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Istallazione di sistemi di accumulo: ok alla detrazione Irpef del 50%

Anche l’istallazione di un sistema di accumulo consente di fruire della detrazione Irpef del 50%, ma solo se è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico a cui risulta funzionalmente collegato.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 8 del 19 settembre 2018 resa a un contribuente che chiedeva di poter usufruire della detrazione Irpef del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione, quest’ultimo senza fruire della detrazione IRPEF.
Sul punto va ricordato che, attualmente, è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”[1].
Tali interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n.7 del 27 aprile 2018[2] e precisa che l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra tra i lavori agevolabili ai sensi del citato 16-bis, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Inoltre, per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e, quindi, sia posto direttamente al suo servizio. La detrazione, infatti, è esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.
Il sistema di accumulo non potrebbe, invece, di per sé considerarsi un intervento finalizzato al conseguimento di un risparmio energetico, e dunque agevolabile con la detrazione d’imposta, in quanto essenzialmente diretto ad aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico.
Tuttavia la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’art.16-bis del DPR 917/1986 è consentita, come nel caso rappresentato, quando l’installazione del sistema di accumulo è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in tal caso, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità.
Va precisato che il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.
 
[1] cfr. l’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del DPR 917/1986 cd. TUIR, e Ance  Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate (febbraio 2018) 
[2] Tale Circolare precisa quanto già chiarito nella Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013.

Cessione di immobili in costruzione: il punto del Notariato sul Regime Iva

La definizione di “immobile in costruzione”, rilevante per definire la tassazione dell’atto di trasferimento, è legata allo stato “oggettivo” dell’immobile e non alla natura del soggetto acquirente o alle modalità di utilizzo del fabbricato acquistato. 
 
Con lo studio n. 181/2017/T il Consiglio Nazionale del Notariato approfondisce la nozione di “immobile in corso di costruzione” in relazione alla disciplina Iva applicabile alla cessione di fabbricati, assumendo una posizione critica rispetto alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 22757/2016, n. 3499/2016 e n.22138/2017). 
 
In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’art. 10, co. 1, n.8-bis e 8-ter del DPR 633/1972 (cd. “Decreto Iva”) per le cessioni di fabbricati (abitativi o strumentali) vige, salvo specifiche ipotesi[1], un generale regime di esenzione Iva.
 
Questo regime risulta applicabile, come è possibile desumere dalla Circolare 12/E del 1 marzo 2007, esclusivamente alle ipotesi di cessione di beni ultimati ovvero di beni usciti dal circuito produttivo.
 
In tale documento di prassi, infatti, viene precisato che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’imposta, anteriormente alla data di ultimazione del medesimo, è esclusa dall’ambito applicativo dei commi 8-bis) e 8-ter dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, infatti, il bene risulta ancora nel circuito produttivo e la relativa cessione deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva con applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa[2].
 
È perciò essenziale, per individuare il corretto regime fiscale Iva della cessione di un fabbricato, soffermarsi sulla definizione di “immobile in corso di costruzione”.
 
Sul punto, il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 181/2017, sposando quanto chiarito nel corso del tempo dall’Amministrazione Finanziaria, assume un orientamento del tutto critico rispetto alle posizioni assunte dalla giurisprudenza della Cassazione.
 
Quest’ultima, infatti, con la Sentenza n.23499/2016, pronunciandosi sulla cessione di un fabbricato non abitativo ancora non ultimato, ha legato la nozione di “immobile in costruzione” alla posizione soggettiva dell’acquirente.
 
In tale circostanza la Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di cessione di un immobile non abitativo in costruzione al “privato-consumatore finale”, l’effettiva ultimazione dei lavori a cui è legato il riconoscimento dello status di “fabbricato strumentale”, e il conseguente regime fiscale (esenzione dall’Iva, imposte di registro in misura fissa pari a euro 200, ipotecaria pari al 3%, e catastale pari all’1%[3] coincide con l’atto di acquisto.
 
Tale atto di compravendita, infatti, determinerebbe l’interruzione del ciclo produttivo dell’immobile che quindi potrebbe acquistare la condizione di bene strumentale “non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”.
 
La soluzione, precisa il Notariato, sembra essere fondata sulla finzione che la cessione effettuata in favore di un “privato” coincida con il momento di ultimazione o completamento dell’immobile.
 
Questo orientamento viene confermato anche dalla sentenza n. 22138/2017 con la quale è stato precisato che l’immobile si intende uscito dal circuito produttivo anche nell’ipotesi in cui l’acquisto venga effettuato da un “consumatore finale-impresa” e non solo da un privato, a condizione che il bene sia utilizzato come  bene strumentale e non destinato alla vendita.
 
Tale circostanza determina, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione, che le cessioni di fabbricati strumentali, effettuate nei confronti di “consumatori finali,” hanno sempre per oggetto beni immobili ultimati. Ciò anche nell’ipotesi in cui, successivamente all’atto di trasferimento, l’acquirente “consumatore finale” appalti ad un’altra impresa (o all’impresa cedente) i lavori di completamento del fabbricato  (cfr. sul punto anche la sentenza n. 22757/2016)[4].
 
Diversa la posizione del Notariato che sulla nozione di “immobile in costruzione” richiama l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, ed in particolare la sopracitata Circolare 12/E/2007 (cfr. paragrafo 10) secondo cui il concetto di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile deve essere individuato con riferimento al momento in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ed essere destinato al consumo. Pertanto si deve considerare ultimato[5] l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione dell’ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli art.23 e 24 del D.P.R 380/DPR.
 
Va ritenuto “ultimato”, inoltre, il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all’utilizzo dell’immobile.
 
Infatti in tali ipotesi, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che l’immobile presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione completata, essendo idoneo al consumo.
 
Dunque, come concluso dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio in commento, la nozione di immobile in corso di costruzione è rappresentata da una situazione “oggettiva” e di fatto e cioè avendo riguardo all’effettivo stato in cui si trova il fabbricato. Se l’immobile non è stato ancora completato e quindi, come affermato dalla Circ. n. 12/E del 2007, non è idoneo all’uso, il fabbricato deve essere considerato in corso di costruzione non assumendo alcun rilievo, al fine di tale nozione, la posizione soggettiva dell’acquirente.
 
Sotto il profilo fiscale, quindi, la cessione del fabbricato non ultimato (abitativo o strumentale) è sempre imponibile ad Iva ed esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 10, co.1, nn.8-bis e 8-ter del “Decreto Iva”.
 
[1] Per le cessioni di abitazioni l’Iva si applica obbligatoriamente: in caso di cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori; su opzione in casoa) di cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione; b) di cessioni di alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008, effettuate da qualsiasi impresa (anche non costruttrice o ristrutturatrice).
Per le cessioni di immobili strumentali l’Iva si applica obbligatoriamente: in caso di cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori; su opzione in caso: a) di cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione; b) di cessioni effettuate da qualsiasi impresa (anche non costruttrice/ristrutturatrice).
[2] Cfr. art. 40 del DPR 131/1986.
[3] Cfr. art. 40 del DPR 131/1986, e art. 10 e 1-bis della Tariffa allegata al Dlgs 347/90.
[4] 
In sostanza, stando alla giurisprudenza della Cassazione possono individuarsi 3 ipotesi a cui applicare la disciplina di cui all’art. 10, co. 1, n. 8–ter) del D.P.R. n. 633/1972:
·       la cessione di fabbricato strumentale ultimato;
·       la cessione di fabbricato strumentale in lavorazione nei confronti di un consumatore finale “privato”. In tal caso il fabbricato si considera ultimato sel’acquirente utilizza direttamente l’immobile e si verifica la fuori uscita del bene dal circuito produttivo;
·       la cessione di fabbricato strumentale in lavorazione nei confronti di un consumatore finale “impresa”. In tal caso il fabbricato si considera ultimato sel’impresa acquirente ha acquisito effettivamente lo status di “consumatore” finale, impiegando il fabbricato acquistato come bene strumentale nel processo produttivo senza destinarlo alla successiva rivendita.
[5] Cfr. sul punto quanto già precisato con la Circolare 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti “prima casa”.
 
 

Guida pratica dell’Agenzia delle Entrate su E-fattura

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, sul proprio sito, l’area tematica Fatture elettroniche e corrispettivi all’interno della quale è possibile trovare una serie di strumenti utili ai contribuenti in vista dell’entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2019 dell’obbligo generalizzato dell’uso dell’E-fattura.
 
Nell’area Fatture elettroniche e corrispettivi del sito dell’AdE, infatti, è possibile trovare una guida pratica in versione pdf, due video-tutorial (uno sulle novità della fatturazione elettronica e l’altro sul QR-Code [1] nonché una pagina che indica tutti i servizi offerti gratuitamente dall’Agenzia (procedura web, App, e software) per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche.
 
In particolare, la Guida “La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate” riassume, con un taglio divulgativo, le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica fornendo un quadro completo delle nuove modalità di fatturazione: soggetti coinvolti, vantaggi del nuovo sistema, modalità pratica di predisposizione, invio e ricezione dell’E-fattura, funzionamento del Sistema di Interscambio.
 
La guida si sofferma, inoltre, su tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il softwarescaricabile su pc e l’app Fatturae.
 
Per quanto concerne l’entrata in vigore dell’obbligo di avvalersi dell’E-fattura si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018)[2], dal 1° gennaio 2019 saranno obbligati a emettere e ricevere fattura elettronica gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia per cessioni di beni e prestazioni di servizi sia in riferimento alle operazioni tra operatori economici B2B (Business to Business), che a quelle tra operatori economici e privati B2C (Business to Consumer).  
 
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio”[3] e quelli che rientrano nel “regime forfettario”[4].
 
Va, invece, ricordato che già dal 1 luglio 2018 la fatturazione elettronica è obbligatoria per:
  • le cessioni di benzina e gasolio (ad eccezione di quelle effettuate da impianti stradali distribuzione)[5];
  • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto, di lavori, di servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
  • Tale modalità di fatturazione presuppone l’esistenza di un contratto con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’art.1 della legge 244/2007.
Sulla disciplina della fatturazione elettronica, con particolare riguardo agli aspetti di interesse per il settore, l’ANCE ha messo a disposizione la “Guida all’e-fattura per i subappalti pubblici”[6] che fa il punto su: 
-       normativa di riferimento (art.1, co. 909-917, legge 205/2017 – legge di Bilancio 2018);
-       regole tecniche per l’emissione e ricezione delle fatture (Provv. Agenzia delle Entrate Prot. n.89757/2018 del 30 aprile 2018);
-       chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (CM nn. 8/E del 30 aprile 2018 e 13/E del 2 luglio 2018).
 
La Guida ANCE contiene, altresì, degli schemi riepilogativi che facilitano la comprensione delle nuove regole sull’ e-fattura.
 
[1]  Il QR-Code è il codice a barre bidimensionale che può essere mostrato al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.
[2] Cfr. art.1, co. 909-917, legge n.205/2017 
[3] Cfr. Art. 27, commi 1 e 2, DL. 98/2011
[4] Cfr. Art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014
[5] Sul punto, si ricorda che l’art.11-bis, co.1, lett. a),del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2018, ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un appalto stipulato con una pubblica amministrazione
 
 
 

E-fattura per i subappalti nei contratti pubblici - Guida alle modalità applicative

Disponibile per la rete associativa la Guida all’e-fattura per i subappalti pubblici, in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, dal 1° luglio scorso, per i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici”.
 
Come noto, la nuova modalità di fatturazione presuppone che “a monte” ci sia un contratto stipulato con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’art.1 della legge 244/2007. Non sono, quindi, considerate “pubbliche amministrazioni” le società controllate o partecipate da soggetti pubblici, ancorché rientranti nel più ampio obbligo di “tracciabilità dei pagamenti”[1].
 
La Guida predisposta dall’ANCE, riepilogativa della disciplina e del perimetro d’applicazione del nuovo adempimento, tiene conto:
 
-      della normativa di riferimento (art.1, co. 909-917, legge 205/2017 – legge di Bilancio 2018);
-      delle regole tecniche per l’emissione e ricezione delle fatture (Provv. Agenzia delle Entrate Prot. n.89757/2018 del 30 aprile 2018);
-      dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (CM nn. 8/E del 30 aprile 2018 e 13/E del 2 luglio 2018).
 
La Guida contiene, altresì, degli schemi riepilogativi che facilitano la comprensione delle nuove regole sull’ e-fattura.
 
Si segnala, inoltre, che il 27 settembre l’Agenzia delle Entrate presenterà (insieme al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) il portale “Fatture e corrispettivi” per la gestione della fatturazione elettronica, che semplificherà la predisposizione e l’invio della e-fattura per gli operatori coinvolti.
 
In ogni caso, stanti le numerose criticità connesse al nuovo adempimento, si ribadisce che l’ANCE non mancherà di intervenire nuovamente, evidenziando la necessità, quantomeno, di eliminare qualsiasi forma di sanzione in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell’adempiere al nuovo obbligo, per il quale sarebbe stato opportuno prevederne, in prima battuta, un avvio meramente sperimentale e non obbligatorio.
 
[1] Sul punto, si ricorda che l’art.11-bis, co.1, lett. a),del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2018, ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un appalto stipulato con una pubblica amministrazione.
 
 

L'Italia cade a pezzi

L’assoluta urgenza e necessità di realizzare interventi per mettere in sicurezza il territorio e le sue infrastrutture e migliorare la qualità della vita dei cittadini è stata al centro del dibattito pubblico nel corso delle ultime settimane.

Durante tutta l’estate, l’Ance è stata uno dei principali protagonisti di questo dibattito, grazie alla campagna "Paese da Codice Rosso", e al sito “Sbloccacantieri”,  lanciato già in primavera; una campagna che in poche settimane, ha consentito di censire quasi 300 opere ferme, perse nel limbo dell’inefficienza amministrativa, finanziaria e procedurale, per più di 21 miliardi di euro.

Su questo tema, sono stati pubblicati numerosi articoli e i nostri dati sono stati utilizzati anche da esponenti del Governo e del Parlamento.

Anche a seguito del drammatico evento di Genova, il Governo ha ora dichiarato di voler avviare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle infrastrutture esistenti.

Per proseguire con sempre maggiore intensità l'azione, ANCE ha quindi deciso di avviare, sempre all’interno di “Sbloccacantieri”, una seconda iniziativa denominata “L’Italia che cade a pezzi” che si pone l’obiettivo di raccogliere, attraverso l’attiva partecipazione di tutto il sistema associativo, segnalazioni di situazioni di degrado infrastrutturale per evidenziare, con casi concreti, l’urgenza di interventi di manutenzione.

Le segnalazioni dovranno essere corredate da fotografie chiare e di buona qualità dello stato in cui versa un edificio o un’opera infrastrutturale (ad esempio scuole, strade, ponti, viadotti, dissesto del territorio, ecc.).

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