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DL 8 aprile 2020, n.23 – Decreto Liquidità - Misure fiscali

Nuova sospensione dei versamenti tributari in scadenza ad aprile e maggio, rimessione in termini per i versamenti fiscali scaduti a marzo, sospensione dei termini per usufruire dei cd. “benefici prima casa”, estensione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e proroga al 1° settembre 2021 per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.

Queste le principali disposizioni fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020, 23, recente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.

Tale Provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2020, e che verrà inviato in Parlamento per la relativa conversione in legge, si aggiunge alle ulteriori misure fiscali già adottate dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria.

Sulle disposizioni fiscali è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.9/E dello scorso 13 aprile 2020 con la quale sono forniti i primi chiarimenti.

L’ANCE ha predisposto un dossier illustrativo delle misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel D.L. 23/2020, che riepiloga anche le precisazioni più rilevanti contenute nella citata CM 9/E/2020 e che contiene, altresì, l’estratto delle norme fiscali d’interesse.

In allegato al dossier, inoltre, si rendono disponibili alcune Schede illustrative messe a punto dall’Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali adottate.

3 allegati

Circolare n.9/E dello scorso 13 aprile 2020
dossier illustrativo
Schede illustrative messe a punto dall'AdE

 ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Emergenza COVID-19 - D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (DL Credito) - Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020

In allegato il Decreto Legge n.23 del 8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08 aprile 2020 riportante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

1 allegato

DL Credito 23_2020-GURI

Il taglio del cuneo fiscale diventa legge

Approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale” che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro. Il provvedimento interviene su due fronti riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda.

La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n.3/2020 recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente[1] è stata, infatti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.90 del 04-04-2020.

La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28mila euro (art.1)
    A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 che diventa di 1.200 euro a decorrere dal 2021.  Questo comporta che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del Bonus “Renzi”[2]otterranno, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro.

Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.

Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28mila euro a 40mila euro (art.2)

A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020[3].

 

Reddito (euro)

Detrazione (euro)

Mensile (euro)

28.000

600

100

29.000

582,9

97,1

30.000

565,7

94,3

31.000

548,6

91,4

32.000

531,4

88,6

33.000

514,3

85,7

34.000

497,1

82,9

35.000

480

80

36.000

384

64

37.000

288

48

38.000

192

32

39.000

96

16

40.000

-

-

sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo in via automatica e l’ulteriore detrazione ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi. Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo[4].

Con l’adozione di questo provvedimento, viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).

Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile.

 

LAVORA-TORE DIPENDEN-TE

 

Retribuzione media annuale*

Irpef lorda

Bonus Renzi semestrale

Nuovo Bonus semestrale

Nuovo Bonus mensile

Aumento semestrale

Incremen-to netto mensile in busta paga

 

Operaio comune

19.032

4.566,70

480

600

100

120

20

Operaio qualificato

21.278

5.145,20

480

600

100

120

20

Operaio specializzato

22.942

5.594,45

480

600

100

120

20

Operaio IV livello

24.232

5.942,64

480

600

100

120

20

Impiegato di I Livello

22.112

5.370,35

480

600

100

120

20

Impiegato di II Livello

24.659

6.058,10

480

600

100

120

20

Impiegato di III Livello

26.560

6.571,25

480

600

100

120

20

Impiegato di IV Livello

28.158

7.020,30

0

597

99,5

597

99,5

Impiegato di V Livello

29.756

7.627,48

0

570

95

570

95

Impiegato di VI Livello

34.306

9.356,50

0

492

82

492

82

Impiegato di VII Livello

37.261

10.479,43

0

262,9

43,8

262,9

43,8

 *i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.


[2]A partire dal 1 luglio 2020  il cd. Bonus Renzi di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del DPR 917/1986 TUIR viene abrogato dall’art. 3, co.1 del testo.

[3] In particolare, come chiarito dall’art. 2 del Dl, la detrazione fiscale è di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l’importo di 5.000 euro.

 [4] Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in 8 rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

1 allegato

decreto legge n.3/2020

Accordo ABI con Ministero lavoro e sindacati per anticipo Cig

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia”  rispetto al  momento di pagamento dell’Inps.

L’importo dell’anticipazione viene fissato in 1.400 €, tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020.
 

Interventi di risparmio energetico effettuati nel 2020 – Operativo il sito dell’Enea

E’ possibile trasmettere sul sito dell’ENEA - https://detrazionifiscali.enea.it -, suddiviso in due sezioni (https://bonuscasa2020.enea.it e https://ecobonus2020.enea.it), i dati relativi agli interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con il Bonus casa (detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie), con l’Ecobonus (detrazione IRPEF/IRES dal 50% all’85%) o con il Bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES del 90%).

Come noto, il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori, e per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 ed il 25 marzo 2020, il termine decorre dal 25 marzo (con invio entro il 23 giugno 2020).

Tramite i due portali sarà possibile inviare la documentazione:

  • degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie – Bonus casa[1] (https://bonuscasa2020.enea.it) nella percentuale del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi effettuati sia su singole unità abitative che su parti comuni condominiali[2].

L’obbligo di comunicazione all’Enea per questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) allo scopo di monitorare il risparmio energetico conseguito anche attraverso questo tipo di lavori[3];

  • degli interventi che usufruiscono della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico - Ecobonus[4] (https://ecobonus2020.enea.it) secondo le diverse percentuali di detrazioni del previste per gli interventi sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni condominiali nelle percentuali:
    • del 50% e del 65% in via ordinaria (entro dei massimali di spesa previsti per i vari tipi di intervento);
    • del 70% e del 75% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali (entro un ammontare massimo di spesa 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari);
    • dell’80% e dell’85% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali che siano realizzati nelle zone sismiche 1, 2, e 3 congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico (limite massimo di spesa previsto 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari);
  • degli interventi sulle facciate degli edifici che sono agevolati con la detrazione IRPEF/IRES del 90%, senza limiti di spesa - Bonus facciate[5] (https://ecobonus2020.enea.it).

Deve trattarsi degli edifici ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968 o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.

La comunicazione all’ENEA va inviata per gli interventi che hanno un impatto dal punto di vista energetico[6], ovvero:

  • se influenzano l’edificio dal punto di vista termico, cioè modificano le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell’involucro dell’edificio che si riflettono sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache);
  • se interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.

Dal 31 marzo sono, inoltre, disponibili sulla pagina facebook dell’ENEA delle video lezioni (che verranno trasmesse il martedì ed il giovedi a partire dalle ore 11.00), sui temi dell’efficienza energetica, relativi alla campagna “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello sviluppo economico.


[1] Cfr. art.16-bis del DPR 917/86 e da ultimo ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide” - ID n.36768 del 25 luglio 2019.

[2] Si ricorda che la detrazione è prevista a regime nella percentuale di spesa pari al 36% fino ad un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (cfr. art. 16-bis DPR 917/1986).

[3] Cfr. ANCE “Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori effettuati” - ID n. 32104 del 29 marzo 2018.

[4] Cfr. art. 14, DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013, cfr. da ultimo la Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata a marzo 2019.

[5] Il beneficio è stato introdotto dal 1°gennaio 2020 dall’art.1, co. 219-223, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) - Cfr. da ultimo ANCE “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE” - ID n.38763 del 4 marzo 2020.

[6] Nelle ipotesi che seguono, l’intervento deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 20106.

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