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Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 sugli agenti cancerogeni

È stato pubblicato, sulla GU n.145 del 9 giugno scorso, il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 giugno 2020.

L’articolo 1 modifica l’art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare il comma 6 viene sostituito dal seguente:

«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

All’articolo 2, gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I[1] e II del decreto.

Si segnala che rientrano nell’elenco delle sostanze cancerogene i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione (valore limite 0,1 mg/m3).

Si ricorda che, come comunicato più volte nei mesi scorsi, in fase di consultazione delle parti sociali, Confindustria si è fatta parte attiva, coinvolgendo le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Ance, nel presentare una proposta comune, affinché, tra l'altro, fossero confermati, nell'ordinamento interno, i valori limite e altre previsioni fissati nella direttiva. Questo in contrapposizione con quanto proposto nello schema di decreto elaborato dal Ministero del lavoro e inviato alle parti sociali, che, invece, chiedeva, tra l’altro, l'abbassamento di alcuni valori limite, tra cui la silice libera cristallina, con evidente aggravio di oneri per le imprese.

Il dibattito è stato molto complesso, ma il ministero ha fatto proprie alcune osservazioni delle associazioni di rappresentanza delle imprese, come si evince dal testo pubblicato, recependo la maggior parte delle proposte avanzate dalle parti datoriali.

Nel decreto, infatti, non si parla più di sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, previsione contenuta nella bozza di schema del decreto legislativo, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità.

Anche il valore limite della silice non è cambiato rispetto a quello fissato nella direttiva. L’abbassamento del limite, così come presente nello schema, avrebbe comportato ulteriori pesanti oneri alle imprese, anche edili, che, comunque, avranno non poche difficoltà nel trattare l’agente silice come cancerogeno.

Si segnala, purtroppo, che non è stato recepito l’emendamento in cui è stato chiesto di stimare l’emissione di silice facendo riferimento a banche dati, approvate dalla Commissione consultiva permanente, nei settori come l’edilizia, caratterizzati da molteplici fasi di lavoro, non sempre standardizzabili e con esposizioni irregolari.

Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal 24 giugno le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni.

Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:

ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;

-laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso, a ridurre il livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile;

      • ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
      • laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso, a ridurre il livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile;
      • a fornire DPI adeguati;
      • ad assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (articolo 237 del D. lgs. n. 81/08);
      • a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
      • a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati da abiti civili;
      • a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
      • a fornire formazione ed informazione;
      • a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
      • a compilare il registro di esposizione (on line tramite portale dell’Inail).

  


[1] 1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.

6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Webinar “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio” – Tutti i materiali

Si è tenuto il 16 giugno u.s. un webinar su “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio”, al quale è intervenuta la Cassa Depositi e Prestiti.

I lavori sono stati introdotti dal Vice Presidente Ance, Rodolfo Girardi, che ha ripercorso l’importante azione associativa svolta dall’Ance sul tema dei ritardati pagamenti della PA.

E’, poi, intervenuto, Tommaso Sabato, Direttore della Direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione di CDP, che ha illustrato l’attività che CDP svolge per le P.A. e per le infrastrutture, e ha introdotto le recenti misure, previste nel Decreto Legge Rilancio (DL 34/2020) per il pagamento dei debiti arretrati della PA.

Successivamente, dopo una panoramica del problema dei ritardati pagamenti della PA nel settore delle costruzioni, sono state illustrate, nel dettaglio, le modalità operative che gli enti territoriali dovranno attuare per avere accesso dell’importante anticipazione di liquidità, disposta all’articolo  115 del Decreto Legge 34/2020, che consentirà il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, per complessivi 12 miliardi di euro.

Attraverso questa iniziativa, l’Ance, al fianco di Cassa Depositi e Prestiti, ha voluto promuovere attivamente gli strumenti che il Governo ha messo in campo per sostenere finanziariamente gli enti e, di conseguenza, anche le imprese creditrici, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.

Vai al video dell'evento

In allegato sono disponibili tutti i materiali dell’evento

Webinar Ance: “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio” - 16 giugno 2020, ore 15

Si terrà martedì 16 giugno p.v., alle ore 15.00, un webinar su “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio”, al quale interverrà Cassa Depositi e Prestiti.

L’incontro, aperto a imprese associate ed enti locali interessati, ha lo scopo di dare la massima diffusione alle modalità attuative dell’importante anticipazione di liquidità, disposta all’articolo  115 del DL Rilancio, che consentirà agli enti territoriali di pagare debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, per complessivi 12 miliardi di euro.

I lavori saranno introdotti dal Vice Presidente Ance, Rodolfo Girardi, e da Tommaso Sabato, Direttore della Direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione di CDP, che ci offrirà una breve panoramica dell’attività che Cassa svolge per le P.A. e per le infrastrutture, oltre ad illustrare le misure che consentiranno di pagare i debiti arretrati.

Attraverso questa iniziativa, l’Ance si fa parte attiva, al fianco delle Istituzioni, nella promozione degli strumenti che il Governo ha messo in campo per sostenere finanziariamente gli enti e, di conseguenza, anche le imprese creditrici, in questa fase economica così difficile.

Si potrà partecipare all’evento, attraverso la piattaforma Zoom, al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/86933018763.

E’ possibile accedere anche solo in audio, dal telefono, componendo uno dei seguenti numeri:  +39 020 066 7245 ; +39 021 241 28 823 ; +39 069 480 6488 e, quando richiesto, digitando il Meeting ID 869 3301 8763 seguito dal tasto #

L’evento sarà, comunque, trasmesso in diretta streaming sul sito http://www.ance.it.

Si prega di confermare la partecipazione This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., entro le ore 18.00 del 15 giugno p.v..

In allegato è disponibile il programma dei lavori.

1 allegato

Programma Webinar pagamenti PA

CdM: dal Governo il nuovo dpcm che autorizza la ripresa di ulteriori attività

Il Governo ha adottato un ulteriore DPCM con misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020.

Il provvedimento autorizza la ripresa di ulteriori attività e le relative disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al  14 luglio 2020.

Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure previsti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  nonche'  quanto previsto dall'articolo 1 lettera e) (eventi e competizioni sportive).

In particolare dal 15 giugno le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica. Riaprono, inoltre, i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l'estero è, in particolare, aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. 

Per quanto concerne le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza  delle attivita' produttive industriali e commerciali viene confermato il rispetto dei protocolli condivisi    fra il Governo e le parti  sociali 

Il testo si compone, altresì, di 16 allegati tra cui i seguenti:

- le Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  dell'11  giugno 2020

- il Protocollo condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile

 - il   Protocollo   di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", adottato  14  marzo   2020    e integrato in data 24 aprile 2020

- Misure igienico-sanitarie

Disponibile il modello per richiedere il contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 per la disciplina delle modalità operative per la richiesta del contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL Rilancio.

Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate erogherà la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

I requisiti specifici da rispettare per l’ottenimento del contributo sono:

  1. conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro,
  2. è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato anche una guida per fornire indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del direttore.

In allegato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il modello per la richiesta, le istruzioni per la compilazione e la guida operativa.

4 allegati

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA
MODELLO RICHIESTA
ISTRUZIONI RICHIESTA
GUIDA FONDO PERDUTO

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