loro componenti.
 

L’Agenzia delle Entrate interviene sugli studi di settore – C.M. 14/E/2018

Studi di settore 2017, confermati i criteri degli anni scorsi per l’accesso al regime “premiale” e novità in tema di analisi della territorialità, correttivi di cassa per le imprese in contabilità semplificata, revisione congiunturale per gli effetti della “crisi”.

 
Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 6 luglio 2018 che passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
 
Prima di procedere ad illustrare i contenuti della Circolare, si ricorda che dal prossimo periodo di imposta, secondo lo slittamento imposto dalla legge 205/2017 [1](Legge di Bilancio 2018), entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) introdotti dal DL n. 50/2017 convertito con la legge n. 96 del 2017).
 
Tali indici, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniranno una sintesi di valori utili per verificare la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti esprimendone il grado di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. Il maggior grado di affidabilità consentirà l’accesso ad un regime premiale.
 
Dunque, per quest’ultimo anno l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, interviene sugli studi di settore precisando che i 193 studi in vigore per il periodo d’imposta 2016 sono stati aggiornati per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d’imposta 2017.
 
Tali novità tengono conto di quanto stabilito dal DM del MEF del 23 marzo 2018 da ultimo intervenuto con alcune modifiche sugli studi di settore e riguardano, tra l’altro:
 
Aggiornamento delle analisi territoriali degli studi di settore - Riguarda in particolare gli studi:  YM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenza costituita dai Factory Outlet Center), YG44U(Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), YK04U (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) e di quelli a livello comunale e provinciale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna.
 
Correttivi di cassa – Il DM del 23 marzo 2018 ha introdotto dei correttivi di cassa agli studi da applicare alle imprese minori in contabilità semplificata. Questo intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge n. 232/2016 [2](legge di bilancio 2017). A seguito di tale modifica, infatti, è stato introdotto un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa ed è stato modificato l’articolo 66 del TUIR che prevede che il regime di determinazione del reddito, delle imprese minori, sia un regime misto “cassa – competenza”. 
 
Dunque per consentire la corretta applicazione degli studi di settore a tali contribuenti, ed evitare distorsioni nella stima, la Circolare precisa che è stata elaborata una metodologia, solo per il periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi e la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino. A tal fine i contribuenti sopra indicati dovranno dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
 
Inoltre, salvo il caso in cui abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 5[3]
dell’art.18 del DPR 600/1973, ai risultati che derivano dall’applicazione degli studi di settore, sempre per le imprese minori in contabilità semplificata, vengono applicati i seguenti correttivi:
 
-        strutturale di “cassa”;
-        di “cassa” relativo alle vendite B2B;
-        di “cassa” relativo alle vendite B2PA;
-        settoriali di “cassa”;
-        territoriali di “cassa”;
 
Ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore.
 
Correttivi anticrisi -  In merito ai correttivi anticrisi approvati dal DM del MEF del 23 aprile 2018, la Circolare fa presente che si tratta di correttivi con una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015 e 2016 e rinvia ai chiarimenti già forniti (Circolare 24/E del 30 maggio 2016).
 
Regime premiale - Vengono confermati, per il periodo di imposta 2017, gli stessi criteri  – applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016 – di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale (previsto dall’art. 10 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).
 
La Circolare ricorda, inoltre, a tal riguardo checon il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 è stato disciplinato l’accesso, per il solo periodo di imposta 2017, al regime premiale per 155 studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
 
-        4 delle seguenti tipologie:
  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura;
-        3 delle tipologie sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” (tra questi ultimi rientra anche lo studio di settore WG69U – Costruzioni).
La Circolare illustra, inoltre, le principali novità riguardanti la modulistica.
 
[1] art. 1, c. 931.
[2] Cfr. art. 1, commi da 17 a 23.
[3] Cfr. comma 5, art. 18, DPR 600/1973 “I contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta”.

1 allegato
Circolare 14_E del 6 luglio 2018

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