HomeVarie

Varie

Bonus Facciate, ok per i lavori su facciate parzialmente visibili dalla strada

Non rientrano nel Bonus Facciate le spese sostenute per la riverniciatura di scuri e persiane che sono parti accessorie degli infissi esclusi anche essi dall’agevolazione, mentre sono agevolate le spese relative a interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, parzialmente visibili dalla strada.

Questi gli ultimi chiarimenti[1] forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello n. 346 e 348 dello scorso 11 settembre 2020.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus Facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali[2].

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[3].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus RistrutturazioniEcobonus e Sismabonus), il Bonus Facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Sul tema, con la C.M. 2/E/2020, accompagnata da una Guida illustrativa[4], sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio.

Lo scorso 11 settembre, con la Risposta n. 346/E/2020, richiamando la Circolare 2/E, è stato precisato che il Bonus Facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e delle persiane che sono considerati strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal bonus.

L’Agenzia precisa, a tal proposito, che sono ammessi al Bonus Facciate gli interventi  che riguardano l'involucro esterno visibile dell'edificio, e che incidono sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". 

Mentre, invece, devono considerarsi escluse dal Bonus Facciate le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio come, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non rientrano nella nozione di strutture "opache".

Con la Risposta 348/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ammette al beneficio i lavori di ripristino dell’intonaco, riverniciatura della struttura opaca e dei balconi, e di sistemazione delle parti impiantistiche comuni della facciata posteriore di un edificio visibile solo parzialmente dalla strada.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che sono ammessi al Bonus Facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Mentre  la detrazione non spetta per le spese relative a interventi effettuati sulle facciate interne, sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 


[1] Questi chiarimenti vanno ad aggiungersi a quanto di recente precisato sempre sul tema, cfr. ANCE Bonus facciate – L’Agenzia delle Entrate torna sugli interventi agevolabili.

[3] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010.

Superbonus, ok per gli interventi sulle unità “collabenti”

Sì al Superbonus per gli interventi da Eco e Sismabonus effettuati su unità “collabenti”. In caso di lavori di risparmio energetico deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e che è situato negli ambienti i cui sono effettuati gli interventi.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia con la Risposta ad interpello n. 326 del 9 settembre scorso, resa al proprietario di un’unità in categoria catastale F/2 (“collabente”) contigua all’abitazione principale e, oggetto assieme a quest’ultima, di un programma di "ristrutturazione con accorpamento" che prevede interventi di riduzione delle classi di rischio sismico e di efficientamento energetico. L’istante chiede di poter accedere al Superbonus al 110% sia per gli interventi di messa in sicurezza statica che per quelli di risparmio energetico, e l’Agenzia risponde in senso positivo.

Si ricorda che con il termine Superbonus ci si riferisce alla possibilità che i contribuenti, stante il ricorrere di determinate condizioni[1], possano fruire delle detrazioni già esistenti (Ecobonus, Sismabonus, istallazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici) nella più alta percentuale del 110%.

La disposizione, si ricorda, è stata introdotta dall’art 119 del DL 34/2020[2] (cd. Decreto Rilancio) che ha definito le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus nonché l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale.

A tal riguardo, l’Agenzia ricorda che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus per gli interventi da Ecobonus, su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Il limite delle due unità non opera per interventi antisismici.

Per quanto concerne l’applicabilità del Superbonus agli interventi effettuati su unità “collabenti” ovvero quelle in categoria catastale F/2, l’Agenzia precisa che l’art. 119 citato, nel disporre il potenziamento di Eco e Sismabonus richiama la disciplina vigente[3] la quale già prevede, che tali detrazioni spettino anche per le spese sostenute per interventi realizzati su tali edifici[4].

Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli edifici “collabenti” possono essere considerati esistentiin quanto manufatti già costruiti e individuati catastalmente

Per quanto riguarda l'Ecobonus viene, però, precisato, che per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

[1] Cfr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" - ID N. 41108 del 24 luglio 2020, Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative 

[2] Convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[3] artt. 14 e 16 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

[4] Vedi la Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020.

 

DL semplificazioni: approvazione definitiva alla Camera con la seconda fiducia.

L’Aula della Camera ha approvato definitivamente, con la seconda votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” , nel testo trasmesso dal Senato.

Tra le norme confermate, alcune delle modifiche  richieste ed auspicate dall’ANCE nel corso della propria audizione, concernenti, in particolare:

-la proroga di tre anni del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, di cui all’art. 28 della L 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020. Viene prevista espressamente l’applicazione della norma anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione, accordi similari e piani attuativi che abbiano usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del DL 69/2013, convertito, dalla legge 98/2013 (DL “Fare”);

-l’introduzione dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso di indizione della gara per i contratti sotto e sopra soglia nonché specificate le modalità della  sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica in caso di ATI.

Per l’approfondimento delle modifiche approvate in prima lettura si veda la notizia del 7 settembre.

Tra gli ordini del giorno  in Aula che hanno ricevuto parere favorevole dal Governo, si evidenziano, in particolare, i seguenti, che impegnano l’Esecutivo a:

“valutare l'opportunità di disporre una semplificazione del bonus 110 per cento mediante appositi interventi normativi, andando a ridurre le documentazioni richieste e le tempistiche dei lavori;

a valutare l’opportunità di prevedere la piena applicabilità del bonus 110 per cento anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti ad un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

a valutare l’opportunità di prolungare la fruibilità del bonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2024”.

“valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la validità delle autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, possano essere prorogate di 180 giorni”.

“valutare l’opportunità dell’'attivazione di un tavolo di lavoro per recepire dalle filiere edilizia ed immobiliare, oltre dagli ordini professionali commenti e considerazioni volti a migliorare i contenuti del testo andando a superare i limiti presenti non conformi alle migliori pratiche internazionali in materia”. 

Bonus facciate – L’Agenzia delle Entrate torna sugli interventi agevolabili

Rifacimento del rivestimento dell’edificio con mosaico o con materiali innovativi, rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi e restauro di facciate solo in parte visibili dalla strada.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate su specifiche ipotesi di interventi agevolabili con il Bonus Facciate, in diverse risposte ad interpelli di seguito illustrate.

Come noto, il Bonus facciate è una detrazione d’imposta lorda che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali[1].

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[2].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus RistrutturazioniEcobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Sul tema, con la C.M. 2/E/2020, accompagnata da una Guida illustrativa[3], sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio.

In particolare, nelle diverse fattispecie esaminate dall’Agenzia delle Entrate si chiede di sapere se:

  • è agevolato ai fini del cd. Bonus facciate il solo rifacimento del rivestimento dell’edificio in tessere di mosaico ovvero se, per fruire dell’agevolazione, è necessario effettuare anche un intervento di isolamento (tramite insufflaggio della cassavuota), che debba rispettare i "requisiti minimi" del D.M. 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica di cui al D.M. 11 marzo 2008.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.287/E del 28 agosto 2020, conferma che l’intervento di sostituzione del rivestimento dell’edificio in mosaico rientra nel campo applicativo dell’agevolazione.

Tuttavia, tenuto conto della tipologia di intervento eseguito, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, in linea generale, per i lavori di ristrutturazione che interessano interi fabbricati, occorre rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa in materia energetica (D.M. 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008), salvo alcune eccezioni, relative ad esempio, ai lavori che non influenzano il fabbricato dal punto di vista termico[4]. Ciò vale a prescindere dall’applicazione di agevolazioni fiscali.

Pertanto, la Risposta 287/E/2020 specifica che, per evitare l’applicazione della normativa in tema di requisiti minimi di prestazione energetica, l’istante deve dimostrare in modo adeguato che l'intervento non incide sul fabbricato dal punto di vista termico.

Viene, inoltre, chiarito che ai fini del Bonus facciate non sono in ogni caso agevolati i lavori di coibentazione tramite “insufflaggio della cassavuota”, tenuto conto che questi non interessano la superficie esterna del fabbricato.

In ogni caso, viene chiarito che tale intervento può accedere all’Ecobonus, secondo le specifiche regole per questo previste[5];

  • sono agevolati gli interventi consistenti nel rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi.

Al riguardo, nella Risposta n.289/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma la spettanza del Bonus facciate per le spese relative al rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura delle intelaiature metalliche a sostegno dei medesimi pannelli, e della parete inferiore del balcone, con la relativa stuccatura (cfr. anche la C.M. 2/E/2020);

  • in caso di lavori condominiali per il restauro delle facciate esterne di un edificio, comprensivi dell'isolamento termico, alcuni condomini possono usufruire del Bonus facciate, mentre altri, per i medesimi interventi, dell’Ecobonus (Risposta n.294 del 1° settembre 2020).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il singolo condomino può scegliere se fruire dell’una o dell’altra detrazione, indipendentemente dalla scelta degli altri, a condizione che gli interventi rispettino i requisiti specifici e gli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione (cfr. in senso conforme anche la R.M. 49/E/2020 e la Risposta 179/E/2020)[6].

Sarà poi l’amministratore, nel redigere la comunicazione necessaria ai fini della precompilata, a dover suddividere la spesa complessivamente sostenuta dal condominio, in base alle scelte dei singoli condomini e in relazione alle diverse percentuali di detrazione e limiti di spesa[7];

  • l’agevolazione è riconosciuta nell’ipotesi di interventi condominiali di rifacimento della facciata di un edificio a pianta irregolare, nel quale solo alcune delle facciate siano visibili dalla strada.
  1. Al riguardo, nella Risposta n.296/E del 1° settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che il Bonus facciate viene riconosciuto anche per tale fattispecie (facciata interna dell'edificio solo parzialmente visibile dalla strada), nel rispetto di tutte le condizioni previste per l’applicabilità del beneficio;
  • il bonus spetta in caso di rivestimento della facciata esterna con un prodotto innovativo, in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro della stessa, nonché per il consolidamento dei supporti murari.

Il beneficio viene ammesso anche in questa ipotesi, come chiarito nella  Risposta n.319 dell’8 settembre 2020.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, nelle diverse pronunce citate, ricorda che il D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (cd. Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito, estendendola, tra l’altro[8], anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile.

Sia la cessione del credito che lo sconto sul corrispettivo introdotti dal D.L. Rilancio riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

In particolare, va precisato che la cessione del credito è consentita anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione, senza limiti alle cessioni possibili.

Le modalità attuative relative all'esercizio delle opzioni suddette sono state definite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847/2020[9].

Si ricorda che l’ANCE ha predisposto una propria Guida al Bonus facciate, in corso di aggiornamento alla luce delle recenti novità relative alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.


[1] Legge 160/2019 art. 1, commi 219-223. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID n.38132 dell’8 gennaio 2020 e “Bonus facciate: la nuova guida dell’ANCE” - ID n.38763 del 4 marzo 2020.

[2] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010

[3] Cfr. ANCE Bonus FacciatePrime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” - ID n.38555 del 17 febbraio 2020.

[4] Ulteriori eccezioni riguardano gli interventi di mera ripulitura o tinteggiatura, nonché quelli di rifacimento di una piccola parte di intonaco, inferiore al 10%, come previsto anche nelle disciplina relativa al Bonus facciate.

[5] Cfr. l’art.1, co.345, della legge 296/2006 e l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[6] Cfr. ANCE “Isolamento termico condominiale, al beneficiario la scelta del bonus” - ID N. 41384 del 2 settembre 2020.

[7] In particolare, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.

[8] Si evidenzia che cessione del credito e sconto sul corrispettivo, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, riguardano anche il Bonus per il recupero del patrimonio edilizio residenziale solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità; l’Ecobonus, anche nella maggior percentuale del 110%; Sismabonus, anche nella maggior percentuale del 110%; gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%, l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020.

Sì al Sismabonus in caso di frazionamento dell’immobile prima dei lavori

Ammesso il Sismabonus con un autonomo limite di spesa per tutte le unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un unico immobile, a condizione che l’accatastamento delle stesse sia effettuato prima delle procedure autorizzatorie e dell’inizio dei lavori.

Questo l’importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 256 del 7 agosto 2020 in relazione all’applicabilità della detrazione fiscale per interventi di adeguamento antisismico degli edifici (cd. Sismabonus)[1] in presenza di frazionamento di un immobile.

In particolare, l’impresa istante chiede di sapere se l’agevolazione sia riconosciuta, con un autonomo limite di spesa, per ciascuna delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un immobile interamente accatastato in origine nella categoria B/2, effettuato prima dell’inizio dei lavori di adeguamento antisismico del fabbricato.

Come noto, il cd. Sismabonus consiste in una detrazione IRPEF/IRES relativa agli interventi di prevenzione del rischio sismico eseguiti su edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, e con diversa percentuale di detrazione spettante a seconda della tipologia di lavori eseguiti[2].

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama sia la disciplina agevolativa, sia proprie precedenti pronunce[3], ed in particolare la C.M. 13/E/2019, con la quale era stato confermato che nell’ipotesi di «interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno consideratele unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori…. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo»[4].

In relazione al caso di specie, quindi, la Risposta 256/E/2020 chiarisce per la prima volta che, nell’ipotesi di frazionamento di un immobile, il Sismabonus viene riconosciuto sulle singole unità immobiliariautonomamente accatastate[5], in cui viene diviso l’edificio, a condizione che «il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all'inizio degli interventi edili che danno diritto all'agevolazione».

In sostanza, in presenza delle citate condizioni, per ciascuna delle nuove unità risultanti dal frazionamento, accatastate singolarmente, opera un autonomo limite di spesa di 96.000 euro ai fini dell’applicabilità del Sismabonus.

Nella medesima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate conferma anche l’estensione al Sismabonus, in caso di interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, del principio sancito dalla Cassazione[6], in tema di analoga agevolazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus).

Infatti, anche per il Sismabonusnon vi è alcuna limitazione «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa", titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società)», all’operatività della detrazione.

 


[1] Di cui all’art.16, co.1-bis del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[2] In particolare, per gli interventi sulle singole unità, la percentuale di detrazione è pari al:

  • 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
  • 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

[3] Cfr., da ultimo, la R.M. 34/E/2020 – ANCE “Sì ad Ecobonus e Sismabonus per beni merce e fabbricati locati” - ID N. 40724 del 26 giugno 2020, la R.M. 22/E/2018 ed ANCE “Sismabonus: Ok dell’AdE al bonus per gli immobili locati da società” - ID n.31891 del 13 marzo 2018 e la C.M. 29/E/2013.

[4] Cfr. anche la C.M. 121/E/1998, par.3.

[5] Nel caso di specie, il frazionamento porta all’esistenza di 15 nuove unità immobiliari, distintamente accatastate nella categoria B/2.

 

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS