– Il DM del 23 marzo 2018 ha introdotto dei correttivi di cassa agli studi da applicare alle imprese minori in contabilità semplificata. Questo intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge n. 232/2016 [2](legge di bilancio 2017). A seguito di tale modifica, infatti, è stato introdotto un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa ed è stato modificato l’articolo 66 del TUIR che prevede che il regime di determinazione del reddito, delle imprese minori, sia un regime misto “cassa – competenza”.
Dunque per consentire la corretta applicazione degli studi di settore a tali contribuenti, ed evitare distorsioni nella stima, la Circolare precisa che è stata elaborata una metodologia, solo per il periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi e la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino. A tal fine i contribuenti sopra indicati dovranno dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
Inoltre, salvo il caso in cui abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 5[3]
dell’art.18 del DPR 600/1973, ai risultati che derivano dall’applicazione degli studi di settore, sempre per le imprese minori in contabilità semplificata, vengono applicati i seguenti correttivi:
- strutturale di “cassa”;
- di “cassa” relativo alle vendite B2B;
- di “cassa” relativo alle vendite B2PA;
- settoriali di “cassa”;
- territoriali di “cassa”;
Ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore.
Correttivi anticrisi - In merito ai correttivi anticrisi approvati dal DM del MEF del 23 aprile 2018, la Circolare fa presente che si tratta di correttivi con una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015 e 2016 e rinvia ai chiarimenti già forniti (Circolare 24/E del 30 maggio 2016).
Regime premiale - Vengono confermati, per il periodo di imposta 2017, gli stessi criteri – applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016 – di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale (previsto dall’art. 10 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).
La Circolare ricorda, inoltre, a tal riguardo checon il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 è stato disciplinato l’accesso, per il solo periodo di imposta 2017, al regime premiale per 155 studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
- 4 delle seguenti tipologie:
- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura;
- 3 delle tipologie sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” (tra questi ultimi rientra anche lo studio di settore WG69U – Costruzioni).
La Circolare illustra, inoltre, le principali novità riguardanti la modulistica.
[1] art. 1, c. 931.
[2] Cfr. art. 1, commi da 17 a 23.
[3] Cfr. comma 5, art. 18, DPR 600/1973 “I contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta”.