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Permesso di costruire: quando si forma il silenzio assenso

L’art. 20, comma 8, del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” disciplina il procedimento di rilascio del permesso di costruire e, in caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, prevede che sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.

Ma quando si forma il silenzio assenso? Basta solo che siano trascorsi i termini di legge oppure sono necessari altri requisiti? In caso di presenza di un vincolo (es. paesaggistico, ambientale ecc) si forma il silenzio assenso?

Le risposte a queste e ad altre domande sono state raccolte dall’ANCE nel Focus giurisprudenziale “Il silenzio assenso nel permesso di costruire” che raccoglie le più recenti sentenze sul tema.

In allegato il Focus giurisprudenziale “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”

Focus Giurisprudenza

Contratto continuativo di cooperazione in appalto pubblico - Sì al Reverse Charge

Fatturazione con il meccanismo del reverse charge per lavori edili eseguiti, nei confronti di un’impresa appartenente ad un’ATI, in dipendenza di un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, stipulato a valle di un appalto pubblico.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 104/E del 14 aprile 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) nel settore delle costruzioni, in relazione alla fattispecie relativa a prestazioni eseguite in dipendenza di un contratto di subappalto (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).

Nel caso di specie l’impresa istante, operante nel settore delle costruzioni, svolge attività nell’ambito degli appalti pubblici, e stipula un cd. “contratto continuativo di cooperazione quadro” ai sensi dell’art.105, co.3, lett.c-bis del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con un’altra impresa, svolgente anch’essa attività edile, per l’esecuzione, tra l’altro, di lavorazioni quali movimento terra, posa di tubazioni, esecuzione e ripristino di pavimentazioni.

Al riguardo, l’istante chiede di sapere se, nell’ipotesi di aggiudicazione di un contratto d’appalto pubblico, per l’esecuzione del quale si è costituita in ATI insieme ad altre imprese, le lavorazioni affidate a terzi mediante un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, riferite alla manutenzione ed allacciamento a reti di acquedottofognatura e gasricadano nel campo di applicazione del “reverse charge.

In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama, in linea generale, i propri precedenti chiarimenti sulle condizioni preliminari di applicabilità dell’inversione contabile per le prestazioni eseguite, in subappalto, nel settore edile, quali[1]:

  • esercizio, per entrambi i soggetti coinvolti (subappaltatore e appaltatore), di un’attività di fatto riconducibile al settore edile, come individuato nella sezione F della tabella ATECO 2007;
  • esistenza di un contratto di subappalto, avente ad oggetto prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile.
    Inoltre, l’Amministrazione finanziaria conferma che la qualifica del contratto (come appalto/subappalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera) rileva tenuto conto degli effetti prodotti dallo stesso in base alla comune intenzione delle parti, e non conta, a tal fine, il nomen iuris attributo dalle parti al contratto (cfr., da ultimo, R.M. 246/E/2008).
    Partendo da tali premesse, con la Risposta n.104/E/2020, viene chiarito che anche nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti di applicazione del “reverse charge” (istante e società titolare del contratto di cooperazione operanti entrambe nel settore edile e presenza di un contratto di subappalto).
    Proprio in merito al secondo requisito, infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica che non solo il Codice dei contratti pubblici non stabilisce nessuna disciplina specifica su requisiti e funzionamento del “contratto continuativo di cooperazione quadro”, ma il contenuto dello stesso si sovrappone al contratto di appalto principale dal punto di vista delle prestazioni eseguite, con la conseguenza che il “contratto di cooperazione” si qualifica, nella sostanza, come un contrato di subappalto[2].
    Pertanto, si conclude nella Risposta n.104/E/2020, le prestazioni eseguite in dipendenza del predetto “contratto di cooperazione” rientrano nel campo di applicazione dell’inversione contabile, e la società esecutrice delle lavorazioni edili deve emettere fattura senza esposizione dell’IVA[3].
    Si ricorda che l’impresa istante deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (di cui all’art.23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972).
    Per completezza, si riepilogano brevemente le ulteriori ipotesi di applicazione del “reverse charge ” nel settore edile, che riguardano:
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[4];
  • le cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ad IVA[5].
 

[1] Cfr. la Circolare 37/E/2006 e ANCE "Reverse charge nel settore immobiliare - Nuova Guida ANCE" - ID n. 25805 del 22 settembre 2016.

[2] L'Amministrazione finanziaria, infatti, specifica che «Le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione ...possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto».

[3] In osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall'applicazione dell'imposta (art.17,co. 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).

[4] Art.17, co. 6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.

[5] Art. 17, co. 6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972.

Emergenza Covid-19: Faq a supporto delle imprese

Le prime FAQ elaborate dagli uffici Ance al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione della normativa emanata durante lo stato emergenziale.

FAQ_EmergenzaCovid 17 4 2020

Pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione Covid-19, alcune FAQ relative alle disposizioni emanate a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso

COVID-19 - FAQ MINISTERO DEL LAVORO

Abbonamento norme UNI - Convenzione ANCE

Si informa che è stata rinnovata anche per il 2020, la convenzione tra ANCE nazionale e l’Ente Italiano di Normazione (UNI), per l’abbonamento annuale alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI, EN e ISO da parte delle Aziende aderenti al sistema.

È stata confermata la consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, europee e quelle internazionali ISO, ad un prezzo molto conveniente.

UNI garantisce alle imprese aderenti al sistema la possibilità di acquisire la licenza d'uso delle norme UNI ad un prezzo annuo così determinato:

  • Raccolta completa UNI per aziende con meno di 50 dipendenti - Euro 200,00 (oltre IVA)
  • Raccolta completa UNI per aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni - Euro 300,00 (oltre IVA)
  • Selezione norme UNI citate nel D.Lgs. 50/2016 "Codice Appalti". Per tutte le aziende la consultazione di questo pacchetto di norme è consentita al prezzo agevolato di € 50,00 (oltre IVA). L’elenco delle norme è contenuto nell'allegato 3.
  • Selezione norme UNI NTC "Norme Tecniche per le costruzioni". Per tutte le aziende la consultazione di questo pacchetto è consentita al prezzo agevolato di € 140,00 (oltre IVA). L’elenco delle norme è contenuto nell'allegato 4.

Per gli abbonamenti di cui al "Codice degli Appalti" e alle "Norme tecniche per le costruzioni" viene inoltre garantita la possibilità dell'acquisto di tali norme al prezzo speciale di €15,00 cadauna (oltre IVA).

Per accedere alle condizioni della convenzione, le imprese devono comunicare ad Ance This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la volontà di sottoscrivere l’abbonamento allegando il modulo compilato di “richiesta attivazione abbonamento” (Allegato 2).

L’ANCE, previa verifica della sussistenza di un regolare rapporto associativo, inoltra il modulo di richiesta all’UNI che fornirà direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie e le credenziali (login e password) per completare l’adesione e acquisire la licenza d’uso.

La durata dell'abbonamento è stabilita in numero 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione.

Si evidenzia che, oltre al vantaggio economico, la possibilità di visualizzare le norme on line equivale al possesso del documento cartaceo, assolvendo agli obblighi del copyright, in particolare per le imprese:

  • in fase di rilascio o rinnovo delle certificazioni di sistema qualità (ad esempio UNI EN ISO 9001 e 14001), da parte degli Enti accreditati;
  • che rispettano specifiche tecniche nella produzione di beni e servizi (per soddisfare le richieste di conformità da parte dei clienti/committenti privati e pubblici, nonché delle autorità di controllo);
  • che desiderano essere più competitive, migliorando e innovando prodotti, servizi e processi, aumentando la sicurezza e riducendo l’impatto ambientale.

3 allegati

All.2 Modulo richiesta abbonamento
All.3 Selezione norme Lavori Pubblici
All.4 Selezione Norme Tecniche per le Costruzioni

AUTOTRASPORTO: TRASPORTI ECCEZIONALI - Estensione di validità autorizzazioni

L’Anas, con un comunicato del 17.04.2020 ha reso noto che sulla base dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, i soggetti in possesso di autorizzazioni singole, multiple e periodiche con scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020, possono avvalersi dell’estensione di validità fino al 15.06.2020.

1 allegato

COMUNICATO ANAS 

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