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EMERGENZA COVID-19 - Finanziamenti Bancari per la liquidità fino a 25 mila euro - COMUNICATO ABI -

Facciamo seguito alla precedente news Prestiti fino a 25mila euro, garantiti dal Fondo PMIper comunicare che l'ABI ha predisposto uno schema esemplificativo, che si allega, di come poter accedere ai finanziamenti bancari a partire da lunedì 20 aprile 2020.

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16-04- comunicato stampa Abi

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Le novità alla luce del DL liquidità

Proroga dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Lo prevede l’art.5 del DL Liquidità (D.L. 23/2020), in corso di conversione in legge (atto 2463/C).

In sostanza, tale disposizione sposta al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore[1]:

  • delle disposizioni in materia di segnalazioni d’allerta da effettuare:
  • a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
  • a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI
    Si ricorda che l’entrata in vigore delle segnalazioni d’allerta era state già prorogata in precedenza al 15 febbraio 2021 dal Decreto Legge 9/2020.
    Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa, che precede la segnalazione d’allerta;
  • degli organismi di composizione della crisi – OCRI nell’ambito delle medesime procedure d’allerta;
  • delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc…) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.
    Resta, invece, confermata l’entrata in vigore anticipata delle seguenti altre disposizioni del Codice della crisi d’impresa, di interesse per il settore, quali:
  • 16 marzo 2019 - adozione degli adeguati assetti organizzativi dell’impresa per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (nuovo art.2086 del cc - organi di controllo nelle varie tipologie di società ad eccezione delle s.r.l. );
  • 30 giugno 2020 - obbligo di nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti). Tale adempimento deve essere effettuato convocando l’assemblea dei soci entro il 30 giugno 2020 (cfr. il D.L. Cura Italia);
  • 30 giugno 2020 - istituzione e funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che avverrà con apposito Decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro tale data (cfr. il D.L. Milleproroghe 2020);
  • 16 marzo 2019 - certificazione unica dei debiti tributari, che deve riguardare sia le contestazioni in corso, sia quelle già definite, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (cfr. anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n.224245/2019 del 27 giugno 2019, che ha definito sia il certificato, sia il modello di richiesta, corredato dalle relative istruzioni);
  • 16 marzo 2019 - disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori (modifiche agli artt.2476 e 2486 del codice civile) con un inasprimento della responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale;
  • 16 marzo 2019 - Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire (normativa soggetta all’adozione di disposizioni attuative).

[1] Cfr.DL 8 aprile 2020, n.23 – Decreto Liquidità - Misure fiscali

Prestiti fino a 25mila euro, garantiti dal Fondo PMI

Come previsto dall'art. 13, lettera m del DL Liquidità n.23/2020, piccole imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Coronavirus possono presentare la domanda di prestiti agevolati fino a 25mila euro coperti al 100% dal Fondo di Garanzia PMI.

Il modulo di richiesta allegato, va inviato per posta elettronica all'istituto di credito a cui si fa domanda di prestito: non è necessario utilizzare la PEC, basta una normale casella email.

Possono arrivare a un massimo di 25mila euro, non possono superare il 25% dei ricavi, sono coperti integralmente dalla garanzia del Fondo e l'unica verifica da parte della banca è quella «formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo».

1 allegato

Allegato-4-bis 

 

Ecobonus-Cessione credito: lo sconto del credito è sopravvenienza attiva

In caso di cessione del credito d’imposta da Ecobonus, la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell'esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi come sopravvenienza attiva.

Allo stesso tempo, è confermato che in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, possono rientrare tra i “soggetti collegati” legittimati a acquistare il credito.

Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risposta n. 105 del 15 aprile 2020, all’interpello di una società che, appartenendo alla stessa rete di imprese di cui fa parte anche un'azienda che realizza interventi di riqualificazione energetica e che deve effettuare interventi su edifici di proprietà e per conto di diverse persone fisiche, chiede conferma di poter legittimamente acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus dai “clienti finali” dell’impresa esecutrice dei lavori di risparmio energetico pur svolgendo un’attività completamente diversa.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente richiamando quanto già precisato, a proposito della definizione dei “soggetti collegati” legittimati ad acquistare il credito nella CM 17/E/2018[1]. In tale documento di prassi, infatti, era stato chiarito che nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione avrebbe potuto essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche laddove questi non abbiano eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.

La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate fornisce, inoltre, un’importante precisazione in ordine alla qualificazione fiscale dell’operazione di cessione.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini fiscali, l’operazione di acquisto del credito deve essere contabilizzata “nell'esercizio in cui il credito è acquisito”, rilevando per la formazione del reddito imponibile del soggetto cessionario, la differenza tra il valore nominale del credito ed il costo sostenuto per l’acquisto, qualificata sopravvenienza attiva , ai sensi dell’art.88 del TUIR.

L’Agenzia non indica con precisione cosa s’intenda per “esercizio in cui il credito è acquisito” che, in accordo con la tesi sostenuta dall’istante, si ritiene dovrebbe coincidere con l’esercizio nel quale la cessione dello stesso credito d’imposta si perfeziona nel cassetto fiscale del cedente e del cessionario. Solo in tale momento, i soggetti coinvolti hanno certezza della spettanza e dell’importo esatto del credito.

[1] Cfr. su questo tema le Circolari n.11/E/2018 Cfr. ANCE “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito” – ID n. 32715  del 21 maggio 2018 e n.17/E/2018 cfr. ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” – ID N.  33374  del 24 luglio 2018.

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Risposta n. 105 del 15 aprile 2020 

Decreto liquidità - Commento Ance sulle misure per le imprese

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

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DL LIQUIDITA'_ Commento Ance

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