Superbonus al 110% anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale. Ammessi, tra le spese agevolabili, anche i costi per i materiali utilizzati, per la progettazione e per le spese professionali.
Per le spese sostenute nel 2020, opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo 2021.
Queste le principali novità sulle modalità applicative della detrazione potenziata al 110% - cd. Superbonus, contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E e nel Provvedimento Prot. n. 283847/2020, adottati l’8 agosto 2020.
In particolare, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il Modello di comunicazione (corredato dalle relative Istruzioni) per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, come modalità alternative rispetto all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Si completa, così, la disciplina relativa all’applicabilità dei bonus fiscali al 110%, stabiliti dagli artt.119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020[1], che possono ora trovare ampia e definitiva operatività, anche a seguito dell’approvazione dei due Decreti attuativi del Mise sui requisiti tecnici e sul Modello di asseverazione.
Con la Circolare 24/E/2020, che si aggiunge alla propria Guida divulgativa[2] pubblicata nel mese di luglio, l’Agenzia delle Entrate conferma, tra l’altro, il riconoscimento del Superbonus anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione residenziale.
Per i medesimi soggetti, vengono agevolati gli interventi sulle singole unità immobiliari posseduti al di fuori dell’attività esercitata.
Circa la definizione di condominio, l’Agenzia delle Entrate, contravvenendo alle proprie precedenti indicazioni[3], adotta il criterio civilistico, in base al quale si configura un “condominio” in presenza di una pluralità di proprietari delle diverse unità immobiliari che compongono l’edificio.
Viene confermata, invece, l’inclusione tra le spese ammesse al beneficio potenziato anche dei costi per i materiali, di progettazione e per le ulteriori spese professionali.
Nell’ipotesi di esecuzione di interventi edilizi astrattamente agevolabili sia con il Superbonus (come interventi trainanti), sia con le ordinarie detrazioni Ecobonus[4] ovvero Bonus Casa[5], l’interessato può beneficiare, per le spese sostenute, di una sola delle citate agevolazioni, nel rispetto degli adempimenti previsti per il bonus scelto.
Diversamente, qualora vengano eseguiti interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, cappotto termico ammesso al Superbonus e rifacimento dell’impianto idraulico, rientrante nell’ambito applicativo del Bonus Casa), sono ammessi entrambi i benefici fiscali, a condizione che siano tenute distinte le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specifici previsti per ciascuna detrazione.
Il Provvedimento Prot. n.283847/2020 conferma, invece, la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato. In particolare, la comunicazione:
A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Alla luce dell’importanza e degli effetti positivi sul mercato derivanti dall’effettiva operatività dei benefici, amplificati dalla loro cedibilità e bancabilità, l’ANCE provvederà a breve ad aggiornare la propria Guida[6] e ad implementare i contenuti del nuovo sito dedicato ai “Superbonus”.
[1] Cfr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.
[2] Cfr. ANCE "Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate" del 28 luglio 2020.
[3] Cfr., da ultimo, la C.M. 19/E/2020, in base alla quale l'applicabilità dei benefici fiscali per il recupero edilizio è stata riconosciuta anche in presenza di un unico proprietario delle diverse unità immobiliari distintamente accatastate, in relazione alle quali siano configurabili delle "parti comuni" (cd. criterio oggettivo).
[4] Cfr. l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[5] Cfr. l'art.16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[6] Cfr. ANCE "Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa" del 17 luglio 2020.
Pubblicata sul sito internet www.agenzianetrate.gov.it la Guida divulgativa dell’Agenzia delle Entrate contenente una prima illustrazione informativa sulle principali novità in materia di detrazioni potenziate - cd. Superbonus al 110% - introdotte dal Decreto Rilancio e che conferma le indicazioni fornite nell’analoga Guida anticipata dall’ANCE la scorsa settimana[1].
Tra i principali chiarimenti d’interesse per il settore, applicabilità del Superbonus per i titolari di reddito d’impresa in caso di interventi condominiali e la possibilità di cedere il credito senza vincoli, superando il limite delle sole due cessioni, ed anche a soggetti cd. “non collegati”.
Viene, inoltre, chiarito che la valutazione circa la congruità delle spese sostenute, da effettuare ad opera del tecnico abilitato, opera per tutte le tipologie di intervento agevolate con i bonus potenziati al 110%, anche in assenza dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (si tratta dell’ipotesi di detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni).
Confermato, inoltre, per gli interventi agevolati con l’Ecobonus potenziato eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite delle 2 unità immobiliari per gli interventi cd. “trainati”, ferma restando la piena applicabilità del beneficio, a prescindere dal numero delle unità possedute, per gli interventi condominiali.
La Guida contiene, altresì, alcune esemplificazioni pratiche sulle diverse tipologie di interventi eseguibili, nonché alcune FAQ.
Al riguardo, si ricorda che lo scorso 22 luglio, nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, sono state anticipate[2], tra l’altro:
Sullo stesso tema, l’ANCE ha predisposto la propria Guida al Superbonus con tutte le novità della disciplina contenuta nel D.L. Rilancio a seguito della conversione nella legge 77/2020.
[2] “Superbonus 110%: Audizione AdE sulla nuova disciplina della cessione del credito” - ID n.41114 del 24 luglio 2020.
Il Superbonus al 110% diventa legge. Con la conversione del cd. Decreto Rilancio, approvato, ieri, in seconda lettura dal Senato, le nuove agevolazioni potenziate al 110% per i lavori di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e per il fotovoltaico, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.
L’ANCE pubblica la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati, che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.
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La Commissione Prezzario istituita presso il Dipartimento Tecnico Regionale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha approvato gli articoli relativi al prezzario sicurezza COVID-19, ad integrazione del prezzario 2019.
L’Assessore con il D.A. n. 32/Gab, ha inserito nel Prezzario Unico Regionale 2020 per i lavori pubblici, dei nuovi prezzi riferiti al Capitolo 26 – Opere previsionali di sicurezza – punto 26.8 Dispositivi di protezione individuale Covid 19 – formandone parte integrante.
In allegato, il D.A. n.32/gab e l'allegato di integrazione.
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