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Seminario tecnico “La durabilita' delle opere in calcestruzzo per le opere idrauliche” - ANCE Sicilia, 8 marzo 2019 ore 9:00

Si terrà l’8 marzo 2019 - ore 9:00 - a Palermo presso ANCE Sicilia – Via A. Volta 44 - il seminario tecnico avente per oggetto “La durabilità delle opere in calcestruzzo soggette alle aggressioni chimiche: tecnologie avanzate per prolungare la vita del calcestruzzo nuovo ed esistente”.

L’evento è organizzato da Servizi a Rete con la partecipazione di AMAP  SpA e il patrocinio di ANCE Sicilia e con la partecipazione di Supershield.
  
In allegato la locandina dell’evento con il programma degli interventi.
 

Legge di Bilancio 2019: commento

L'Ance ha predisposto un commento alle principali misure di interesse del settore contenute nella Legge di Bilancio 2019, approvata a fine dicembre dal Parlamento.
 

Bonus Ristrutturazioni: il punto sulla misura dopo la legge di Bilancio 2019

La legge n.145/2018 (Bilancio 2019) ha prorogato, sino al 31 dicembre 2019, la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie[1].

Tale agevolazione consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio sostenute sino al 31 dicembre 2019, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Come avvenuto lo scorso anno, la proroga a tutto il 2019 riguarda anche:
-    la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).
-    la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
Resta fermo il fatto che, salvo ulteriori rinnovi futuri, a partire dal 1 gennaio 2020 la detrazione sarà fruibile nella misura del 36% su un ammontare di spesa non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Questa, infatti, è la misura prevista a regime dall’art. 16 bis del DPR 917/1986.
Confermato, invece, l’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) relativo alla necessità di comunicare all’Enea le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50% che comportino una riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia [2].
A tal riguardo, per i lavori conclusi nel 2018, l’Enea ha predisposto il sito dedicato ristrutturazioni2018.enea.it destinato, per l’appunto, alla trasmissione dei dati relativi agli interventi completati nel 2018. L’invio della documentazione fa fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
 
Si allega un documento di sintesi che riepiloga i principali profili della disciplina applicativa dell’agevolazione in commento.
 
 
1 allegato

Documento di sintesi

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Inail – Riduzione edile 11,50%.

Si fa seguito alla precedente comunicazione del 14 gennaio scorso per fornire, in allegato, la circolare Inail n. 1/19 che, oltre a riportare le indicazioni relative al differimento dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019, recepisce, per il settore edile, l’abrogazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019, della riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2 della L. n. 341/95 e s.m.i..
Per quanto sopra, dal 1° gennaio 2019 la riduzione in questione non potrà più essere applicata ai premi assicurativi, ferma restando la possibilità di utilizzare la misura agevolativa pari all’11,50%, così come fissata dal decreto del 4 ottobre scorso, alla sola regolazione 2018.
A tal fine, gli interessati, entro il 16 maggio 2019, sono tenuti a trasmettere, via PEC, alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile”, riguardante l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. 
Resta ferma l’applicazione dell’art. 29 della suddetta legge al settore edile per quanto concerne la contribuzione previdenziale.

1 allegato

circolare n 1 dell'11 gennaio 2019

Cessione/redistribuzione di aree e convenzione urbanistica – Benefici fiscali - R.M. 1/E/2019

Applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipo-catastali per la cessione di aree e per gli atti di redistribuzione tra i co-lottizzanti, in attuazione di una convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
Questo il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.1/E dell’11 gennaio 2019, relativo al trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, da applicare nell’ipotesi di:
-        trasferimento a titolo gratuito di aree ad un Consorzio costituito in modo specifico per la stipula della convenzione urbanistica con il Comune al fine della realizzazione di opere di urbanizzazione. In attuazione della medesima convenzione, le aree verranno poi trasferite al Comune;
-        atti di redistribuzione delle aree fra i co-lottizzanti aderenti al Consorzio, al fine di riequilibrare la capacità edificatoria fra i singoli lotti (in particolare mediante l’assegnazione di porzioni aggiuntive di aree a coloro che, rispetto agli altri, siano stati penalizzati dalla cessione gratuita al Comune).
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nel caso di specie, potesse essere riconosciuta l’agevolazione di cui all’art.32, co.2, del D.P.R. 601/1973, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale stabilita per i trasferimenti di aree nell’ambito di piani urbanistici di iniziativa pubblica (cfr. anche l’art.20 della legge 10/1977)[1].
Circa la spettanza dell’agevolazione nella fattispecie prospettata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
1.    fase di trasferimento a titolo gratuito delle aree al Consorzio
-        cedente persona fisica non esercente attività d’impresa
In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità dell’imposta di Registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipo-catastalisolo per la porzione delle aree destinataeffettivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed a condizione che il cedente sia in grado di individuarne la relativa superficie ed il valore venale, da dichiarare nell’atto di conferimento al Consorzio.
Diversamente, per il trasferimento delle restanti porzioni di aree, che non verranno utilizzate per la costruzione delle opere di urbanizzazione, opera il regime fiscale ordinario, con l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 9% e delle imposte ipo-catastali in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna [2];
-     cedente esercente attività d’impresa
In tal caso, la cessione delle aree rientra nel campo di applicazione dell’IVA, con la conseguenza che le imposte di registro, ed ipo-catastali sono dovute in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna (per complessivi 600 euro, in osservanza del principio di alternatività IVA/registro[3];
2.    fase di redistribuzione delle aree tra i co-lottizzanti aderenti dal Consorzio
In merito, l’Agenzia delle Entrate riconosce i benefici di cui all’art.32, co.2, del D.P.R. 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione dalle ipo-catastali) agli atti di redistribuzione delle areedal Consorzio ai co-lottizzanti, che costituiscono attuazione della convenzione, nel senso stabilito dalla normativa.
In particolare, i citati benefici fiscali spettano senza distinzione circa la qualifica soggettiva del co-lottizzante in favore del quale avviene la redistribuzione (persona fisica o esercente attività d’impresa).
Viene, infatti, ribadita la funzione meramente ripartitoria-distributiva dell’operazione [4], volta a rimuovere gli squilibri patrimoniali per i possessori di aree cedute interamente al Comune che, mediante l’assegnazione di altre porzioni aggiuntive, possono ripristinare la capacità edificatoria dei singoli lotti.
L’unica eccezione all’applicabilità dell’agevolazione, precisa l’Agenzia delle Entrate, riguarda l’ipotesi in cui vengano effettuati dei conguagli in denaro contestualmente all’atto di trasferimento delle aree, ed il consorziato sia un soggetto esercente attività d’impresa.
In tal caso, il trasferimento dell’area, ancorchè finalizzato alla redistribuzione tra co-lottizzanti, è soggetto ad IVA, con l’aliquota ordinaria del 22% (con imposta di registro ed ipo-castastali in misura fissa).
 
[1] Legge28 gennaio n.10 - Norme per la edificabilità dei suoli
(omissis)
Art. 20 (Norme tributarie)
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
(omissis)
Come noto, la disposizione è sta, da ultimo, modificata sdall’art.1, co.88, della legge 205/2017 – legge di Bilancio 2018 .
[2]Cfr., al riguardo, l’art.1 della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986 e all’art.10, co.3, del D.Lgs. 23/2011.
[3]Cfr. l’art.40 del D.P.R. 131/1986.
[4]Per tale ragione, quindi, gli atti di redistribuzione delle aree sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
 

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