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Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n.23 - Decreto Liquidità - Misure fiscali

Proroga del termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e conferma delle ulteriori disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, quali la sospensione dei versamenti tributari e dei termini per usufruire dei cd. “benefici prima casa”, nonché la proroga al 1° settembre 2021 per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.

Lo prevede la legge 5 giugno 2020, n.40, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 6 giugno 2020.

La principale novità inserita in fase di esame parlamentare riguarda la proroga della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12 % per i beni ammortizzabili e del 10 % per i beni non ammortizzabili.

La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, in luogo del termine fissato dalla legge 160/2019 (nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018)[1].

L’ANCE ha provveduto ad aggiornare il proprio dossier illustrativo delle misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel D.L. 23/2020, convertito nella legge 40/2020, che riepiloga anche i chiarimenti più rilevanti forniti nella CM 9/E/2020 e che contiene, altresì, l’estratto delle norme fiscali.

[1] Per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente al 1° gennaio 2020 -Cfr. Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse 

Credito d’imposta per locazione di immobili non abitativi, le regole per la cessione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per effettuare, tramite il proprio sito web, la cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi[1] (introdotto da DL “Cura Italia”) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda[2] (previsto dal DL “Rilancio”).

Con il Provvedimento n. 250739 del 1 luglio 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) che i beneficiari dei suddetti crediti, tramite l’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre l’intenzione di optare per la cessione.

Si ricorda che l’art. 122 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”ha introdotto un principio di cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica.

In particolare, ha stabilito che possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, i seguenti crediti:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) ;
  • credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art.28 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C);
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.120 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C);
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art.125 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C).

Di conseguenza, i beneficiari dei suddetti crediti d’imposta possono optare, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite F24, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Dunque il Provvedimento n. 250739/2020 dell’Agenzia definisce il modello da utilizzare onde effettuare la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito e chiarisce che essa dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

  • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda  – il tipo di contratto a cui si riferisce;
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda  – i mesi a cui si riferisce;
  • l’importo del credito d’imposta ceduto;
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari dovranno a propria volta comunicare l’accettazione, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari potranno quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

[1] Si tratta del credito del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, vedi l'art.65 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020. Cfr. ANCE "Covid-19 – Conversione in legge del DL 18/2020 "Cura Italia" - ID N. 39801 del 30 aprile 2020.

[2] Si tratta del credito d'imposta del 60% canone di locazione, leasing o concessione, riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Tale credito è stato introdotto dall'art. 28 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C) cfr. DL 34/2020 - cd. DL Rilancio - L’ANCE illustra le misure fiscali

 

 

Covid-19: Nuovi aggiornamenti per le imprese edili

L’Ance ha elaborato il sesto e il settimo aggiornamento delle indicazioni operative per le imprese dell’edilizia a seguito dei numerosi provvedimenti adottati dal Governo nel corso delle ultime settimane. Il nuovo documento contiene anche aggiornamenti in materia di lavoro.

Bonus facciate, nuovi chiarimenti dell’AdE

Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, il Bonus facciate spetta per le spese effettivamente pagate nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per le spese relative a interventi condominiali rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 191 del 23 giugno 2020 resa all’amministratore di un condominio in merito a una serie di quesiti inerenti il cd. Bonus facciate.

Come noto, il Bonus facciate è una detrazione d’imposta lorda che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020[1] il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[2].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Nella fattispecie affrontata con la Risposta 191/2020, il contribuente chiede di sapere se:

  1. si applicano le modalità di fruizione della detrazione spettante per gli interventi del recupero edilizio (articolo 16-bis del DPR 917/1986) di cui al Dm 41/1998 richiamato espressamente dalla normativa;

  2. sono detraibili le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, come quelle relative alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;

  3. rientrano nel Bonus facciate anche solo le spese relative al restauro dei balconi, senza interventi sulle facciate e le opere necessarie per l’isolamento termico della facciata;

  4. per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, è comunque possibile usufruire del Bonus facciate.

Per rispondere ai quesiti l’Agenzia, dopo aver ripercorso la disciplina dell’agevolazione richiama la CM 2/E/2020[3] con cui sono state fornite le prime indicazioni sulle modalità di fruizione del Bonus facciate.

In particolare, in merito alle richieste del contribuente viene confermato che:

  1. le diposizioni di cui al DM 41/98[4] riferite agli adempimenti documentali necessari per il cd. Bonus Edilizia si applicano anche al Bonus facciate laddove i contribuenti siano persone fisiche soggette ad IRPEF. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a disporre il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
    Su questi bonifici, le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento autorizzati applicano la ritenuta d’acconto (dell’8 %)[5]È possibile utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento sia ai fini dell’Ecobonus che del Bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, in causale, gli estremi della legge n. 160/2019;

  2. rientrano, come già precisato nella CM 2/E/2020, nel Bonus facciate anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, e la sostituzione dei pluviali;

  3. il Bonus Facciate si applica anche solo agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.  Nel caso in cui gli interventi sulle facciate abbiano un’incidenza dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio le spese relative rientrano nel Bonus facciate purché siano rispettati i requisiti del DM del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del DM dell’11 marzo 2008. In tali casi, si ricorda, è necessario che siano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dall’Ecobonus;

  4. è possibile fruire del Bonus facciate per interventi già iniziati nel 2019, se le spese sono state sostenute nel 2020.
    Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, vale il criterio di cassa e, quindi, per determinare l’imputazione delle spese all’anno 2020 si deve fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
    Es. un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, accede al Bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.
    In caso di interventi sui condomini, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
    Es. Se il condominio ha effettuato il bonifico nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al Bonus facciate. Invece se il condominio ha effettuato il bonifico nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al Bonus facciate.


[1] Legge 160/2019 art. 1, commi 219-223. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020 e “Bonus facciate: la nuova guida dell’ANCE” - ID N. 38763 del 04 marzo 2020.

[2] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010

[3] Cfr. ANCE “Bonus Facciate: Prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” -  ID N. 38555 del 17 febbraio 2020 e “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE” - ID N. 38763 del 04 marzo 2020.

[4] Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

[5] Cfr. art. 25, DL 78/2010, convertito con modifiche nella legge 122/2010, s.m.i.

1 allegato

Risposta n. 191 del 23 giugno 2020 

ISA – I chiarimenti per il periodo d’imposta 2019 nella C.M. 16/E/2020

Per l’ISA BG69U, relativo al settore delle costruzioni, per il periodo d’imposta 2019 si tiene conto, tra gli oneri finanziari, delle operazioni assoggettate a split payment, reverse charge, ed alla ritenuta dell’8% sui bonifici disposti per il pagamento delle spese agevolabili con i bonus edilizi.

Modalità di accesso alternativa al sistema di premialità per il periodo d’imposta 2019, e novità stabilite per le sole annualità 2020 e 2021 dal D.L Rilancio – D.L. 34/2020, al fine di tener conto della situazione economica straordinaria derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Questi i principali chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 16 giugno 2020, n.16, in relazione all’applicabilità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA per il periodo d’imposta 2019, ivi compreso quello riferito al settore delle costruzioni (BG69U)[1].

Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (art.9-bis del D.L. 50/2017)[2] per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.

L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (cfr. anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti sul tema)[3].

Con specifico riferimento all’ISA per il settore delle costruzioni BG69U, già revisionato per il periodo d’imposta 2019 per tener conto della specificità dell’attività esercitata (D.M. 24 dicembre 2019), l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 16/E/2020 conferma che:

  • come richiesto dall’ANCE, per l’indicatore elementare di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti” è stata prevista una modulazione delle soglie di riferimento in base all’incidenza sul Volume d’affari delle operazioni eseguite in split paymentreverse charge[4], nonché della ritenuta dell’8% sui bonifici disposti per il pagamento delle spese agevolabili con i bonus edilizi (bonus casaEcobonusSismabonus)[5];
  • nel rigo E05 del Quadro E (Informazioni aggiuntive) del Modello ISA va inserito l’Ammontare dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d’imposta, «al fine di valutare gli effetti, sulla determinazione degli indicatori di affidabilità e di anomalia, dei ritardi nei pagamenti delle commesse pubbliche», in accoglimento delle istanze dell’ANCE;
  • le informazioni relative alla variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale[6] sono state riportate nel Quadro degli Elementi specifici dell’attività del Modello da allegare alla dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d’imposta 2019), e sono state eliminate dal Quadro F – Dati contabili.

Inoltre, in merito al sistema di premialità relativa al periodo d’imposta 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già espresso in risposta ad una specifica interlocuzione con l’ANCE, ossia che il nuovo criterio di calcolo del punteggiobasato sulla media semplice dei corrispondenti valori ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019, è alternativo a quello già applicato per il periodo d’imposta 2018[7].

Tale ulteriore modalità consente, quindi, l’accesso ai benefici premiali ai contribuenti che, pur non raggiungendo i livelli di affidabilità “puntuali” previsti per l’annualità 2019, riescono ad ottenere il punteggio derivante dalla media di quelli relativi al periodi 2018 e 2019.

Infine, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla disposizione introdotta dall’art.148 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio – in corso di conversione in legge, atto n.2500/C)[8], circa le modifiche che verranno apportate agli ISA:

  • limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, per tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19;
  • sui periodi d’imposta 2018 e 2020 per l’individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA.

[1] Cfr. il Provvedimento Prot. n.27762 del 31 gennaio 2020 ed ANCE “ISA approvazione del modello BG69U per le costruzioni, da presentare nel 2020” ID n.38414 del 5 febbraio 2020, ed anche il DM 24 dicembre 2019, nonché i precedenti DM 23 marzo 2018 e il DM 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva” - ID n.34756 dell’11 gennaio 2019.

[2] Convertito con modifiche nella legge 96/2017.

[3] Cfr. ANCE “Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell’AdE” - ID n.36968 del 4 settembre 2019.

[4] Disciplinati, rispettivamente, dall’art.17-ter, e dall’art.17, co.6, lett.a e a-ter del D.P.R. 633/1972.

[5] Ai sensi dell’art.25 del D.L. 78/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

[6] Ai sensi dell’art.93, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

[7] Cfr. anche l’art. 9-bis, co.12 del D.L. 50/2017 il quale stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e ANCE “ISA – OK ai punteggi di affidabilità per l’accesso al regime premiale per il 2019” - ID n.39884 del 5 maggio 2020.

[8] Cfr. ANCE “DL 34/2020 - cd. DL Rilancio - L’ANCE illustra le misure fiscali” - ID n.40374 del 3 giugno 2020.

1 allegato

Circolare Agenzia delle Entrate n.16 del 16-6-20

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