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In Gazzetta Ufficiale il “DL Crescita” - Accolte le proposte dell’ANCE per la rigenerazione urbana

Estensione anche alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione riconosciuta per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), e applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione che, entro i successivi 10 anni, provvedano a demolirli e ricostruirli in chiave antisismica ed energetica (anche con variazione volumetrica) ed a rivenderli.
 
Queste le principali disposizioni fiscali contenute nel “DL crescita” – DL 30 aprile 2019, n.34 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso ed in vigore dal 1° maggio 2019), che accoglie, così, alcune delle misure auspicate da tempo dall’ANCE per incentivare processi complessi di rigenerazione urbana, basati su interventi di vera e propria sostituzione edilizia.
 
Il provvedimento deve ora iniziare l’iter parlamentare per la sua conversione in legge.
 
Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art.7)
 
Con questa norma viene recepita la proposta dell’ANCE in merito all’applicazione, sino al 31 dicembre 2021,dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell’ordinaria aliquota del 9% del valore dichiarato in atto), per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anniprovvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica ed in classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché alla loro alienazione.
 
La misura recepisce pienamente la proposta ANCE volta a favorire interventi complessi di rigenerazione urbana, attraverso incentivi alla sostituzione edilizia, abbattendo al massimo l’incidenza della variabile fiscale sull’acquisto dei fabbricati da demolire e ricostruire.
 
Sismabonus (Art.8)
 
Il provvedimento recepisce anche la proposta dell’ANCE in merito all’estensione, anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), sinora applicabile solo per le zone 1. 
 
Si tratta, in particolare, della detrazione riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e riscostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.
 
La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75%, o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
 
L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
 
L’estensione dell’agevolazione in commento anche alle zone con pericolosità sismica 2 e 3 recepisce pienamente la proposta ANCE, volta a favorire interventi di rigenerazione urbana, attraverso incentivi all’acquisto di unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente.
 
Tuttavia, l’attuale termine del 31 dicembre 2021 rischia di compromettere l’efficacia dell’incentivo, tenuto conto che la complessità degli interventi di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio, progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione dell’intervento e successiva vendita del fabbricato ricostruito), richiedono tempi ben più dilatati.
 
Pertanto, occorre intervenire per estendere il termine di vigenza dell’agevolazione.
 
Superammortamento (Art.1)
 
Viene ripristinato, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, il cd. superammortamento al 130%, ovvero l’incentivo che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. Viene introdotto, tuttavia, un limite quantitativo legato all’ammontare degli investimenti, visto che l’ammortamento maggiorato al 130% si applica solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
 
L’agevolazione si applica per i beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e i beni immobili) acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 ma solo a condizione che entro dicembre 2019 sia stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione.
 
Revisione della Mini Ires (Art.2)
 
Viene introdotta un’agevolazione diretta ad agevolare gli utili reinvestiti in azienda, in sostituzione della cd. “Mini Ires”, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, che è risultata di scarsissimo interesse soprattutto per la complessità di calcolo e di applicazione.
 
In particolare, viene stabilito che l’IRES può essere applicata sul reddito d’impresa fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve nei limiti dell’incremento di patrimonio netto (pari alla differenza tra il patrimonio netto del periodo di riferimento e quello risultante nel bilancio relativo al periodo d’imposta 2018), nella misura ridotta del:
  • 22,5% per il periodo di imposta 2019
  • 21,5% per il periodo di imposta 2020
  • 21% per il periodo di imposta 2021
  • 20,5% dal periodo d’imposta 2022.
Quindi, dal 2022 l’aliquota IRES ridotta al 20,5% (anziché quella ordinaria del 24%) opererà a regime, sempre limitatamente agli utili accantonati a riserve e nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.
 
Questa agevolazione viene riconosciuta anche ai fini IRPEF relativamente al reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
 
Le modalità operative saranno definite da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
 
La norma abroga le disposizioni (commi 28-34, art. 1, legge 145/2018 legge di Bilancio 2019) che prevedevano l’applicazione dell’aliquota del 15% sugli utili reinvestiti nell’acquisto di beni strumentali e in nuove assunzioni, incrementali rispetto al 2018 (cd. “Mini-Ires”).
 
Deducibilità IMU sugli immobili strumentali (Art.3)
 
Viene previsto un incremento della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali deducibile dal reddito di impresa imponibile (IRPEF/IRES) ad oggi pari al 40%, nella misura del:
 
-       50% per il periodo di imposta 2019
-       60% per i periodi di imposta 2020 e 2021
-       70% dal periodo d’imposta 2022.
 
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (Art. 10)
 
Viene inserita la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus[1], 
, di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.
 
Le modalità applicative della misura saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del DL 34/2019.
 
Incentivi fiscali alle aggregazioni tra imprese (Art.11)
 
Nell’ottica di favorire l’aggregazione tra imprese viene riproposto a determinate condizioni, per le operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda, sino 31 dicembre 2022, il cd. “bonus aggregazione” consistente nella detassazione delle plusvalenze derivanti da tali operazioni.
 
Ciò comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
 
Questa disposizione riproduce l’analogo beneficio, per le operazioni concluse nel 2009, previsto dall’art.4 del DL. 5/2009 (convertito nella legge 33/2009) e all’epoca vigente.
 
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (Art.15)
 
Viene introdotta la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, che sono state oggetto di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 e non ancora riscosse.
 
In particolare, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane ed i Comuni hanno la facoltà di prevedere, con propri atti (nelle forme previste dalla legislazione vigente) la “rottamazione” delle suddette ingiunzioni di pagamento, concedendo ai contribuenti morosi la possibilità di saldare il debito tributario, pagamento solo i tributi accertati e gli interessi, e non anche le sanzioni.
 
In particolare, gli enti territoriali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia dal 1° maggio 2019), possono stabilire:
  • il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell'istanza;
  • il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

[1] Compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili ,che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio – art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).

1 allegato

DL 30 aprile 2019, n.34

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Accordo Ance-Invimit - Iscrizione imprese all'Albo fornitori

ANCE ha recentemente siglato con Invimit un protocollo di collaborazione volto a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico italiano.  

In avvio della collaborazione, Invimit ha reso noto che è in corso di istituzione il nuovo Albo dei Fornitori per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Il Regolamento dell’Albo è pubblicato sul sito internet di Invimit.  
 
L’Albo verrà utilizzato da Invimit per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dei fondi gestiti dalla SGR, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle procedure interne.  
 
L’iscrizione all’Albo non comporta la costituzione di alcun vincolo in capo ad Invimit per l’espletamento di procedure di selezione né per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento.  
 
Possono iscriversi all’Albo gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento, in allegato.
 
È possibile iscriversi al nuovo Albo collegandosi agli indirizzi: http://www.invimit.it/albi-fornitori/ https://gare.invimit.it/albo_fornitori/id904-dettaglio.  
 
 

“Detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”: chiarimenti sulla cessione del bonus fiscale

Anche i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice possono acquistare il credito d’imposta corrispondente alla cd. “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”, spettante per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica eseguiti su parti comuni condominiali.
 
Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.109 del 18 aprile 2019 con la quale vengono, tra l’atro, estesi anche alla suddetta “detrazione cumulata[1] i chiarimenti già forniti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (Sismabonus).
 
Si tratta della detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018[2] (legge 205/2017), che consente di cumulare il Sismabonus” e l’Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica[3], nella misura unica del:
 
  • 80% delle spese sostenute, da assumere sino adun massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
  • 85% delle spese sostenute, da assumere sino adun massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
In merito a tale “agevolazione cumulata” vengono innanzitutto estesi i chiarimenti forniti con le precedenti Circolari 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018[4], con le quali l’Agenzia è intervenuta per precisare alcuni aspetti legati alla cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus, precisando che:
  • in linea generale, può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria tra beneficiario della detrazione e primo cessionario (per un totale di due sole cessioni complessive),
  • nel novero degli “altri soggetti privati” (che, in aggiunta all’impresa esecutrice degli interventi, possono acquistare i bonus fiscali) rientrano solo i “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni. Pertanto, solo in presenza di tale “collegamento”, è possibile acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni.
Con la Risposta n.109/2019, l’Agenzia precisa ora ulteriormente che anche i soci lavoratori dell’impresa edile subappaltatrice, che realizza parte dei lavori energetici ed antisismici agevolati, possono acquistare il credito d’imposta corrispondente alla “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus, in quanto comunque sono da considerarsi “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
 
Pertanto, nel caso di specie oggetto della citata Risposta, la società appaltatrice che ha eseguito i lavori agevolati sul condominio, acquistando il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai singoli condòmini, può procedere ad effettuare le seconda (ed ultima) cessione del credito medesimo direttamente a favore dei soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice.
 
Tali chiarimenti si aggiungono a quelli sinora forniti in merito all’individuazione dei potenziali acquirenti dei bonus ed in base ai quali si considerano “soggetti collegati, a titolo esemplificativo:
 
-      gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
-      le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
-      in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete[5] (CM 17/E/2018);
-      i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
-      i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime[6] (CM 17/E/2018);
-      le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito[7] (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018);
-      il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall’appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali, ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc.[8] (Risposta della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo all’istanza di Consulenza giuridica n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018, presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale).
Diversamente, non può considerarsi “soggetto collegato, e quindi non può acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni fiscali:
-       il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell’Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela[9] (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.56/2018);
-      il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo[10] (es. analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).
 
[1] Cfr. art.14, co. 2-quater.1, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[2] CfrLegge di Bilancio 2018 - Misure fiscali in sintesi” - ID n. 31059 del 12 gennaio 2018.
[3] Tale “detrazione cumulata” si pone in alternativa alle detrazioni previsteai medesimi fini, dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
[4] CfrAnce Sismabonus e Cessione del credito: il punto del Sottosegretario Villarosa” - ID n.34429 del 29 novembre 2018; Nuova Guida operativa alla cessione del Sismabonus e Ecobonus” - ID n.33481 del 3 agosto 2018; Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito - ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE - ID n. 33374 del 24 luglio 2018.
[5] La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (e, quindi, anche se astrattamente considerabili come “soggetti collegati” con la detrazione originaria, salva l’ipotesi di cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”).
[6] Ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’Ecobonus, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione.
[7] CfrAnce Ecobonus: sì alla cessione del credito in caso di somministrazione di lavoro” - ID n.34212 del 06 novembre 2018.
[8] Cfr.AnceCessione dell’Ecobonus e Sismabonus: chiarimenti dalla DRE dell’Abruzzo” - ID n.34837 del 22 gennaio 2019.
[9] CfrAnce “Ecobonus: il vincolo di parentela non dà diritto alla cessione del credito” - ID n.34204 del 05 novembre 2018.
[10] Cfr. precedente nota 8.
 
1 allegato

Risposta n.109 del 18 aprile 2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Bonus Ristrutturazioni: no alla decadenza per mancata comunicazione all’ENEA

L’omessa comunicazione all’ENEA dei dati relativi agli interventi che raggiungono anche un risparmio energetico non comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
 
È quanto precisato nella Risoluzione n.46 del 18 aprile 2019 dall’Agenzia delle Entrate per rispondere alle numerose richieste ricevute sulle conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione all’ENEA dei dati concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili.
 
Come noto, la legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) ha previsto[1] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEAentro 90 giorni dalla fine dei lavori[2].
 
All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati.
 
Sotto tale profilo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.46/E/2019 richiama la  normativa di riferimento[3], che non indica, tra le ipotesi di decadenza dal beneficio, il mancato o tardivo invio all’ENEA dei dati richiesti per gli interventi “energetici” di recupero edilizio.
 
Per tale motivo, l’Amministrazione chiarisce che la mancata osservanza (omissione o tardivo invio della comunicazione) del nuovo obbligo non comporta la perdita del beneficio fiscale.
 
Per la stessa ragione si ritiene che, nel caso di specie, non risulti applicabile l’istituto della remissione in bonis (possibilità di sanare l’inadempimento  entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile)[4].
 
Tuttavia, in caso di controlli, dovrebbe trovare applicazione la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall’art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie[5].
 
Per completezza, si ricorda che la trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi:
 
Componenti e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie
· riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
· riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
· riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi
· riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici
· installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
· sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· microcogeneratori (Pe <50kWe);
· scaldacqua a pompa di calore;
· generatori di calore a biomassa;
· installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
· installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
· installazione di impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici* (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):
· forni
· frigoriferi
· lavastoviglie
· piani cottura elettrici
· lavasciuga
· lavatrici
* Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.
Resta fermo che, per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare alcuna comunicazione all’ENEA.
 
[1] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.
[2] Dallo scorso 11 marzo è operativo il sito dedicato dall’ENEA alla trasmissione dei dati relativi agli interventi “energetici” di recupero edilizio effettuati nel 2019 (Cfr. https://detrazionifiscali.enea.it/). Si ricorda che il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori e che, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo (invio entro il 10 giugno). Cfr. ANCE “Ecobonus e Bonus ristrutturazioni 2019: on line i siti per le comunicazioni all’ENEA” -ID N. 35346 del 12 marzo 2019.
[3] Art. 16-bis, DPR 917/1986 – TUIR, art. 4 del DM. 41/1998, e art. 16 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[4]Tale possibilità è stata introdotta dall’art.2, co. 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 (cfrANCE “Decreto semplificazioni fiscali – Conversione nella legge 44/2012” – ID n. 6333 del 14 maggio 2012 e C.M. 38/E/2012). La disposizione stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
-       abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
-       effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
-       versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all’art.11, co.1 del D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);
-       la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
[5] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.
 
1 allegato

Risoluzione n.46 del 18 aprile 2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941 
 

Secondo numero della collana “Guida pratica Ance: proposte e azioni per far ripartire il Paese”

Si allega il secondo numero di una nuova collana “Guida pratica Ance: proposte e azioni per far ripartire il Paese” che l’ANCE ha voluto sviluppare per offrire uno strumento semplice e agevole, di immediato utilizzo, per affrontare alcuni nodi fondamentali per lo sviluppo e il bene sociale.

In questa occasione viene affrontato il tema della burocrazia, dei suoi ostacoli alla cantierizzazione delle opere e della responsabilità al blocco della spesa. Anche quando le risorse ci sono non decide e, con la sovrapposizione delle competenze, ritarda e rallenta le decisioni, si preoccupa più di impedire che del rendere possibile il fare.
 
Le proposte dell’ANCE illustrate nella Guida hanno quindi l’obiettivo di tracciare una possibile via d’uscita.
 
Questo il  LINK: "Nuova collana "Guida pratica Ance: proposte e azioni per far ripartire il Paese"del primo numero pubblicato il 21 febbraio 2019  
 
1 allegato

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ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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