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Pubblicata in GU la revisione del decreto del 2013 sull’apposizione di segnaletica stradale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il decreto interministeriale 22 gennaio 2019, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La revisione, l’integrazione e la modifica delle procedure riportate nel decreto, da effettuarsi anche sulla base delle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali, erano previste all’articolo 6 del testo del 2013.
La nuova stesura della norma, fortemente voluta da Ance, dirime alcune questioni, tra cui, ad esempio, la definizione del campo di applicazione.
È stato, finalmente, chiarito che i destinatari dei corsi di formazione sono i lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e non tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
È stata recepita, inoltre, l’osservazione di Ance di inserire, tra i soggetti formatori legittimati a svolgere i corsi, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell’edilizia e dei trasporti e gli organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) del Testo unico sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).
È stato anche chiarito che la formazione del preposto tiene conto di quella effettuata dal lavoratore e, pertanto, è stato previsto un modulo integrativo della durata di 4 ore e che, nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione tiene conto di quella effettuata dal lavoratore e, pertanto, deve essere integrata con un corso della durata di quattro ore.
Sono state, inoltre, apportate modifiche alle procedure operative, ai requisiti dei docenti, ai contenuti della formazione dei lavoratori, all’aggiornamento quinquennale della formazione.
Si fa riserva di pubblicare l’analisi approfondita del decreto.
 

Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate pubblica la prima Guida

Sul sito dell’Agenzia delle Entrata è disponibile la prima Guida interamente dedicata alla detrazione per gli interventi antisismici (cd. Sismabonus). Il documento dal titolo “Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici” fa il punto sull’agevolazione, i beneficiari, gli interventi agevolati, la possibilità di cessione del credito e gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione, anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti nei più recenti documenti di prassi.

 
Come noto, il Sismabonus[1] è la detrazione d’imposta (IRES/IRPEF) riconosciuta per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relativamente a interventi di messa in sicurezza sismica di immobili sia di tipo abitativo che strumentali che siano situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3[2].
 
La percentuali di detrazione riconosciute variano a seconda del tipo di intervento e sono:
  • 50% della spesa sostenuta per gli interventi di messa in sicurezza statica che non determinano il passaggio di classe sismica inferiore;
  • 70% (75% per gli edifici condominiali) per gli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 5 anni e calcolata su un ammontare di spesa complessivo di 96.000 euro. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
 
Beneficiari della detrazione, si ricorda, sono  i proprietari degli immobili su cui vengono effettuati gli interventi, ma anche i titolari di diritti di godimento sugli immobili stessi, purché sostengono spese dei lavori. Dal 2018, la legge 205/2017 (Bilancio 2018) ha incluso tra i beneficiari dell’agevolazione anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe.
 
La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate traccia la disciplina del Sismabonus ripercorrendo anche gli ultimi chiarimenti forniti nei documenti di prassi.
 
Per quanto riguarda il limite di detrazione di 96.000 euro viene ribadito che in esso rientrano, secondo quanto già precisato dalla Risoluzione 147/E/2017, anche le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 
Vale, infatti, per il Sismabonus quanto già precisato a proposito della detrazione per il recupero edilizio[3] secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati[4] (es. tinteggiatura, intonacatura, rifacimento dei pavimenti).
 
Per quanto concerne gli interventi ammessi al benefico, la Guida vi include, coerentemente con quanto espresso nella Risoluzione 34/E/2018[5]anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive purché nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
 
Per l’applicazione della detrazione è necessario che dal provvedimento abilitativo dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
 
In merito, invece, agli immobili agevolati la Guida ribadisce quanto chiarito nella Risoluzione 22/E/2018[6] circa la possibilità di includere nella detrazione anche le spese relative a interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente e destinati alla locazione[7].
 
La Guida fa il punto anche sulla cessione del credito che, come noto, è possibile in caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. A tal riguardo viene citata la Circolare 17/E/2018[8] che ha esteso anche al Sismabonus le disposizioni contenute nella precedente Circolare 11/E/2018[9] riferita, in particolare, all’Ecobonus.
 
Tale documento, si ricorda, ha limitato la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria e ha chiarito che gli altri soggetti privati[10] a cui è possibile cedere il credito, in aggiunta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, devono esserecollegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (comproprietari, proprietari di altre unità delle stesso edificio o, ad esempio, se i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari).
 
La Guida menziona anche la detrazione riconosciuta in caso di interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica[11]. In tali casi, dal 2018, sono riconosciute detrazioni maggiori (80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e 85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori).
 
Questa detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
 
A questo riguardo la Guida precisa che questa detrazione può essere richiesta in alternativa a quelle già previste per la riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni condominiali[12].
 
Infine, una parte specifica della Guida è dedicata alla detrazione riconosciuta all’acquirente di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.  
 
La detrazione, fortemente voluta dall’Ance in quanto volta a favorire gli interventi di sostituzione edilizia e la diffusione di immobili riqualificati è stata introdotta dal DL 50/2017[13], e consente all’acquirente degli immobili ristrutturati di fruire di una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare (come risultante dall’atto di compravendita) a seconda che gli interventi effettuati abbiano comportato una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore.
 
Condizione per fruire del bonus è che gli interventi antisismici siano effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedano alla vendita dell’immobile entro i 18 mesi dalla fine dei lavori. L’agevolazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo e la spesa massima su cui applicarla non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare. Anche in questo caso è prevista la possibilità, per il beneficiario, di optare per la cessione del credito.
 
A proposito della documentazione necessaria per fruire della detrazione per l’acquisto di case antisismiche la Guida indica:
  • l’atto di acquisto dell’immobile;
  • la documentazione da cui risulti:
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile;
  • la data di conclusione dei lavori;
  • l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Va precisato che proprio in considerazione della rilevanza strategica che questa misura agevolativa può assumere per la realizzazione di ampi processi di rigenerazione urbana in chiave antisismica del territorio, l’Ance sta agendo nelle competenti sedi istituzionali per ottenere l’estensione della detrazione anche agli acquisti di immobili siti in comuni rientranti nelle zone a rischio 2 e 3.
 
[1] Art. 16 DL 63/2013 convertito con modifiche dalla Legge 90/2013.
[2] Cfr. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
[3] Cfr. C.M. 57/E/1998.
[7] Cfr. Ance Va evidenziato che tale possibilità è invece tutt’oggi esclusa in caso di Ecobonus per ai fabbricati locati da imprese, in virtù di un’interpretazione restrittiva fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 2008 e non ancora rivista dalla stessa Amministrazione.
[8] Cfr. Ance “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” 
[9] Cfr. Ance “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito
[10] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[12] Cfr. il co. 2-quater dell’art.14 del D.L. 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013 (“Ecobonus condomini”) e il co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo provvedimento (“Sismabonus condomini”).
[13] Cfr. l’art. 46-quater del DL 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96/2017.
 
 

Bonus Ristrutturazioni e Bonus mobili: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le guide

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare sia la Guida sulle «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali»che la Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici», entrambe aggiornate a Febbraio 2019. L’aggiornamento consegue alla proroga di entrambi i bonus sino al 31 dicembre 2019, operata dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).
 
Per quanto riguarda la disciplina di entrambi i bonus l’Agenzia conferma quanto già precisato in passato.
 
A tal riguardo si ricorda che la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie[1], effettuate, sia su singole abitazioni che su parti comuni di edifici residenzialisi applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019, entro il limite massimo di 96.000 euro e che, se non dovessero esserci ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2020 tornerà ad applicarsi nella misura ordinaria del 36% su un limite di 48.000 euro.
 
La proroga a tutto il 2019 riguarda anche, la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro) e la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
 
Nulla cambia per quanto riguarda gli interventi oggetto della detrazione e i soggetti che possono usufruirne.
 
In tema di adempimenti si ricorda, però, che dallo scorso anno è d’obbligo trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di ristrutturazione che comportano anche una riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia[2]. L’invio della documentazione va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
 
A questo proposito, esclusivamente per l’invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nel 2018l’Enea ha predisposto il sito dedicato ristrutturazioni2018.enea.it.
 
Per i lavori terminati nel 2019, invece, la comunicazione sarà trasmessa attraverso un nuovo portale che sarà disponibile a breve sul sito dell’Enea.
 
Prorogato per tutto il 2019 anche il cd. Bonus mobili[3], ovvero la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Ha diritto alla detrazione chi acquista i predetti beni nel 2019 ma solo in connessione con interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dopo il 1° gennaio 2018.
 
Se, invece, gli acquisti sono stati effettuati nel 2018, ha diritto alla detrazione solo chi ha avviato i lavori di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2017.
 
Si ricorda che, a prescindere dalle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% si calcola su un ammontare massimo di spesa di 10.000 euro e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
 
 

[1] Cfr. art. 16, co.1 del DL 63/13 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.
[2] Cfr. art. 1, co. 3, della legge n. 105/2017 e Ance: “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” ID N. 31242 del 26 gennaio 2018,- Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori effettuati;  Bonus mobili - Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate - 

 [3] Cfr. art. 16, co.2 del DL 63/13 convertito con modifiche dalla legge 90/2013. 

2 allegati

Guida Ristrutturazioni edilizie febb 19
Guida Bonus mobili ed elettrodomestici febb 19

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Nuova collana "Guida pratica Ance: proposte e azioni per far ripartire il Paese"

Si allega il primo numero di una nuova collana “Guida pratica Ance: proposte e azioni per far ripartire il Paese” che l’ANCE ha voluto sviluppare per offrire uno strumento semplice e agevole, di immediato utilizzo, per affrontare alcuni nodi fondamentali per lo sviluppo e il bene sociale.
 
In questa occasione, viene affrontato il tema delle crisi d’impresa, un fenomeno che sta dilagando sempre di più nel settore delle costruzioni, e sta creando ingenti danni alla collettività: i lavori vengono sospesi, i cantieri si fermano, le imprese muoiono e i lavoratori vanno a casa.

Le proposte dell’ANCE illustrate nella Guida hanno quindi l’obiettivo di tracciare una possibile via d’uscita. 

1 allegato

guida_crisi

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Ecobonus: on line la Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 2019

È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di febbraio 2019, che fa il punto sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF/IRESriconosciuta in caso di interventi di riqualificazione energetica degli edifici[1] (cd. Ecobonus).
Come noto, la legge di Bilancio 2019[2] (legge n.145/2018) ha prorogato l’Ecobonus sino al 31 gennaio 2019 senza apportare modifiche alla disciplina del bonus.
Di conseguenza la detrazione IRPEF/IRESper l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) si applicherà ancora nella misura del 65% (salvo la riduzione al 50% per alcuni tipi di intervento) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.
Viceversa, per gli interventi su parti comuni condominiali, l’Ecobonus si applica, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2021.
Resta, altresì, ferma l’applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021 nella “formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”). Questa maggiore detrazione si calcola su un ammontare complessivo di 40.000 euro per unità immobiliare.
Si ricorda che tra le modifiche alla disciplina dell’Ecobonus, introdotte a partire dal 2018[3], vi è stata la rimodulazione delle percentuali di detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, per alcuni tipi di intervento di seguito elencati.
Interventi detraibili al 50%:
·        acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi;
·        acquisto posa in opera di schermature solari;
·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013[4];
·        acquisto posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro);
Interventi detraibili al 65%:
·        riqualificazione energetica «globale»;
·        strutture opache orizzontali e verticali;
·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
·        acquisto posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
·        acquisto posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro);
·        impianti geotermici a bassa entalpia;
·        sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore;
·        acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.
La legge di Bilancio 2018, inoltre, ha introdottola possibilità per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di godere di detrazioni maggiori:
·              l’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
·              l’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Altra importante novità introdotta nel 2018 è stata l’estensione a tutti i contribuenti della possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, e non solo per quelli effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
La Guida ripercorre tutti i principali aspetti della disciplina dell’Ecobonus anche per quanto riguarda gli adempimenti. A tal riguardo preme ricordare che all’Enea è attribuita la funzione di controllo sia documentale che tramite sopralluogo, per verificare che sussistano le condizioni per usufruire delle detrazioni fiscali.
 

[1] Cfr. l’art. 14 d del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Cfr. l’art. 1, co. 67 della legge 145/2018.
[3] Cfr. la legge 205/2017 e ANCE “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” - 

[4] La legge di bilancio 2018 ha escluso dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

 1 allegato

Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico

 

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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