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Conversione in legge del “Decreto di Agosto” - novità in materia di lavoro

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 37 la legge n. 126/202 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, in vigore dal 14 ottobre 2020.

Si riporta in allegato un documento di sintesi che, nel riepilogare le disposizioni di interesse (Cfr. Decreto Agosto: prima nota di commento), introdotte dal DL c.d. Agosto, evidenzia, altresì, le modifiche e integrazioni apportate dalla legge di conversione.

1 allegato

Commento di conversione DL AGOSTO

Nuovo Dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid

In relazione all’andamento epidemiologico derivante dalla diffusione del COVID-19, nelle more della conversione in Legge dell'ultimo DL sulla proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato un DPCM con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid in vigore dal 14 ottobre fino al 14 novembre prossimo.

Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti misure:

- l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;

- chiunque sia stato a contatto con un positivo o sia positivo è chiamato a rimanere in quarantena 10 giorni. Trascorso tale lasso di tempo si rende necessario un tampone il cui esito, se negativo, sancisce il termine della quarantena;

-i locali, tra cui ristoranti e bar, avranno l’obbligo di chiudere entro la mezzanotte, mentre dalle ore 21 si fa divieto ai clienti di consumare al di fuori degli stessi. Le consumazioni potranno essere effettuate solo se seduti al tavolo, che sia all’aperto o al chiuso;

-sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto. Viene altresì raccomandato fortemente la presenza di massimo 6 persone non conviventi presso la stessa abitazione, che sia per cena o per ritrovo tra amici e famigliari, suggerendo in tal caso l’utilizzo della mascherina;

-viene confermata la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado nonché dettate disposizioni per le attività didattiche delle università e corsi di formazione. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, tutte le gite scolastiche e le uscite a fini didattici;

-vengono dettate le regole per lo svolgimento di eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematrografiche ed altri eventi in generale. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome;

-vengono consentite le manifestazioni fieristiche e congressi previa adozione di appositi protocolli validati dal CTS nonchè di apposite misure organizzative;

-per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionali, viene ribadito che queste siano effettuate attraverso la modalità di lavoro agile laddove possibile, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio;

-in relazione allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, viene stabilito che queste siano effettuate rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (vedi dopo).

Il provvedimento, inoltre, è corredato di un apposito Allegato concernente le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.

Le indicazioni in essi contenute si pongono in continuità con le indicazioni a livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche´ con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Il predetto allegato contiene specifiche schede tecniche riferite ad una serie di attività tra cui le seguenti: turistiche, ricettive, uffici aperti al pubblico, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, formazione professionale, sagre e fiere locali, congressi e grandi eventi fieristici.

In aggiunta, l'allegato contiene, altresì, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonchè il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020.

 

Dpcm firmato e allegati

Link governo.it  

Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade

Sono state approvate le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Con il Provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020, l’Agenzia ha quindi:

  • approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione che va inviata all’amministrazione finanziaria in caso di opzione per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo;
  • effettuato delle piccole modifiche al modello di comunicazione[1] e alle relative istruzioni approvate lo scorso agosto. Queste integrazioni sono state effettuate per gestire al meglio le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo, indicati all’art.121 del DL 34/2020 (cd. DL “Rilancio”)[2].

Si ricorda che l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire a partire dal 15 ottobre prossimo e comunque entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, oppure entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi, in caso di esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite[3].

Come precisato nelle avvertenze generali, prima di procedere alla trasmissione del file contenente la comunicazione per l’opzione, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati della comunicazione al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all’Agenzia.


[1] Cfr. “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative” 

[2] Convertito, con modifiche, nella legge 77/2020.

[3] Va poi precisato che per gli interventi da Ecobonus al 110%, la «comunicazione» va inviata, all’Agenzia, dopo il 5° giorno successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. A sua volta, l’Agenzia, entro 5 giorni, rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che l’ha trasmessa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4 allegati

Prov. n.326047 del 12 ottobre 2020
specifiche tecniche invio comunicazione
Modello di comunicazione
Istruzioni

 

Demolizione e ricostruzione – OK all’IVA al 10% ed al Superbonus

I lavori di demolizione e ricostruzione, secondo la nuova accezione di “ristrutturazione edilizia” introdotta dal cd. DL “Semplificazioni”, scontano l’IVA al 10% e, se rispettate le condizioni di legge, consentono l’accesso al Superbonus al 110%.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello n. 446 del 6 ottobre 2020 e n.455 del 7 ottobre 2020.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate risponde al contribuente facendo riferimento alla nuova nozione di “ristrutturazione edilizia”, introdotta dall’art.10 del DL 76/2020[1] (cd. “DL “Semplificazioni”), con una modifica al co.1, lett. d), dell’art.3 del DPR 380/2001.

Ai sensi delle modifiche introdotte la disposizione ricomprende, ora, nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche (es. sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) e che prevedono, anche nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.

In particolare, con la Risposta n.446/E/2020 viene chiarito, ad una Provincia che intende demolire degli edifici per realizzare degli alloggi militari da attuare con specifici accordi di programma quadro, che gli interventi di demolizione scontano l’IVA al 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/1972.

Ai sensi di tale norma base viene prevista, infatti, l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli interventi che consistono, rispettivamente, nel restauro e risanamento conservativo, nella ristrutturazione edilizia e in quella urbanistica (di cui alle lettere cd ed e dell’art. 31 della legge n. 457/1978)[2].

In particolare, con la Risposta 446/E/2020, l’Agenzia delle Entrate riconosce all’Ente la possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10% per gli interventi di demolizione e ricostruzione, richiamando la “nuova” nozione di ristrutturazione edilizia introdotta dal DL 76/2020 (cd. DL “Semplificazioni”).

Nel caso di specie viene, poi, chiarito che nella fase di ricostruzione dell’immobile «gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali», come stabilito nella citata nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, in presenza di demolizione e ricostruzione.

Infine, l’Amministrazione finanziaria conferma che l'agevolazione ai fini IVA ha natura oggettiva poiché concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, e sempre ché oggetto degli interventi sia un immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, eccetera), ossia dalla tipologia di immobile.

Con la Risposta n.455 del 7 ottobre 2020, invece, l’Agenzia delle Entrate risponde in senso positivo ad un contribuente che intende effettuare interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare con diversa sagoma e inferiore volumetria, ma con miglioramento di 2 classi energetiche e diminuzione di 2 classi di rischio sismico, e chiede di poter accedere al Superbonus al 110%[3].

A tal riguardo, l’Agenzia ricorda che, proprio in tema di detrazioni potenziate al 110%, la CM 24/E del 2020 ha precisato che l'agevolazione potenziata «spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"».

Sul punto viene richiamata, come nella Risposta 446/E/2020, la nozione di "ristrutturazione edilizia", valida anche nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione, nel senso modificato dal DL “Semplificazioni, come sopra indicato, fermo restando che spetta sempre al Comune, in ultima istanza, decidere in tema di classificazioni urbanistiche.

Sempre nello stesso interpello, in riferimento alla possibilità, per il contribuente, di fruire per gli interventi sia delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, sia delle detrazioni da Superbonus, viene ricordato che il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi che danno diritto alle diverse agevolazioni.

Diversamente, nell’ipotesi in cui vengano eseguiti, sul medesimo immobile, sia interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili con il cd. Bonus casa) sia interventi antisismici (agevolati con il cd. Sismabonus 110%), nella Risposta n. 455/E/2020 viene confermato che il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro.

Infatti, gli interventi ammessi al Sismabonus 110% non possono beneficiare di un autonomo limite di spesa, tenuto conto che questi non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.

Occorre, infatti, ricordare che, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.

Di conseguenza, precisa l’Amministrazione finanziaria, il Superbonus si applica nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie, 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione.

 

[1] Convertito dalla legge n.120/2020.

D.P.R. 6-6-2001 n. 380

(omissis)

Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

(omissis)

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. (omissis)

[2] Come chiarito dall’Agenzia nella CM 11/E/2007, le previsioni contenute nella lettera d) dell'art. 31 sopra citato, sono state integrate per effetto dell'art. 3 del DPR. 380/2001, a cui è possibile richiamarsi per individuare gli interventi con aliquota agevolata.

[3] Ai sensi dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. - Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020 e “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative”. 

Superbonus al 110% e limiti di spesa – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui su un condominio vengano effettuati più interventi “trainanti” e “trainati”, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, per ciascun condomino, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. In caso di pluralità di interventi trainati di risparmio energetico vanno sommati i limiti massimi di detrazione previsti per ciascun intervento. Le spese riferite ai diversi lavori devono essere contabilizzate distintamente nel rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.

Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate interviene sui limiti di spesa da applicare, ai fini del Superbonus al 110%, nell’ipotesi in cui su uno stesso immobile vengano effettuati più interventi “trainati” e “trainanti”.

All’origine del documento, la richiesta di un condominio con 4 unità immobiliari che vuole chiarimenti sulle possibilità di applicare il Superbonus al 110% e in quali limiti di spesa, per i seguenti interventi:

  • cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e sostituzione di finestre e portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica, sostituzione di soglie alle finestre e riposizionamento in facciata di cerniere e ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati e di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici
  • sostituzione di impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari
  • restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane
  • riduzione del rischio sismico e il recupero del patrimonio edilizio

In linea generale, dopo aver richiamato la disciplina del Superbonus al 110%,[1] l’Agenzia ricorda che, ove sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Perciò, se sul condominio vengono effettuati, come nel caso di specie, la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio, interventi di riduzione del rischio sismico (interventi “trainanti”) e, in più, la sostituzione dei portoni esterni ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi “trainati”) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus al 110% sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

Le varie spese devono essere contabilizzate separatamente. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi trainanti prospettati dall’istante, l’Agenzia precisa che:

  • in caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache condominiali,  il limite massimo di spesa, nel caso di specie, è pari a 160.000 euro (40.000 – limite previsto per i condomini composti da 2 a 8 unità – x 4 unità presenti nell’edificio);
  • per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni, il limite massimo di spesa è pari a 384.000 euro (96.000 euro – limite di spesa previsto per gli interventi di riduzione del rischio sismico da moltiplicarsi per le unità in caso di interventi condominiali – x 4 unità presenti nell’edificio);
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, stante il rinvio dell’art. 16 del DL 63/2013, all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), DPR  917/86, che riguarda in generale gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non sussiste un autonomo limite di spesa per i lavori da Sismabonus.
    Resta fermo che, per gli interventi condominiali, i limiti di spesa così determinati sono riferiti all’intero edificio, per cui ciascun condomino poi calcolerà la propria quota di detrazione in funzione della spesa che gli viene imputata in base ai millesimi di proprietà.

Invece, per quanto riguarda gli interventi trainati, prospettati dall’istante, l’Agenzia precisa che:

  • per la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro per ciascuna unità;
  • per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro per ciascuna unità;
  • la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, gode di una detrazione massima pari a 30.000 euro per ciascuna unità e spetta anche se viene sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del DL 63/2013, accede al Superbonus su un ammontare massimo di spese pari a 3.000 euro. Tale limite è annuale ed è riferito a ciascun intervento, e a ciascun contribuente. Costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche se nello stesso anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
    Gli interventi sopra indicati godono della detrazione potenziata solo se eseguiti congiuntamente con un intervento finalizzato all’efficienza energetica “trainante” (cappotto termico o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati) e sempre che assicurino nel complesso il miglioramenti di due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, godono di un limite di spesa di 48.000 euro da riferirsi distintamente alle due categorie di interventi.
    Questi interventi godono dell’aliquota potenziata se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica e anche di adozione di misure antisismiche.

L’Agenzia, infine, ricorda che ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.


[1] Cfr. artt. 119 e 121 del DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020, la CM 24/E/2020 e il Provvedimento n. 283847/2020, adottati entrambi l’8 agosto 2020, vedi ANCE “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative” - ID N. 41309 del 24 agosto 2020.

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