Facciamo seguito alla precedente news Prestiti fino a 25mila euro, garantiti dal Fondo PMI, per comunicare che l'ABI ha predisposto uno schema esemplificativo, che si allega, di come poter accedere ai finanziamenti bancari a partire da lunedì 20 aprile 2020.
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Proroga dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Lo prevede l’art.5 del DL Liquidità (D.L. 23/2020), in corso di conversione in legge (atto 2463/C).
In sostanza, tale disposizione sposta al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore[1]:
[1] Cfr.DL 8 aprile 2020, n.23 – Decreto Liquidità - Misure fiscali
Come previsto dall'art. 13, lettera m del DL Liquidità n.23/2020, piccole imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Coronavirus possono presentare la domanda di prestiti agevolati fino a 25mila euro coperti al 100% dal Fondo di Garanzia PMI.
Il modulo di richiesta allegato, va inviato per posta elettronica all'istituto di credito a cui si fa domanda di prestito: non è necessario utilizzare la PEC, basta una normale casella email.
Possono arrivare a un massimo di 25mila euro, non possono superare il 25% dei ricavi, sono coperti integralmente dalla garanzia del Fondo e l'unica verifica da parte della banca è quella «formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo».
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In caso di cessione del credito d’imposta da Ecobonus, la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell'esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi come sopravvenienza attiva.
Allo stesso tempo, è confermato che in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, possono rientrare tra i “soggetti collegati” legittimati a acquistare il credito.
Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risposta n. 105 del 15 aprile 2020, all’interpello di una società che, appartenendo alla stessa rete di imprese di cui fa parte anche un'azienda che realizza interventi di riqualificazione energetica e che deve effettuare interventi su edifici di proprietà e per conto di diverse persone fisiche, chiede conferma di poter legittimamente acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus dai “clienti finali” dell’impresa esecutrice dei lavori di risparmio energetico pur svolgendo un’attività completamente diversa.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente richiamando quanto già precisato, a proposito della definizione dei “soggetti collegati” legittimati ad acquistare il credito nella CM 17/E/2018[1]. In tale documento di prassi, infatti, era stato chiarito che nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione avrebbe potuto essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche laddove questi non abbiano eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate fornisce, inoltre, un’importante precisazione in ordine alla qualificazione fiscale dell’operazione di cessione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini fiscali, l’operazione di acquisto del credito deve essere contabilizzata “nell'esercizio in cui il credito è acquisito”, rilevando per la formazione del reddito imponibile del soggetto cessionario, la differenza tra il valore nominale del credito ed il costo sostenuto per l’acquisto, qualificata sopravvenienza attiva , ai sensi dell’art.88 del TUIR.
L’Agenzia non indica con precisione cosa s’intenda per “esercizio in cui il credito è acquisito” che, in accordo con la tesi sostenuta dall’istante, si ritiene dovrebbe coincidere con l’esercizio nel quale la cessione dello stesso credito d’imposta si perfeziona nel cassetto fiscale del cedente e del cessionario. Solo in tale momento, i soggetti coinvolti hanno certezza della spettanza e dell’importo esatto del credito.
[1] Cfr. su questo tema le Circolari n.11/E/2018 Cfr. ANCE “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito” – ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e n.17/E/2018 cfr. ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” – ID N. 33374 del 24 luglio 2018.
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Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali
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