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Superbonus 110%

                

 

Facciate anteriori e laterali visibili dalla strada - OK al Bonus - Risposte n.415 e 418/E/2020

Sì al Bonus facciate per il rifacimento della facciata anteriore e di quelle laterali, visibili dalla strada, nonché per il ripristino e la messa in scurezza dei balconi e dei sottobalconi.

Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte n.415/E del 28 settembre 2020 n.418/E del 28 settembre 2020, in risposta a specifiche istanze d’interpello aventi ad oggetto il beneficio introdotto dall’art.1, commi 219-223, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020)[1].

Come noto, il Bonus facciate è una detrazione d’imposta lorda che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[2].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus RistrutturazioniEcobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Al riguardo, nella Risposta n.415/E/2020 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i chiarimenti forniti nella C.M. 2/E/2020, precisa che, nel rispetto di tutti i requisiti e degli adempimento richiesti dalla disciplina normativa sono ammessi al Bonus facciate:

  • gli interventi sull'involucro «esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)».

In sostanza, è agevolabile l’intervento sul perimetro esterno dell'edificioa condizione che questo sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica.

Risultano, quindi, ammesse al beneficio le spese di rifacimento relative alla facciata anteriore ed a quelle laterali, mentre l’agevolazione è esclusa per i lavori sulla facciata posteriorenon visibile dalla strada.

Con riferimento al lato posteriore della facciata, in ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le relative spese possono essere agevolate con il cd. Bonus ristrutturazioni edilizie (come intervento condominiale di manutenzione ordinaria/straordinaria - cfr. l’art.16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2020).

In una fattispecie simile, l’Agenzia delle Entrate nega, invece, l’applicabilità del Bonus facciate su tutto il perimetro esterno di una villa che si affaccia per intero al termine di una strada privata, e non sulla via pubblica, in una posizione di dubbia visibilità (Risposta n. 418/E/2020).

Al riguardo, infatti, l’Amministrazione finanziaria precisa che «il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblicoè necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile».

  • gli interventi di ripristino e di messa in scurezza dei frontalini dei balconi e dei sottobalconi.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che il D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (cd. Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito, estendendola, tra l’altro[3], anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile.

Sia la cessione del credito che lo sconto sul corrispettivo introdotti dal D.L. Rilancio riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

In particolare, va precisato che la cessione del credito è consentita anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione, senza limiti alle cessioni possibili.

Le modalità attuative relative all'esercizio delle opzioni suddette sono state definite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847/2020[4].

Si ricorda che l’ANCE ha predisposto una propria Guida al Bonus facciate, in corso di aggiornamento alla luce delle recenti novità relative alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.


[1] Cfr. “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse –  e “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE

[2] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010

[3] Si evidenzia che cessione del credito e sconto sul corrispettivo, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, riguardano anche il Bonus per il recupero del patrimonio edilizio residenziale solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità; l’Ecobonus, anche nella maggior percentuale del 110%; Sismabonus, anche nella maggior percentuale del 110%; gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%, l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020.

[4] “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative d

Superbonus 110% - Guida operativa (aggiornamento settembre 2020)

In allegato la Guida ANCE ai Superbonus 110% alla luce dell’emanazione dei Provvedimenti attuativi e dei primi chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

La Guida, redatta con il contributo dei competenti uffici dell’ANCE, si propone come valido strumento di ausilio alle imprese associate che intendano proporre ai propri clienti gli interventi edilizi agevolati, anche utilizzando i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta corrispondenti ai Bonus.

Il vademecum è corredato da una raccolta di tutta la normativa e delle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate.

1 allegato

Superbonus _guida operativa rev.sett2020

 

Ritenute appalti: l’IVA da split e reverse charge entra nel conto fiscale

I versamenti IVA derivanti da operazioni soggette allo split payment e al reverse charge rientrano nella soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale che, se effettuati nell’ultimo triennio consentono, al ricorrere di ulteriori requisiti, di disapplicare la disciplina sul pagamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Vanno incluse nel predetto limite anche l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, in caso di opzione per la trasparenza e l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, e assolta dall’ente controllante, in caso di opzione per l’IVA di gruppo.

Queste sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n.53 del 22 settembre 2020.

Tale ultimo documento è stato redatto in risposta alle molte richieste relative alla determinazione della soglia dei versamenti in conto fiscale pari al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio che consente a imprese appaltatrici e subappaltatrici di sottrarsi, al ricorrere di ulteriori condizioni, ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute negli appalti.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committentesenza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali e sono tenute a inviare al committente una serie di dati, a cominciare dalle stesse deleghe di pagamento.

Va ricordato, però, che i nuovi obblighi vengono meno per le imprese che, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute, producono il “Certificato di affidabilità fiscale (cd. DURF) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con cui attestano la sussistenza di specifici requisiti (verificati congiuntamente). Si tratta di requisiti riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo[1].

In particolare, occorre:

  1. essere in attività da almeno 3 anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

All’Agenzia delle Entrate sono pervenute diverse richieste  di chiarimenti sulla determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell’ultimo triennio e, sul punto, con la Risoluzione in commento è stato confermato[2] che rientrano nel suddetto ammontare:

  • i versamenti IVA  inerenti le operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment[3]
  • versamenti IVA effettuati dal committente in regime di reverse charge[4].
  • l’imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
  • l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

    [1] Cfr. ANCE “Ritenute Appalti- Approvazione del certificato di affidabilità” - ID. 38439 N. 7 febbraio 2020, “Manovra 2020: Pubblicato in GU il DL Fiscale” - ID N. 37489 del 29 ottobre 2019; “Decreto fiscale - Norma riscritta in tema di ritenute fiscali sul lavoro dipendente” - ID N. 37899 del 3 dicembre 2019; “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta “ID N. 38135 dell’8 gennaio 2020; “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti“ - ID N.38206 del 15 gennaio 2020; “Ritenute e compensazioni negli appalti: pochi chiarimenti a Telefisco 2020”- ID n.38352 del 30 gennaio 2020; “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE“- ID n. 38416 del 5 febbraio 2020.

    [2]Cfr. ANCE “Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate” - ID n. 38503 del 12 febbraio 2020.

    [3]Cfr. L’art. 17-ter del DPR 633/1972.

    [4]Cfr. L’art. 17, sesto comma, del DPR 633/1972.

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