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Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative

 

Superbonus al 110% anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale. Ammessi, tra le spese agevolabili, anche i costi per i materiali utilizzati, per la progettazione e per le spese professionali.

Per le spese sostenute nel 2020, opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo 2021.

Queste le principali novità sulle modalità applicative della detrazione potenziata al 110% - cd. Superbonus, contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E e nel Provvedimento Prot. n. 283847/2020, adottati l’8 agosto 2020.

In particolare, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il Modello di comunicazione (corredato dalle relative Istruzioni) per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, come modalità alternative rispetto all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Si completa, così, la disciplina relativa all’applicabilità dei bonus fiscali al 110%, stabiliti dagli artt.119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020[1], che possono ora trovare ampia e definitiva operatività, anche a seguito dell’approvazione dei due Decreti attuativi del Mise sui requisiti tecnici e sul Modello di asseverazione.

Con la Circolare 24/E/2020, che si aggiunge alla propria Guida divulgativa[2] pubblicata nel mese di luglio, l’Agenzia delle Entrate conferma, tra l’altro, il riconoscimento del Superbonus anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Per i medesimi soggetti, vengono agevolati gli interventi sulle singole unità immobiliari posseduti al di fuori dell’attività esercitata.

Circa la definizione di condominio, l’Agenzia delle Entrate, contravvenendo alle proprie precedenti indicazioni[3], adotta il criterio civilistico, in base al quale si configura un “condominio” in presenza di una pluralità di proprietari delle diverse unità immobiliari che compongono l’edificio.

Viene confermata, invece, l’inclusione tra le spese ammesse al beneficio potenziato anche dei costi per i materiali, di progettazione e per le ulteriori spese professionali.

Nell’ipotesi di esecuzione di interventi edilizi astrattamente agevolabili sia con il Superbonus (come interventi trainanti), sia con le ordinarie detrazioni Ecobonus[4] ovvero Bonus Casa[5], l’interessato può beneficiare, per le spese sostenute, di una sola delle citate agevolazioni, nel rispetto degli adempimenti previsti per il bonus scelto.

Diversamente, qualora vengano eseguiti interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, cappotto termico ammesso al Superbonus e rifacimento dell’impianto idraulico, rientrante nell’ambito applicativo del Bonus Casa), sono ammessi entrambi i benefici fiscali, a condizione che siano tenute distinte le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specifici previsti per ciascuna detrazione.

Il Provvedimento Prot. n.283847/2020 conferma, invece, la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato. In particolare, la comunicazione:

  • per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformitàoppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
  • deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo 2021;
  • per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Alla luce dell’importanza e degli effetti positivi sul mercato derivanti dall’effettiva operatività dei benefici, amplificati dalla loro cedibilità e bancabilità, l’ANCE provvederà a breve ad aggiornare la propria Guida[6] e ad implementare i contenuti del nuovo sito dedicato ai “Superbonus”.

[1] Cfr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.

[2] Cfr. ANCE "Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate" del 28 luglio 2020.

[3] Cfr., da ultimo, la C.M. 19/E/2020, in base alla quale l'applicabilità dei benefici fiscali per il recupero edilizio è stata riconosciuta anche in presenza di un unico proprietario delle diverse unità immobiliari distintamente accatastate, in relazione alle quali siano configurabili delle "parti comuni" (cd. criterio oggettivo).

[4] Cfr. l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[5] Cfr. l'art.16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[6] Cfr. ANCE "Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa" del 17 luglio 2020.

Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicata sul sito internet www.agenzianetrate.gov.it la Guida divulgativa dell’Agenzia delle Entrate contenente una prima illustrazione informativa sulle principali novità in materia di detrazioni potenziate - cd. Superbonus al 110% - introdotte dal Decreto Rilancio e che conferma le indicazioni fornite nell’analoga Guida anticipata dall’ANCE la scorsa settimana[1].

Tra i principali chiarimenti d’interesse per il settore, applicabilità del Superbonus per i titolari di reddito d’impresa in caso di interventi condominiali e la possibilità di cedere il credito senza vincoli, superando il limite delle sole due cessioni, ed anche a soggetti cd. “non collegati”.

Viene, inoltre, chiarito che la valutazione circa la congruità delle spese sostenute, da effettuare ad opera del tecnico abilitato, opera per tutte le tipologie di intervento agevolate con i bonus potenziati al 110%, anche in assenza dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (si tratta dell’ipotesi di detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni).

Confermato, inoltre, per gli interventi agevolati con l’Ecobonus potenziato eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite delle 2 unità immobiliari per gli interventi cd. “trainati”, ferma restando la piena applicabilità del beneficio, a prescindere dal numero delle unità possedute, per gli interventi condominiali.

La Guida contiene, altresì, alcune esemplificazioni pratiche sulle diverse tipologie di interventi eseguibili, nonché alcune FAQ.

Al riguardo, si ricorda che lo scorso 22 luglio, nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, sono state anticipate[2], tra l’altro:

  • la predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia, nella quale saranno raccolte le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati;
  • l’emanazione, a breve, di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Sullo stesso tema, l’ANCE ha predisposto la propria Guida al Superbonus con tutte le novità della disciplina contenuta nel D.L. Rilancio a seguito della conversione nella legge 77/2020.

 

[2] Superbonus 110%: Audizione AdE sulla nuova disciplina della cessione del credito” - ID n.41114 del 24 luglio 2020.

Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa

Il Superbonus al 110% diventa legge. Con la conversione del cd. Decreto Rilancio, approvato, ieri, in seconda lettura dal Senato, le nuove agevolazioni potenziate al 110% per i lavori di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e per il fotovoltaico, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.

L’ANCE pubblica la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati, che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus

Approvato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020[1] (cd. DL Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% - cd. Superbonus, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. Superbonus al 110%).

principali modifiche apportate all’art. 119

Ecobonus potenziato:

  • sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).
    In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);
  • gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;
  • viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  • viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)  la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;

Fotovoltaico potenziato

  • viene esteso il Superbonus per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all'installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici;

Sismabonus potenziato

  • la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);

Beneficiari e immobili

  • tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  • per le persone fisiche viene eliminata eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  • vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).

Cessione/sconto:

  • viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti[2] che rilasciano il visto di conformità.
  • ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
  • per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

principali modifiche apportate all’art. 121

  • viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  • viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  • con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
  • con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

[2] Commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro,  periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, Caf.

Covid-19 - Integrazione al Prezzario Unico Regionale.

La Commissione Prezzario istituita presso il Dipartimento Tecnico Regionale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha approvato gli articoli relativi al prezzario sicurezza COVID-19, ad integrazione del prezzario 2019.

L’Assessore con il D.A. n. 32/Gab, ha inserito nel Prezzario Unico Regionale 2020 per i lavori pubblici, dei nuovi prezzi riferiti al Capitolo 26 – Opere previsionali di sicurezza – punto 26.8 Dispositivi di protezione individuale Covid 19 – formandone parte integrante.

In allegato,  il D.A. n.32/gab e l'allegato di integrazione.

2 allegati

D.A. n. 32_Gab
Allegato di integrazione 

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