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Legge di Bilancio 2019 – Focus fiscale

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), diventano ufficiali le novità in materia fiscale in vigore dal 1 gennaio 2019.
Per una rassegna dei principali contenuti fiscali del provvedimento, l’ANCE ha predisposto un documento di sintesi delle novità fiscali di maggior interesse per il settore, al quale seguiranno specifici approfondimenti sulle singole misure.
Nel documento, in particolare, vengono illustrate le nuove disposizioni in materia di:
 
         Flat Tax per soggetti IRPEF esercenti attività commerciale e professionale
         Deducibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari su immobili da destinati alla locazione, per le società immobiliari
         “Mini IRES” al 15% per gli utili reinvestiti in beni strumentali o assunzioni
         Deducibilità IMU sui beni strumentali
         Introduzione della “cedolare secca” per i “negozi”
         Proroga e rimodulazione dell’Iperammortamento
         Proroga dei Bonus fiscali
         Estromissione dei beni immobili strumentali per gli imprenditori individuali
         Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa
         Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili dei privati
         Abrogazione IRI
 
Disponibile in allegato un estratto della Legge n.145/2018contente le suddette norme fiscali.
 
2 allegati

Documento di sintesi ALL1
Estratto Legge n. 145_2018_ALL2

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Nuove disposizioni per gli interventi in centri storici

Sulla GURS n°54 del 18.12.2018 è stata pubblicata la Legge Regionale 24/2018 che, tra le altre, modifica la Legge Regionale 13/2015 recante: Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”.

L'art. 10 bis comma 9 ha modificato ed innovato il contenuto della LR n. 13/2015, di particolare rilievo la possibilità ove il Comune non abbia approvato lo studio di dettaglio previsto nella LR 13/15, di effetturare interventi proponendo uno studio di dettaglio stralcio.

Prossimamente avremo modo di fornire maggiori approfondimenti, intanto alleghiamo testo della legge ed un testo coordinato della LR n. 13/15 con le modifiche intervenute.

2 allegati

g18-54
LR13-15+24-18

GARE NATO – CIRCOLARE MISE PER ISCRIZIONI 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per il 2019 la Circolare 1/2017 (in allegato), che stabilisce requisiti e modalità per l’iscrizione all’elenco delle imprese che intendono partecipare alle gare NATO nel 2019.
 
I settori di attività per i quali l’impresa può chiedere l’iscrizione nell’elenco sono:
 
A. Sistemi di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer, Informazione, Sorveglianza, Identificazione (C4ISR);
B. Costruzioni di Infrastrutture civili;
C. Trasporto e magazzinaggio;
D. Altri beni / servizi in relazione ad eventuali specifiche gare.
 
L’ANCE è incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico di trasmettere le gare NATO alle imprese iscritte in elenco al settore B.

In allegato una nota operativa, contenente le informazioni relative alle modalità di iscrizione, unitamente ai modelli di domanda. 

4 allegati

1-CIRCOLARE 1 20170001
NOTA OPERATIVA - iscriz impr elenco Gare Nato 2019
Nato_allegato1_iscrizione
Nato_allegato2_rinnovo

IMU e TASI – Versamento seconda rata entro il 17 dicembre 2018

È in scadenza il termine per il pagamento del saldo IMU/TASI per il periodo di imposta 2018. Quest’anno la data entro cui effettuare il pagamento slitta al 17 dicembre 2018, poiché il 16 dicembre cade di domenica.

Per quanto riguarda l’applicabilità di IMU e TASI sui “beni merce”[1] (aree e fabbricati) delle imprese del settore delle costruzioni, si ricorda che l’IMU è dovuta per le aree fabbricabili e che la base imponibile di tali aree è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, tenuto conto, altresì, dei seguenti elementi [2]: 
• zona territoriale di ubicazione;
• indice di edificabilità;
• destinazione d'uso consentita;
• oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
• prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 
Come confermato dalla C.M. 3/DF/2012, il "valore venale in comune commercio" costituisce la base imponibile, ai fini IMU, anche nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, consistente nella demolizione di un preesistente fabbricato, ovvero di esecuzione, su edifici preesistenti, di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica)[3].
 
L’imposta è dovuta sull’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, i beni merce” delle imprese edili, ovvero i “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” sono esenti dall’IMU.
Questa esenzione è estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013)[4].
 
Va precisato che, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».
Sempre con riferimento al regime di esenzione IMU, si ricorda che in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.
Sempre con riferimento ai beni merce” (aree e fabbricati) delle imprese edili, si ricorda che la l’aliquota TASI è fissata in misura pari all’1 per mille, con possibilità, da parte del Comune, di azzerarla o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell’art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015).
 
[1] Beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa e classificati in bilancio tra le rimanenze.
[2] Cfr. l’art.5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992, richiamato dallo stesso art.13 del D.L. 201/2012.
[3] Art.3, comma 1, lett. c-d ed f, D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”.
[4] Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
 

Eco/Sismabonus e cessione del credito - No imposta di registro - R.M. 84/E/2018

E’ irrilevante la forma utilizzata per l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione per l’Ecobonus ed il Sismabonus e, se questo è redatto in forma scritta (ivi compresa l’ipotesi dell’atto pubblico), non si applica l’imposta di registro.

Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018 a quesiti formulati in materia di cessione del credito relativo a lavori condominiali che danno diritto alle detrazioni per la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus condomini) e per la sicurezza antisismica (cd. Sismabonus condomini), entrambe riconosciute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021[1].
 
In particolare, viene chiarito che la normativa in tema di applicabilità della cessione del credito, riferita agli interventi agevolabili sia con l’Ecobonus che con il Sismabonusnon stabiliscealcuna rilevanza alla forma utilizzata per rendere effettiva tale operazione [2].
 
Sulla base di tale premessa, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’ipotesi in cui l’atto di cessione del credito abbia forma scritta (anche se come scrittura privata autenticata o atto pubblico), la registrazione dell’atto non è necessaria e, quindi, l’imposta di registro non si applica.
Ciò nel presupposto che la cessione del diritto alla detrazione, stabilita per legge in via facoltativa, rappresenta una fase di attuazione del rapporto tributario (collegata, in questo caso, alla liquidazione dell’imposta), che costituisce una delle specifiche ipotesi di esclusione dall’imposta di registro [3].
 
Sul punto, viene confermato che l’unica condizione di efficacia della cessione del credito è la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica,da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato (entro il 28 febbraio di ciascun anno)[4].
Infatti, in mancanza della comunicazione da parte di tali soggetti la cessione del credito è inefficace.
Nella R.M. 84/E/2018 viene, inoltre, confermato quanto già chiarito in precedenti pronunce circa le modalità di utilizzo del credito d’imposta, ossia che:
o   il credito diventa disponibile, per il cessionario, dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Viene ricordato, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione con le imposte e contributi dallo stesso dovuti, mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), ripartendolo in 5 o 10 quote annuali di pari importo (a seconda se il credito è relativo, rispettivamente, al Sismabonus o all’Ecobonus), alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure ricederlo per una sola seconda volta, in tutto o in parte, a soggetti terzi;
o   il condòmino, in sede di delibera condominiale o mediante successiva dichiarazione espressa (o entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento), deve comunicare all’amministratore del condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e deve indicare i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale o la P.IVA propri e dello stesso cessionario.
In sostanza, ai fini del suo utilizzo da parte del cessionario, il credito d’imposta non deve essere preventivamente indicato nella dichiarazione dei redditi del condòmino/cedente.
 
Per avere un quadro completo della disciplina della cessione dei bonus, con riferimento all’Ecobonus ed al Sismabonus, si rimanda alla “Guida pratica alla cessione dei bonus: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dell’ANCE aggiornata al mese di novembre 2018. 
 
[1] Cfr. gli artt.14 e 16 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013. 
[2] Cfr. i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n.165110 del 28 agosto 2017 (in merito alla cessione dell’Ecobonus) e n.108572 dell’8 giugno 2017 (sulla cessione del Sismabonus condomini), le C.M. n.7/E/2018, n.11/E /2018 e n.17/E/2018.
[3] A tal fine, l’Agenzia delle Entrate richiama gli artt.5 e 7 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
[4] Come noto, l’amministratore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, nonché consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.
 
2 allegati

RM AdE n.84-E 05 dic 2018
Guida pratica cessione dei bonus

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