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Detrazione combinata Eco+Sisma, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ammessa la cessione del credito derivante dalla detrazione combinata Eco+Sismabonus alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi, anche se il beneficiario dell’agevolazione ne è amministratore o proprietario. La cessione del credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi di Eco+Sismabonus spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche all’unico proprietario dell’intero edificio in cui siano ravvisabili parti comuni a due o più unità immobiliari. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione della detrazione cumulata Eco+Sismabonus, con le Risposte n. 137/En. 138/E139/E del 22 maggio 2020.

In tali documenti, in particolare, viene ribadito che:

  • se l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avviene senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente perché l'ampliamento configura una "nuova costruzione";
  • la possibilità di cedere il credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi spetta solo per quelli realizzati su parti comuni di edificianche all’unico proprietario dell’intero edificio, all’interno del quale siano ravvisabili parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate. Le unità immobiliari devono essere “funzionalmente autonome” (non è così nel caso dell’edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze)[1];
  • è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi Eco+Sismabonus alla società che fornisce gli infissi e le schermature solari, "beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili", a prescindere dalla circostanza che il beneficiario della detrazione ne sia socio e amministratore delegato;
  • la detrazione cumulata Eco+Sismabonus può essere fruita solo se ricorrono tutti i requisiti richiesti per le detrazioni “incisive” da Eco e Sismabonus[2] applicabili alle parti comuni condominiali. Perciò è indispensabile che, come richiesto per l’Ecobonus, gli edifici siano “esistenti”, iscritti al catasto o oggetto di una richiesta di accatastamento e dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Il requisito dell’esistenza è riconosciuto anche gli edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che possano essere considerati esistenti.  Anche in questo caso va provata la presenza, negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” impianto di riscaldamento;
  • in caso di interventi di accorpamento di più unità abitative o di suddivisioneper l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

[1] Cfr. CM 13/E/2019.

[2] Cfr. art. 14, co. 2-quater del DL n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (70% o 75%) e art. 16, co. 1-quinquies dello stesso decreto, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle parti comuni (80% o 85% a seconda del passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiore).

3 allegati

Risposta n.137/E
Risposta n.138/E
Risposta n.139/E

Indici Istat dei costi di costruzione in risalita ad aprile

Gli indici dei costi di costruzione (base 2015 = 100) resi attualmente disponibili dall’Istat sono relativi al fabbricato residenziale, al tronco stradale con tratto in galleria e al capannone industriale (indici generali). Con riferimento a quest’ultimo, si evidenzia la ripresa, da marzo 2020, della pubblicazione dell’indice in serie storica (disponibile dal 2010 in poi),  interrottasi nel 2008. 

Per tutti e tre gli indici, non è più disponibile l’articolazione in sotto indici per gruppi di costo (manodopera, materiali, trasporti e noli) e, per quanto riguarda il tronco stradale, anche la fattispecie “tronco stradale senza tratto in galleria”.

Il servizio Rivaluta, messo a disposizione dall’Istat, è tuttora attivo e permette di elaborare indici e variazioni per i fini previsti dalla legge ed il rilascio della relativa documentazione ufficiale, dal 1967 per l’indice di costo del fabbricato residenziale e dal 2005 per il tronco stradale con tratto in galleria. Prossimamente verrà inserito nella piattaforma anche l’indice relativo al costo del capannone industriale.

In allegato è disponibile una infografica del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat dei costi di costruzione aggiornata al mese di aprile 2020.

1 allegato

info_IndiciIstatCostiCostruzione_aprile2020

Webinar “Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili” - 12 giugno 2020 ore 16:00 – Piattaforma ZOOM.

Venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 16.00, si terrà il Webinar, “Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili", visibile sulla piattaforma Zoom.

Parteciperanno all’incontro esponenti dell’ANCE e ENEA sulla materia, nonché un esponente della DELOITTE. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno, essere inviate ai nostri Uffici (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Vi invitiamo pertanto a cogliere l’occasione per approfondire le tematiche inerenti e l’opportunità prevista dalla normativa, collegandosi tramite la piattaforma di riferimento e cliccando sull’apposito link. 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83499718207

Meeting ID: 834 9971 8207

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1 allegato

Super bonus 110% - Webinar 12 giugno

DL 34/2020 - cd. DL Rilancio - L’ANCE illustra le misure fiscali

Nel Dossier dell’ANCE l’illustrazione delle misure fiscali d’interesse per il settore, contenute nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. DL Rilancio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020.

Accolto con favore il potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus, che comporta l’aumento al 110% delle detrazioni riconosciute per interventi di risparmio energeticosicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici, per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021.

Tutti i bonus al 110% (compreso l’Ecobonus) vengono ripartiti in 5 quote annuali con la possibilità di utilizzo, in alternativa alla fruizione diretta dei suddetti benefici, per il 2020 e 2021, dello sconto in fattura e della cessione del credito, quest’ultima anche ad istituti di credito.

Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati estesi anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (Bonus edilizia confermato nella misura del 50%), agli interventi da Bonus facciate, all’installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici[1].

Tra le altre misure di interesse fiscale si segnala, in particolare:

  • il riconoscimento della possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di cedere, anche alle banche e agli intermediari finanziari, i crediti d’imposta riconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica;
  • la soppressione definitiva, a partire dal 1° gennaio del 2021delle c.d. “clausole di salvaguardia;
  • la sospensione, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale che le Amministrazioni pubbliche, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono effettuare nei confronti dei destinatari degli stessi (art.48-bis, DPR 602/1973);
  • l’aumento, dagli attuali 700.000 euro a 1.000.000 di euro per il 2020, del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
  • il posticipo al 16 settembre 2020 dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, sospesi dai due decreti “Dl cura Italia” e “Liquidità”. Viene rinviato al 16 settembre 2020, anche il versamento delle somme risultanti dai cd “avvisi bonari” in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

Il Dossier predisposto dall’ANCE contiene, altresì, un allegato normativo con le disposizioni fiscali rilevanti per il settore delle costruzioni.

[1]Cfr. anche ANCE "DL 34/2020 - cd. DL Rilancio – L’Agenzia delle Entrate illustra le misure fiscali"

2 allegati

Dossier
allegato normativo

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

DL 34/2020 - cd. DL Rilancio – L’Agenzia delle Entrate illustra le misure fiscali

Disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una sintesi delle misure fiscali a favore di famiglie e imprese, contenute nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. DL Rilancio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020.

Con riferimento alle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, si segnala il potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus, che comporta l’aumento al 110% delle detrazioni riconosciute per interventi di risparmio energeticosicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici, per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021.

Tutti i bonus al 110% (compreso l’Ecobonus) vengono ripartiti in 5 quote annuali con la possibilità di utilizzo, in alternativa alla fruizione diretta dei suddetti benefici, per il 2020 e 2021, dello sconto in fattura e della cessione del credito, quest’ultima anche ad istituti di credito.

Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati estesi anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (Bonus edilizia confermato nella misura del 50%), agli interventi da Bonus facciate, all’installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Tra le altre misure di interesse fiscale si segnala, in particolare:

  • il riconoscimento della possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di cedere, anche alle banche e agli intermediari finanziari, i crediti d’impostariconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica;
  • la soppressione definitiva, a partire dal 1° gennaio del 2021delle c.d. “clausole di salvaguardia;
  • la sospensione, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale che le Amministrazioni pubbliche, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono effettuare nei confronti dei destinatari degli stessi (art.48-bis, DPR 602/1973);
  • l’aumento, dagli attuali 700.000 euro a 1.000.000 di euro per il 2020, del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabiliai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
  • il posticipo al 16 settembre 2020 dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, sospesi dai due decreti “Dl cura Italia” e “Liquidità”. Viene rinviato al 16 settembre 2020, anche il versamento delle somme risultanti dai cd “avvisi bonari” in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.
  • l’eliminazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto per il periodo d’imposta 2020;
  • la non applicazione, per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter, DPR 602/1973);

l’introduzione, tra gli altri, di un credito di imposta per affitti commerciali, che consente di recuperare il 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore delle imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato una contrazione dei ricavi pari al 50% sullo stesso mese del 2019.

1 allegato

sintesi

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