L’art. 20, comma 8, del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” disciplina il procedimento di rilascio del permesso di costruire e, in caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, prevede che sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.
Ma quando si forma il silenzio assenso? Basta solo che siano trascorsi i termini di legge oppure sono necessari altri requisiti? In caso di presenza di un vincolo (es. paesaggistico, ambientale ecc) si forma il silenzio assenso?
Le risposte a queste e ad altre domande sono state raccolte dall’ANCE nel Focus giurisprudenziale “Il silenzio assenso nel permesso di costruire” che raccoglie le più recenti sentenze sul tema.
In allegato il Focus giurisprudenziale “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”
Fatturazione con il meccanismo del reverse charge per lavori edili eseguiti, nei confronti di un’impresa appartenente ad un’ATI, in dipendenza di un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, stipulato a valle di un appalto pubblico.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 104/E del 14 aprile 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) nel settore delle costruzioni, in relazione alla fattispecie relativa a prestazioni eseguite in dipendenza di un contratto di subappalto (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).
Nel caso di specie l’impresa istante, operante nel settore delle costruzioni, svolge attività nell’ambito degli appalti pubblici, e stipula un cd. “contratto continuativo di cooperazione quadro” ai sensi dell’art.105, co.3, lett.c-bis del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con un’altra impresa, svolgente anch’essa attività edile, per l’esecuzione, tra l’altro, di lavorazioni quali movimento terra, posa di tubazioni, esecuzione e ripristino di pavimentazioni.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se, nell’ipotesi di aggiudicazione di un contratto d’appalto pubblico, per l’esecuzione del quale si è costituita in ATI insieme ad altre imprese, le lavorazioni affidate a terzi mediante un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, riferite alla manutenzione ed allacciamento a reti di acquedotto, fognatura e gas, ricadano nel campo di applicazione del “reverse charge”.
In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama, in linea generale, i propri precedenti chiarimenti sulle condizioni preliminari di applicabilità dell’inversione contabile per le prestazioni eseguite, in subappalto, nel settore edile, quali[1]:
[1] Cfr. la Circolare 37/E/2006 e ANCE "Reverse charge nel settore immobiliare - Nuova Guida ANCE" - ID n. 25805 del 22 settembre 2016.
[2] L'Amministrazione finanziaria, infatti, specifica che «Le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione ...possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto».
[3] In osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall'applicazione dell'imposta (art.17,co. 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).
[4] Art.17, co. 6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.
[5] Art. 17, co. 6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972.
Le prime FAQ elaborate dagli uffici Ance al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione della normativa emanata durante lo stato emergenziale.
Pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione Covid-19, alcune FAQ relative alle disposizioni emanate a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso
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L’Anas, con un comunicato del 17.04.2020 ha reso noto che sulla base dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, i soggetti in possesso di autorizzazioni singole, multiple e periodiche con scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020, possono avvalersi dell’estensione di validità fino al 15.06.2020.
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