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Emergenza COVID-19 - DPCM 17 Maggio 2020 -

E’ stato pubblicato sulla GU n. 126 del 17 maggio 2020 il DPCM 17 maggio 2020 recante: “Disposizioni attuative del D.L. 23.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16.05.2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’Allegato 13 del DPCM 17.05.2020 fa riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, firmato dal MIT, ANCE, Associazioni di Categoria e Parti Sociali dell’Edilizia e pertanto è quello a cui fare riferimento. 

In allegato:

DPCM 17052020

DL Cura Italia convertito in legge - Dossier ANCE

L’ANCE aggiorna il proprio Dossier riepilogativo sulle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n.18 – cd. “Decreto Cura Italia”, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27.

Come noto, le modifiche al “Decreto Cura Italia” in fase di conversione in legge sono state limitate tra cui, come auspicato dall’ANCE, l’eliminazione della proroga di 2 anni dei termini a disposizione degli Enti impositori per effettuare i controlli fiscali.

Restano confermate, quindi, sia la sospensione di adempimenti e versamenti tributari, ivi compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento, sia le ulteriori disposizioni anti emergenza in favore di imprese e lavoratori.

La Guida dell’ANCE è accompagnata da un allegato normativo, con le disposizioni fiscali oggetto di commento.

Su diversi temi è, altresì, intervenuta l’Agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti in relazione, tra l’altro:

  • alla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini, con la Circolare 20 marzo 2020, n.4/E;
  • alla sospensione dei termini di accertamento e di pagamento delle somme dovute in base agli atti d’accertamento già divenuti esecutivi, con la Circolare 20 marzo 2020, n.5/E;
  • alla sospensione dei termini ai fini dell’accertamento con adesione, con la Circolare 23 marzo 2020, n.6/E;
  • a quesiti specifici formulati dalle categorie produttive, con la Circolare 3 aprile 2020, n.8/E;
  • ad ulteriori chiarimenti in tema di sospensione dei termini, di accordi conciliativi fuori udienza e premio per i lavoratori dipendenti, con la Circolare 6 maggio 2020, n.11/E
  • alla proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti verso la PA, con la Risoluzionen.12/E del 18 marzo 2020;
  • al premio per i lavoratori dipendenti, con le Risoluzioni n.18/E del 9 aprile 2020 e n.17/E del 31 marzo 2020 (quest’ultima relativa all’istituzione dei codici tributo ai fini del recupero per il datore di lavoro, mediante compensazione, del premio).

10 allegati

allegato normativo
CM 4-E 20 marzo 2020
CM 5-E 20 marzo 2020
CM 6-E 23 marzo 2020
CM 8-E 03 aprile 2020
CM 11-E 06 maggio 2020
Dossier riepilogativo
Risoluzione 12-E 18 marzo 2020
Risoluzione 17-E 31 marzo 2020
Risoluzione 18-E 09 aprile 2020

Consiglio dei Ministri: approvato il Dl rilancio

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 45 del 13 maggio u.s. ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

A questo provvedimento seguirà un ulteriori decreto legge sulle semplificazioni amministrative e procedurali per i diversi settori produttivi.

Tra le  principali misure previste dal decreto:

Salute e sicurezza

Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.

Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

 Tra le principali misure:

un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, sulla base di parametri ivi indicati.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle   imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema";

il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;

l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo;

l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;

ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

In particolare è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

Sono, altresì,  previste ulteriore misure:

si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;

si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionaleovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

Misure per gli enti territoriali

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, si istituisce unfondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;

detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;

credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;

credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;

riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;

incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;

versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;

sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;

rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;

rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;

rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;

modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

Misure per la tutela del credito e del risparmio

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Tra le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;

riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;

si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo;

si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;

viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari;

al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

Misure in materia di istruzione

Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate tra l’altro a:

adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Previste, infine, misure per la cultura, sport, agricoltura, editoria, disabilità  e sostegno al turismo (con Tax credit vacanze; “Fondo per la promozione del turismo in Italia”).

“DL Cura Italia” e “DL Liquidità”: nuove precisazioni dell’AdE

Ricadono nella sospensione dei termini degli adempimenti tributari, che possono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA e del modello TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020.

Detraibili dall’Irpef, come spese sanitarie, i costi sostenuti per l’acquisto delle mascherine, purché provviste di marcatura CE.

Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle misure fiscali previste dal DL n. 18/2020 (DL Cura Italia, convertito con modificazioni nella legge 27/2020[1]) e dal DL n. 23/2020[2] (DL Liquidità).

Sospensioni per adempimenti e procedimenti

La Circolare chiarisce che, tra gli adempimenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, spostati al 30 giugno 2020[3] dall’art. 62 DL 18/2020 (convertito nella legge 27/2020), rientrano:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
  • la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
  • la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 maggio);
  • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile).

Viene tuttavia precisato che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR alle ordinarie scadenze, anche nel corso del periodo di sospensione, e, in questo caso, non sarà preclusa, al ricorrere di tutte le condizioni, la liquidazione del rimborso del credito IVA o la sua compensazione.

Accordi conciliativi a distanza

La Circolare chiarisce che, durante il periodo emergenziale, è possibile, anzi “opportuno”, concludere accordi di conciliazione a distanza. Viene richiamata la CM n. 6/E del 23 marzo 2020 con cui è stato precisato che le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.

Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell’art.48 del DLgs n. 546/1992, secondo cui: “Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia”. Il deposito dell’accordo conciliativo deve essere effettuato tramite il Sistema informativo della Giustizia Tributaria.

Premio ai lavoratori dipendenti

Viene ribadito che, per il calcolo del limite reddituale di 40.000 euro conseguito nel 2019, ai fini del riconoscimento del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavoro in sede nel mese di marzo 2020 (art.63 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020), deve considerarsi esclusivamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come ad esempio i premi di produttività).

Premi relativi a polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

La Circolare chiarisce che i premi versati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile ad Irpef, in virtù di quanto previsto dall’art.51, co.2, lett. f-quater, del DPR n. 917/1986 (in base al quale, appunto, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra gli altri, i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di gravi patologie).

Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili

Viene chiarito che la proroga al 30 aprile del termine per la consegna e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo (prevista dall’art.22 del DL 23/2020), non può essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili (ai fini della predisposizione delle dichiarazione dei redditi precompilata), la cui scadenza, per effetto delle proroghe dovute all’emergenza, resta ferma quindi al 31 marzo[4] (si tratta, ad esempio, della comunicazione che gli amministratori di condominio devono effettuare all’Agenzia delle Entrate relativamente alle spese sostenute nell’anno precedente per lavori condominiali che danno diritto alle detrazioni fiscali).

Sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (in base all’estensione prevista dal DL Liquidità 23/2020).

A questa, precisa la Circolare, si sommano sia la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione[5]sia quella del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto[6]. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione, o per la presentazione del ricorso, scadrà il 22 settembre 2020.

Disposizioni su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione  

Viene chiarito che la proroga di 6 mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (previsti dall’art.9 del DL 23/2020[7]), riguarda anche le rate dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di atti transazione fiscale (di cui all’art.182-ter del regio decreto n. 267/1942, cd. legge fallimentare). 

Sono invece esclusi i pagamenti derivanti dall’adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazioni bis e ter).

Detraibilità Irpef del 19% dei costi d’acquisto delle mascherine 

La CM chiarisce che le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte dall’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, come spese sanitarie, nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro (art.15, co.1, lett.c, del TUIR- DPR 917/1986), a condizione che, nello scontrino o nella fatturasiano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, attestata dal codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

[1] Cfr. ANCE "Covid-19 – Conversione in legge del DL 18/2020 Cura Italia" - ID N. 39801 del 30 aprile 2020.

[2] Cfr. NEWS ANCE  - DL 8 aprile 2020, n.23 – Decreto Liquidità - Misure fiscali

[3] Cfr. art. 62 co.1 DL 18/2020 "Cura Italia".

[4] Ai sensi dell'art. 1, co. 5, del DL n. 9/2020.

[5] Cfr. art.6, co.3, D.Lgs. 218/1997.

[6] Cfr. art.1, legge 742/1969.

[7] Cfr. NEWS ANCE - DL 8 aprile 2020, n.23 – Decreto Liquidità - Misure fiscali

1 allegato

CM 11-E del 06 maggio 2020

Benefici “prima casa”: no ad ampliamento con futura demolizione – R. 113/2020

L'agevolazione "prima casa" non può essere riconosciuta al proprietario di un'abitazione già acquistata con il beneficio, per l'acquisto di un altro appartamento nel medesimo fabbricato, se l'intenzione è quella di demolire e ricostruire l'intero fabbricato per creare una nuova unità immobiliare.

La demolizione dell'intero fabbricato per la successiva ricostruzione non è paragonabile ad una fusione, quindi non può essere assimilata né all'ampliamento della preesistente "prima casa", né all'accorpamento di quest'ultima con altra unità immobiliare.

Questi sono i chiarimenti esposti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n.113 del 21 aprile 2020 all'interpello di un contribuente che, già proprietario di un'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa", intende comprare, nel medesimo fabbricato, un altro appartamento, sempre fruendo dei benefici, al fine di demolire l'intero fabbricato per poi ricostruire un villino.

L'istante ritiene che, fermo restando il ricorrere di tutte le condizioni richieste dalla norma, l'acquisto della nuova unità immobiliare sia sostanzialmente diretto all'ampliamento della propria "prima casa", e dunque ammesso, per prassi consolidata, alla fruizione del bonus.

Si ricorda che le condizioni di accesso ai benefici "prima casa" (IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall'art.1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano:

  • la natura dell'immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9);
  • l'ubicazione dell'abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto;
  • la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l'immobile da acquistare;
  • la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici "prima casa".

Sebbene in passato l'Agenzia delle Entrate abbia ammesso[2] la possibilità di fruire dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto della seconda unità, nel caso in cui i due alloggi (abitazione preposseduta e abitazione da acquistare) siano adiacenti e destinati ad essere accorpati in un'unica unità abitativa a patto che l'abitazione conservi categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, nel caso di specie la facoltà viene negata.

Le agevolazioni "prima casa", in caso di accorpamento di due unità immobiliari, sono riconosciute unicamente, precisa l'Amministrazione finanziaria, se l'acquirente si impegna, in fase di acquisto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla nota II-bis, a «fondere anche sotto il profilo catastale la propria prima casa di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un'unica unità abitativa».

Invece, l'operazione di demolizione e ricostruzione, successiva all'acquisto dell'ulteriore porzione del fabbricato, che l'acquirente intende realizzare non può, a parere dell'Agenzia delle Entrate, essere considerata, anche dal punto di vista catastale, una "fusione" e, quindi, non può essere assimilata a un ampliamento o ad un accorpamento della preesistente "prima casa" di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa.

Alla luce di tale ragionamento, come chiarito nella Risposta 113/E/2020 l'acquisto dell'ulteriore unità immobiliare non può usufruire dei benefici "prima casa".

In sostanza, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate nega l'agevolazione sulla nuova porzione acquistata, che verrà accorpata con l'originaria "prima casa" mediante demolizione e ricostruzione, pur confermando, in linea generale, il beneficio se l'unificazione delle due unità avvenga mediante "fusione" catastale (senza demolizione).

Tale interpretazione restrittiva suscita perplessità, ed appare in contraddizione con la possibilità, già ammessa dall'Agenzia delle Entrate, di fruire del beneficio fiscale anche per i successivi acquisti di unità destinate all'accorpamento, a patto che i due alloggi costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia "non di lusso", nell'ottica di favorire non solo l'acquisto della "prima casa" ma anche gli interventi successivi, finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della stessa.

[1] Cfr. Nota II-bis, all'art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 (estratto).

"1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (...)".

[2] Cfr. Le Circolari nn. 38/E/2005 e 31/E/2010, e le Risoluzioni nn. 25/E/2005 e 142/E/2009

1 allegato

RISPOSTA N.113 DEL 21 APRILE 2020

 

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