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Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari – Regole per la cessione del credito d’imposta

Per le spese sostenute nel 2018, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito d’imposta, corrispondente all’Ecobonus spettante per interventi eseguiti su singole unità immobiliari, va trasmessa dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
 
Per l’acquirente, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il Modello F24 “telematico”, a decorrere dal 5 agosto 2019.
 
Inoltre, la cessione del credito d’imposta corrispondente alla “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus” (spettante per interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico eseguiti su parti comuni condominiali) segue le stesse modalità e procedure stabilite, dal Provvedimento n.165110/2017, per la cessione dell’“Ecobonus condomini[1].
 
Questi alcuni contenuti del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019, con il quale sono state definite le regole e gli adempimenti necessari per:
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2018 e nel 2019, per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (cd. “Ecobonus per singole unità immobiliari”, di cui all’art.14, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013);
  • la cessione del credito d’imposta relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi energetici eseguiti sulle parti comuni degli edifici, diversi da quelli che danno diritto alle più alte percentuali di detrazione pari al 70% o 75%[2] (per i quali continuano, comunque, ad operare le disposizioni del Provvedimento n.165110/2017);
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (cd. “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”, di cui all’art.14, co.2-quater.1 del citato DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013).
 
Cessione dell’ “Ecobonus per singole unità immobiliari
 
Dal punto di vista soggettivo, in conformità a quanto già precisato a livello generale nelle CM 11/E/2018 e 17/E/2018, viene confermato innanzitutto che possono cedere la detrazione:
 
-       tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, sempre che siano teoricamente beneficiari della detrazione prevista per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su immobili esistenti,
-       i contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, rientrino nella cd. “no tax area”, in quanto ricadenti in determinate categorie reddituali[3]. Tali soggetti sono gli unici che possono cedere il credito d’imposta alle banche ed agli intermediari finanziari,
-       i soggetti che hanno acquistato il credito d’imposta dai beneficiari originari della detrazione e che, a loro volta, possono effettuare una seconda cessione a soggetti terzi, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione[4].
Il medesimo Provvedimento conferma anche il credito può essere ceduto a favore dei seguenti soggetti:
-       i fornitori che hanno realizzato gli interventi,
-       altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione[5];
-       agli intermediari finanziari e gli istituti di credito, ma limitatamente all’ipotesi di cessione effettuata dai soggetti ricadenti nella cd. “no tax area”.
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, calcolata in base alle percentuali del 50% o 65% a seconda dei lavori eseguiti e nel rispetto di quanto stabilito, in via generale, dall’art.14 del DL 63/2013 (convertito con modifiche nella legge 90/2013). Se negli interventi agevolati sono coinvolti più fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nei confronti di ciascuno di essi.
 
Resta fermo, inoltre, che, in caso di cessione del credito d’imposta al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura da questo emessa deve comprendere anche l’importo del corrispettivo “saldato” con la cessione medesima.
 
Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire a pena di inefficacia della cessione, viene stabilito che:
 
  • soggetti cedentientro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (quindi, per le spese sostenute nel 2019, entro il 28 febbraio 2020), devono comunicare all’Agenzia delle Entrateuna serie di dati relativi: alla tipologia di intervento realizzato; all’importo complessivo della spesa sostenuta; all’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante); all’anno di sostenimento della spesa; ai dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento agevolato; alla denominazione e il codice fiscale del cessionario; alla data di cessione del credito; all’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché all’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente (i soggetti ricadenti nella “no tax area” devono, inoltre, rendere la dichiarazione di possidenza dei prescritti requisiti reddituali, sempre con riferimento all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese).
Tale comunicazione va effettuata, alternativamente, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il Moduloallegato al Provvedimento stesso, da inviare tramite PEC o da presentare presso uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
Solo per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, la predetta comunicazione andrà effettuata nel periodo compreso tra il 7 maggio ed il 12 luglio 2019;
  • l’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito (che può utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate) e, nell’area riservata del cedente, le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario;
  • il cessionario deve accettare il credito attribuitogli, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spesa, potrà:
o    utilizzarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” (da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) e ripartendolo in 10 quote annuali costanti. Resta fermo che non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 700.000 euro, previsto dall’art.34 della legge 388/2000[6] e che l’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata in compensazione negli anni successivi (mentre non può essere chiesta a rimborso). Con apposita Risoluzione ministeriale, verrà istituito il codice tributo.
 
Il credito corrispondente alla detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018 può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019;
 
o    cederlo, in tutto o in parte, ad un altro soggetto, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questa ipotesi, dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sempre a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
 
La cessione del credito corrispondente alla detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018 deve essere comunicata a decorrere dal 5 agosto 2019.
 
In tema di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene confermato che:
 
  • in capo al cedente, potrà essere contestata la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione, con il recupero dell’importo dell’agevolazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • in capo al cessionario, potrà essere contestata l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta, con il recupero dell’importo non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni.
 
Cessione dell’ “Ecobonus ordinario su parti condominiali” e della  “Detrazione cumulata Ecobonus + Sismabonus
 
Il Provvedimento in analisi estende, poi, le modalità operative e le procedure stabilite dal precedente Provvedimento n.165110/2017, che ha dettato le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione potenziata al 70%-75% per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, anche alla cessione:
 
·       del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, nella misura ordinaria pari al 50% o 65% a seconda degli interventi realizzati – cd. “Ecobonus ordinario su parti condominiali” (si tratta, quindi, delle ulteriori ipotesi di lavori energetici eseguiti sui condomini rispetto a quelle che danno diritto alla detrazione con le più alte percentuali del 70% o 75% e che già erano oggetto del citato Provvedimento del 2017),
 
·       del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (cd. “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”, di cui all’art.14, co.2-quater.1 del citato DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013[7]).
 
In queste ipotesi, relativamente alla cessione della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018, la comunicazione dell’amministratore del condominio (o di uno dei condòmini, in caso di “condominio minimo”) all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 12 luglio 2019 (anziché entro il termine ordinario del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese).
 
In linea generale, anche per le suddette ipotesi resta fermo che il singolo condòmino può cedere, alternativamente:
 
·       subito, l’intera detrazione calcolata sulla quota a lui imputabile della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione complessiva dei lavori,
 
·       in ciascun periodo d’imposta, la detrazione calcolata in base alla quota a lui imputabile delle spese sostenute nello stesso anno dal condominio (entro il 31 dicembre), anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori (questa ipotesi, riguarda in prevalenza i lavori pluriennali, per i quali le spese vengono via via sostenute in base allo stato d’avanzamento dei lavori).
 
Anche sotto il profilo procedurale valgono, anche per le suddette fattispecie, i seguenti adempimenti:
 
·       il condòmino, in sede di delibera condominiale o mediante successiva dichiarazione espressa (o entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento), deve comunicare all’amministratore del condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e deve indicare i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale o la P.IVA propri e dello stesso cessionario;
 
·       l’amministratore del condominio deve:
  • comunicare anno per anno (entro il 28 febbraio) all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione del credito, i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  • consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia;
·       l’Agenzia delle Entrate:
  • rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione (con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”);
  • rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cedente l’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
Per il cessionario, il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta. Da questa data, il credito acquistato può essere utilizzato in compensazione, con F24 “telematico”, ovvero ceduto (in tutto o in parte) ad un alto soggetto, sempre a condizione che risulti collegato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
 
Proprio a quest’ultimo riguardo, è da evidenziare che, per la cessione dei crediti corrispondenti a tutte le detrazioni commisurate alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019, il p.to 9 del Provvedimento in analisi posticipa, dal 10 marzo, al 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, la data a decorrere dalla quale il credito d’imposta diventa disponibile per il cessionario.
 
Relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019, pertanto, l’utilizzo del credito d’imposta, corrispondente a tutte le detrazioni “cedibili” previste per la riqualificazione energetica o per la messa in sicurezza sismica degli edifici esistenti, è consentito a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (la prima data d’applicazione è, pertanto, il 20 marzo 2020, relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni maturate sulle spese sostenute nel corso del 2019).

 

 
[1] CfrANCE Sismabonus e Cessione del credito: il punto del Sottosegretario Villarosa” - ID n.34429 del 29 novembre 2018; Nuova Guida operativa alla cessione del Sismabonus e Ecobonus” ID n.33481 del 3 agosto 2018; Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito - ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE - ID n. 33374 del 24 luglio 2018;Ecobonus condomini – Le nuove regole della cessione del credito– ID n. 29593 del 29 agosto 2017.
[2] Di cui all’art.14, co. 2-quater, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[3] Si tratta, in particolare, dei contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
-       pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
-       lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
-       soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
Tali condizioni, precisa il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute.
[4] Cfr. successiva nota 5.
[5] Cfr., da ultimo, ANCE Detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus: chiarimenti sulla cessione del bonusfiscale ID n. 35750 del 18 aprile 2019. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha considerato “soggetti collegati” con la detrazione originaria:
-      gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
-      le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
-      in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete (CM 17/E/2018);
-      i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
-      i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (CM 17/E/2018);
-      i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.109/2019);
-      le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018);
-      il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall’appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali, ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc. (Risposta della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo all’istanza di Consulenza giuridica n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018, presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale).
Diversamente, non può considerarsi “soggetto collegato”, e quindi non può acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni fiscali:
-      il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell’Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.56/2018);
-      il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo (es. analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).
[6] Cfr. anche art.9, co.2, del DL 35/2013, convertito con modifiche nella legge 64/2013.
[7]Si tratta di una detrazione “ulteriore”, introdotta dal 1° gennaio 2018, che, di fatto, cumula il Sismabonus e l’Ecobonus in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, e si applica nella misura unica del:
·      80% delle spese sostenute, da assumere entro un massimo di 136.000 euro, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,

·     85% delle spese sostenute, da assumere entro un massimo di 136.000 euro, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori. 

2 allegati

Provvedimento dell'AdE n. 100372 del 18/04/19
Modulo

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941 

Niente Ecobonus o Superammortamento per i “beni merce” delle imprese: Ade risposta n.95/2019

Il requisito della “strumentalità” del bene rispetto all’attività esercitata dall’impresa è condizione necessaria per fruire dell’Ecobonus, nel caso in cui vengano effettuati lavori di risparmio energetico, e del Superammortamento, in caso di acquisto di beni strumentali materiali nuovi. Sono, pertanto, esclusi i beni locati in quanto oggetto dell’attività d’impresa.
 
È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.95 del 2 aprile 2019 resa a una società esercente attività di locazione immobiliare che, nel 2017, aveva installato, su uno dei propri beni aziendali, un impianto di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. La società istante intendeva fruire di entrambe le agevolazioni: il Superammortamento in capo alla società, e l’Ecobonus in capo ai soci.
 
Sul punto l’Agenzia risponde negativamente con riguardo ad entrambe le ipotesi. In particolare, per quanto concerne l’Ecobonus[1] richiama la Risoluzione 303/E/2008 e la Risoluzione 340/E/2008.
 
In entrambi i documenti, infatti, era stato chiarito che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è, di per sé, finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Tale interpretazione, esclude quelle imprese “che ne fanno commercio” come è nel caso della società esercente l’attività di pura locazione per la quale gli immobili sui quali sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata.
 
Nel caso di specie, poi, si evidenzia che, con particolare riguardo all’installazione di pannelli solari, la normativa in tema di Ecobonus[2] riconosce la detrazione solo per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.
 
Con riguardo, infine, al Superammortamento[3] l’Agenzia richiama la Circolare 4/E/2017 in cui si precisa che i beni oggetto di investimento agevolato devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivodell’impresa. In sostanza l’esclusione dai benefici fiscali dei beni locati, vale anche ai fini del Superammortamento.
 
[1] Cfr. Art. 14, DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90.
[2] Ai sensi dell’art.1, co.346, Legge 296/2006.
[3] Il “Superammortamento” è stato introdotto dalla legge n. 208/2015 (Bilancio 2016) e prevedeva, per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31 dicembre 2016, la possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorarne il costo di acquisizione del 40% ai fini delle imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. L’agevolazione, prorogata nel 2017 e nel 2018 (al 130%), non è stata prorogata per il 2019.
 
1 allegato

Risposta n.95 del 2 aprile 2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Convegno ANCE Sicilia, 7 maggio 2019: "L’innovazione digitale nella gestione degli asset pubblici e nel ciclo del progetto"

Si terrà il prossimo 7 maggio 2019, presso la Sala convegni ANCE Sicilia Via A. Volta, 44 – Palermo – con inizio dalle ore 9,30 alle ore 13,30, il Convegno su “L’innovazione digitale nella gestione degli asset pubblici e nel ciclo del progetto progettisti, costruttori e clienti a confronto”. 

L’evento è organizzato da ANCE Sicilia in collaborazione con OiCE Sicilia, dalle 15.00 gli esperti dell’ OiCE saranno disponibili per incontri B2B in merito ai temi trattati nella mattinata.

Le prenotazioni, per un numero massimo di 15 partecipanti, dovranno effettuarsi inviando una mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o tramite fax al 091-6193528 utilizzando l’allegata scheda.

In allegato il programma completo del Convegno

Di seguito il link dell’evento: http://www.ancesicilia.it/site/node/3955

Codice della crisi d’impresa - D.Lgs. 14/2019 – Guida e valutazioni dell’ANCE

Nuove procedure d’allerta, composizione assistita della crisi d’impresa, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo in continuità aziendale.
Questi alcuni dei temi della Guida sintetica sul codice della crisi d’impresa messa a punto dall’ANCE, che contiene le principali novità della riforma delle procedure d’insolvenza, contenuta nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, in attuazione della legge delega 155/2017, con il quale viene riscritta la disciplina delle procedure concorsuali, in sostituzione dell’attuale legge fallimentare (legge 267/1942)[1].
In estrema sintesi, il codice della crisi d’impresa contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni:
-         tra i principi generali, come richiesto dall’ANCE, specifica attenzione è stata rivolta a quello relativo alla buona fededei creditori, che devono osservare l’obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale (art.4);
-         nuova procedura obbligatoria d’allerta e di composizione assistita della crisi (artt.12-25).
Si tratta della possibilità di affrontare, in via preventiva, lo stato di insolvenza rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria, su segnalazione diretta del debitore o indiretta (organi di controllo societari o creditori pubblici qualificati - Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione);
-        revisione della disciplina del concordato preventivoprivilegiando quello in continuità aziendale e consentendo quello liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne (che consentano di aumentare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari – artt.44 e 84-120);
-        sostituzione della procedura fallimentare con la liquidazione giudiziale (artt.121-277);
-        modifiche alle regole sull’esdebitazione (estinzione completa del debito), con l’introduzione della particolare forma di esdebitazione di diritto. Si tratta di una procedura, applicabile una sola volta, riservata al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (artt.278-283);
-        normativa sull’insolvenza dei gruppi di imprese (unicità della procedura, con la possibilità che i piani concordatari di gruppo possano prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre imprese del gruppo - artt.284-292).
Il D.Lgs. contiene, altresì, una sezione in materia di “Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, nonché disposizioni che mettono in relazione la crisi d’impresa con il settore dei contratti pubblici (ivi compresi gli appalti pubblici di lavori).
Il D.Lgs. 14/2019 entrerà in vigore tra diciotto mesi (ovvero dal 15 agosto 2020), ad eccezione di alcune sue disposizioni, la cui efficacia è stata anticipata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (il 16 marzo 2019).
Si tratta, per quanto di interesse, degli aspetti relativi alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo ed agli assetti organizzativi dell’impresa, ai fini delle procedure d’allerta.
In ogni caso, entro due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, potranno essere emanati decreti correttivi, come stabilito in una specifica legge delega, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 27 febbraio, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito, nelle more dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, l’ANCE non mancherà di intervenire, presso le competenti Sedi, per richiamare l’attenzione sulla necessità:
-        di specificare la definizione dello stato di crisi, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all’insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori;
-        di dettagliare ulteriormente il principio di buona fede dei creditori, che devono essere tenuti, con il loro comportamento, alle regole di lealtà e correttezza, senza pregiudicare in modo ingiustificato la posizione del debitore.
Anche a seguito dell’intervento dell’ANCE in sede parlamentare, questo principio è stato dettagliato nella fase di approvazione definitiva del D.Lgs. prevedendo, nella condotta del creditore, l’obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale;
-        del coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell’ANCE per il settore delle costruzioni, nell’elaborazione degli indicatori della crisi nell’ambito delle procedure d’allerta;
-        del contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare altermine della procedura in proporzione all’attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
-         dell’applicabilità delle nuove regole di gestione dell’insolvenza, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l’intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.
Per completezza, si ricorda che il D.Lgs. non affronta il tema della revisione della disciplina dei privilegi, la cui delega al Governo, pure contenuta nella legge 155/2017, è rimasta inattuata.
Come ANCE si ritiene che, nello specifico decreto legislativo che riorganizzerà il sistema dei privilegi, occorra valutare l’opportunità di:
-        rimodulare i privilegi erariali, mediante l’attenuazione della natura privilegiata per i crediti vantati dallo Stato e dagli enti locali (per imposte dirette, indirette, tra cui l’IVA, e per i tributi locali), nonché l’introduzione di una soglia predeterminata entro la quale tali crediti si considerano privilegiati;
-        rendere applicabile anche alle cd. piccole e micro imprese[2] il privilegio ad oggi riconosciuto per i crediti dell’impresa artigiana e delle società cooperative di produzione e lavoro[3].
Ciò consentirebbe di far rientrare nella norma agevolativa anche le imprese che effettuano attività complementari all’edilizia (impiantistica, finiture interne ed esterne e lavori similari) che, proprio a causa della particolare struttura produttiva e della tipologia delle commesse eseguite, non trovano adeguata tutela rispetto al soddisfacimento del credito, ove la committenza sia sottoposta a procedure concorsuali.
 
[1] Cfr. ANCE “In Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa - D.Lgs. 14/2019” .
[2] Le PMI sono state definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Al riguardo, si ricorda che, nella categoria delle PMI:
-        per piccola impresa si intende quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
-        per microimpresa si intende quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
[3]  Ai sensi dell’articolo 2751-bis, co.1, n.5, del codice civile. 
 

IMU e locazione: al conduttore il pagamento dell’imposta

È lecita la clausola contrattuale che pone in capo al conduttore l’onere di pagare l’IMU sul bene locato, se il pagamento si configura come un’integrazione del canone d’affitto complessivamente dovuto al locatore.
 
Questo è il principio espresso, di recente, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 6882/2019 in merito alla validità della clausola di un contratto di locazione commerciale che attribuiva al conduttore l’onere di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo al bene locato tenendo “manlevato” il locatore.
 
Ad agire in giudizio era stato il conduttore al fine di far valere la nullità della clausola contrattuale che gli aveva imputato il pagamento dell’IMU gravante sull'immobile locato. Tra le motivazioni addotte, vi era la considerazione che la pattuizione che aveva operato la “traslazione di imposta” contraddiceva il principio sancito dall’art. 53 della Costituzione secondo cui ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.  
 
In tema di IMU, si ricorda che presupposto dell’imposta è il possesso di immobili (art.13, comma 2, D.L. 201/2011). L’imposta si applica a qualunque tipologia di immobile (fabbricati ed aree), a qualsiasi uso destinato, esclusa l’abitazione principale(1) e relative pertinenze (box, cantina, soffitta).
 
Come stabilito dall’art.9 del D.Lgs. 23/2011, e confermato dalla C.M. 3/DF/2012 sono tenuti al pagamento dell’IMU i seguenti soggetti:
  • il proprietario, ovvero il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili, inclusi i terreni, le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione, o scambio, è diretta l’attività dell’impresa;
  • il concessionario, nell’ipotesi di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, nell’ipotesi di immobili (anche da costruire, ovvero in corso di costruzione), concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nel caso di specie si poneva la necessità di chiarire se l'autonomia negoziale privata avrebbe potuto incidere sull’individuazione del soggetto passivo dell'imposta.
Sul punto, nella sentenza in commento, la Corte richiama due importanti pronunce del 1985 (Sentenze n.5 e n.6445) che già avevano affrontato il tema della “traslazione di imposta” seppure in tema di imposte dirette, e ne ripropone le argomentazioni:
  • l'autonomia privata non può contravvenire al criterio della progressività dell’imposta (art. 53 Cost.);
  • nel sistema costituzionale tributario non basta che oggettivamente l'obbligazione fiscale sia soddisfatta, ma occorre anche che essa sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla;
  • è la rivalsa che rende neutrale la tassazione in capo al conduttore presentandosi come un credito dello stesso verso il contribuente. Di conseguenza è la pattuizione di esonero dalla rivalsa che comporterebbe l'effetto di alterare immediatamente e direttamente il carico tributario.
In sostanza il patto traslativo d’imposta è nullo solo quando comporta la mancata corresponsione dell’imposta al fisco, quindi nei casi di rivalsa facoltativa che comporta la perdita da parte del sostituto della qualità di mero anticipatore.
 
Diverso è il caso in cui la clausola contrattuale non ha a oggetto direttamente il tributo, e non mira a stabilire che debba essere pagato da un soggetto diverso da quello obbligato, ma riguarda una somma di importo pari al tributo, ma con la funzione di integrare il canone di locazione.
 
L’autonomia negoziale delle parti, chiarisce la Corte, è vincolata per legge per quanto riguarda la durata del contratto, la tutela dell'avviamento e la prelazione, mentre l'ammontare del canone di locazione “è lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l'obbligazione di pagamento per oneri accessori”.
 
È su questi presupposti che la Corte respinge il ricorso del conduttore e conclude che, nel caso di specie, con il contratto di locazione le parti hanno voluto determinare il canone di locazione in due diverse componenti, una costituita dal canone propriamente detto, l'altra costituita dalla pattuizione che ha posto in capo al locatario le tasse, imposte ed oneri relativi ai beni locati. Il termine “manlevare”, conclude la Corte, utilizzato nella clausola contrattuale per attribuire il pagamento dell’Imu al conduttore è da intendersi nel senso di “operare un rimborso” o anche “una diversa forma di pagamento variamente posta a carico del conduttore”. 
 
[1]  L’esclusione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale non opera in caso di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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