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Bonus facciate – OK per gli “immobili patrimonio” delle imprese – Risposte n.517/E/2020 e 520/E/2020

Ammesso il Bonus facciate per un intervento eseguito da un’impresa su un proprio immobile “patrimonio”. Il beneficio spetta anche per l’isolamento dell'involucro esterno dell’edificio, ivi compreso il cd. "sporto di gronda", nonché per le ulteriori opere, come lo spostamento dei pluviali e la sostituzione dei davanzali, che sono strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nella Risposta n.517/E del 2 novembre scorso e nella Risposta n.520/E del 3 novembre 2020, in relazione a due istanze d’interpello aventi ad oggetto l’applicabilità del cd. Bonus facciate, ovvero della detrazione del 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici[1].

Al riguardo, richiamando i chiarimenti forniti con la C.M. 2/E/2020, l'Amministrazione Finanziaria:

Risposta n.517/E/2020

  • conferma che beneficiano della detrazione anche i soggetti titolari di reddito d'impresa, per gli interventi eseguiti sia sugli immobili strumentali, sia sugli “immobili patrimonio"[2] (ovvero i beni che non sono né strumentali, né “merce”).

Nel caso di specie, quindi, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, la società istante può usufruire del Bonus facciate per le unità a destinazione residenziale possedute, come “immobili patrimonio”, nell’edificio oggetto degli interventi.

L’agevolazione, infatti, è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano;

Risposta n.520/E/2020

  • chiarisce che sono agevolate con il Bonus facciate le spese relative agli interventi di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio[3], comprensivo dello "sporto di gronda", tenuto conto che quest’ultimo è un elemento relativo alla parte opaca della facciata;
  • fa rientrare nel beneficio anche i lavori aggiuntivi, consistenti nello spostamento dei pluviali, nella sostituzione dei davanzali e nella sistemazione di prese e punti luce esterni, nello smontaggiorimontaggio e sostituzione delle tende solari, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.
    Infatti, tali lavori sono qualificabili come “opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso”;
  • esclude dall’agevolazione le spese riferite alle facciate interne dell'edificio (se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico ), ed alle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (cd. Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito estendendola, tra l’altro[4], anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile (secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020)[5].


[1] Come noto, si tratta degli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali (legge 160/2019 - art.1, commi 219-223). CfrLegge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” e “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE” .

[2] Ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

[3] Cfr. “Facciate anteriori e laterali visibili dalla strada - OK al Bonus - Risposte n.415 e 418/E/2020 e “Bonus Facciate, ok per i lavori su facciate parzialmente visibili dalla strada.

[4] Si evidenzia che cessione del credito e sconto sul corrispettivo, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, riguardano anche il Bonus per il recupero del patrimonio edilizio residenziale solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità; l’Ecobonus, anche nella maggior percentuale del 110%; Sismabonus, anche nella maggior percentuale del 110%; gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%, l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020.

[5] Cfr. “Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade” 

2 allegati

Risposta n.517/E del 2 novembre 2020
Risposta n.520/E del 3 novembre 2020

Sismabonus 110% – OK alla cessione del credito per un soggetto in regime forfetario

Sì alla cessione del credito in caso di interventi di recupero antisismico agevolabili con il Sismabonus potenziato al 110%, eseguiti da un soggetto in regime forfetario, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva, e non ad IRPEF.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.514/E del 2 novembre 2020, in relazione alla fruibilità del Sismabonus al 110% mediante il meccanismo della cessione del credito, nell’ipotesi in cui il beneficiario della detrazione eserciti la propria attività in regime forfetario (in base alla legge 190/2014).

Come noto, la detrazione potenziata al 110% (cd. Superbonus), è prevista dagli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) [1].

In particolare, l'art.121 del medesimo “Decreto Rilancio” ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le modalità stabilite secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020[2].

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.514/E/2020 affronta l’ipotesi di un contribuente che, nell’esercizio della propria attività, accede al cd. “regime forfetario”, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva (cfr. l’art.1, co.54-89, della legge 190/2014), ed intende usufruire del Sismabonus al 110%.

Al riguardo, richiamando anche quanto già espresso nella C.M. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Superbonusnella forma della detrazione diretta, non è applicabile per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati, tra l’altro, ad imposta sostitutiva, come accade per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che aderiscono al predetto regime forfetario[3].

Tuttavia, per i medesimi soggetti, l’Amministrazione finanziaria conferma, nella Risposta n.514/E/2020, che l’agevolazione viene riconosciuta nelle forme del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, e della cessione del credito.

Infatti, ai fini dell'esercizio dell'opzione per tali due modalità alternative di fruizione del beneficio non rileva la circostanza che l’IRPEF non sia dovuta, tenuto conto che lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno proprio l’obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico.

Nel caso di specie, quindi, il Sismabonus al 110% viene riconosciuto, nel rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione, nella forma della cessione del credito.

[1] Convertito dalla Legge 77/2020, cfr. “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale”Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative"

[2] Cfr. “Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade”  

[3] Cfr. Legge 23 dicembre 2014 n.190

(omissis)

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. (omissis)

1 allegato

Risposta n.514/E del 2 novembre 2020 

 

Superbonus - Lastrico solare esclusivo e soggetto non residente - Risposte n.499/E/2020 e 500/E/2020

Ammesso l’Ecobonus al 110% per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, come intervento “trainante” di tipo condominiale, in presenza di spese sostenute interamente dal condòmino proprietario, anche in misura eccedente la propria quota millesimale di proprietà.

Sì al Superbonus in favore di un condòmino non residente, che può usufruire del beneficio nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte n.499/E e n.500/E del 27 ottobre 2020 in relazione all’applicabilità della detrazione potenziata al 110% (cd. Superbonus), prevista dall’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) [1].

In particolare, nella Risposta n.499/E/2020, l’Amministrazione finanziaria affronta l’ipotesi di un intervento condominiale eseguito dal proprietario di un’abitazione alla quale è accorpato, con un unico accatastamento ed un’unica rendita, il lastrico solare di proprietà esclusiva, a copertura dell’intero edificio.

Il condòmino intende eseguire sul lastrico solare, a proprie spese, un intervento di isolamento termico, nonché l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e chiede se siano tali opere siano ammesse all’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • l’intervento di isolamento termico (come intervento condominiale “trainante”), nonché l’installazione dell’impianto fotovoltaico (come intervento “trainato”) sono entrambi agevolabili con l’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”), a condizione che l’assemblea condominiale autorizzi all’unanimità l'esecuzione dei lavori ed il sostenimento delle spese in via esclusiva;

isolamento termico

  • previa autorizzazione del condominio, per l’isolamento termico del lastrico solare il proprietario può beneficiare del Superbonus «per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale»[2];
  • la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari ad ottenere il beneficio (l’intervento deve coinvolgere più del 25% della superficie disperdente lorda e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, o la classe più alta) deve essere effettuata con riferimento all'intero edificio;

pannelli fotovoltaici

  • per le spese sostenute per l'installazione dei pannelli solari per la produzione di energia elettrica, il Superbonus spetta entro il limite massimo non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto stesso. In caso di contestuale installazione del sistema di accumulo, opera un autonomo limite di spesa, pari ad ulteriori 48.000 euro (nel limite di 1000 euro  limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità del sistema – cfr. anche la R.M. 60/E/2020)[3];

intestazione della fatture e dei bonifici

  • per i lavori di isolamento termico, le fatture relative alle spese sostenute dal condòmino ed i bonifici devono essere intestati al condominio e gli adempimenti ai fini della fruizione del Superbonus possono essere eseguiti sia dall’amministratore che dal proprietario del lastrico solare;
  • per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, le fatture ed i bonifici devono essere intestati al singolo condòmino.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’interessato può optare, in alternativa alla detrazione in forma diretta, per la cessione del credito o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020 (cfr. anche l’art.121 del “Decreto Rilancio”).

Nella Risposta n.500/E/2020, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’Ecobonus potenziato al 110% ad un condòmino non residente, proprietario di un’unita immobiliare in un condominio nel quale verranno effettuati gli interventi agevolabili.

In particolare, richiamando anche quanto precisato dalla C.M. 24/E/2020, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il condòmino può usufruire del beneficio mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.


[1] Convertito dalla Legge 77/2020, cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020 e “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative”. ID N. 41309 del 24 agosto 2020.

[2] In particolare, trattandosi di un condominio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa per l’intervento di isolamento termico è pari a 380.000 euro (40.000 x 8 e 30.000 x 2), secondo le modalità di calcolo stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Quindi, trattandosi di interventi condominiali, detto limite viene calcolato sulle spese sostenute dal proprietario del lastrico solare, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia (artt.1123 e 1126).

<p style="margin-top: 4px; text-align: justify;">[3] Cfr. ANCE “Superbonus al 110% e limiti di spesa – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” - ID N.41752 del 30 settembre 2020.

Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus al 110%: ammessi cessione e sconto anche per la detrazione del 50% in caso di acquisto di unità immobiliari site in fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione per la vendita; nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato anche le pertinenze non servite dall'impianto concorrono al calcolo della spesa massima; l’unico proprietario di più unità site in un solo edificio può donarne una a un proprio parente e costituire legittimamente un condominio; il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

Questi, ed altri chiarimenti in tema di Superbonus al 110% sono stati forniti nel corso dello speciale Telefisco che si è tenuto il 27 ottobre scorso, con la partecipazione di esponenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE.

Nel corso dell’incontro il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro ha, tra l’altro, annunciato la disponibilità delle Istituzioni a utilizzare il  Recovery Fund per la proroga del Superbonus al 2024.

Di seguito si segnalano alcune delle risposte più significative rese dall’Agenzia delle Entrate:

  • il rilascio delle asseverazioni richieste dalla legge ai fini del Superbonus e dell'opzione per la cessione e lo sconto in fattura da parte di un soggetto non abilitato non consente di accedere alla predetta agevolazione;
  • il compenso dell’amministratore non rientra nelle spese detraibili, né può essere oggetto dello “sconto in fattura”, o della “cessione del credito” perché l'amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio;
  • in tema di cessione del credito derivante da Superbonus, la definizione di «altri soggetti» cessionari si estende a qualunque altro soggetto, senza distinzioni o requisiti.  Non è pertanto necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione come invece previsto dalle CM n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018, ai fini dei bonus spettanti nella misura ordinaria[1];
  • ammessi cessione del credito d’imposta e sconto anche per la detrazione del 50% riconosciuta all’acquirente di unità immobiliari site in fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile[2];
  • nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato, ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, rilevano anche le pertinenze non servite dall'impianto termicoIn linea generale in continuità con la prassi in materia di Ecobonus e Sismabonusrilevano, nel calcolo della spesa massima consentita, anche le pertinenze;
  • confermato che se gli interventi comportano l’accorpamento di più unità abitative, o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, il limite di spesa va calcolato sulle  unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori;
  • in caso di interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili con Ecobonus o con Sismabonusper il calcolo del limite di spesa ammissibile si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Su questo, punto il MISE dà una risposta di segno contrario che genera forti perplessità, poiché contrastante con l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate sul tema (vedi di seguito);
  • ammessa la possibilità, per il proprietario di un edificio composto da più unità distintamente accatastate, di donare al figlio una delle unità abitative prima dell'inizio dei lavori, al fine di costituire un condominio e accedere al Superbonus.

Di seguito le risposte del MISE:

  • il duplice salto di classe energetica richiesto per accedere al Super Ecobonus non riguarda la singola unità, ma l'intero edificio in caso di condominio, o di edificio unifamiliare. Il salto di classe riguarda la singola unità solo in caso di interventi eseguiti su un edificio plurifamiliare;
  • non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera;
  • gli interventi agevolati con il Bonus Facciate influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono rispettare i requisiti tecnici di trasmittanza previsti dal DM “requisiti tecnici”Non è necessaria l'asseverazione della congruità dei prezzi;
  • l'Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Qualora si voglia accedere alla cessione del credito o sconto in fattura per Stati di avanzamento lavori, l'Ape ante intervento dovrà essere allegato all'atto della presentazione dell'istanza ad Enea;
  • tutti gli interventi agevolati con Ecobonus ai sensi dell’art.14 del DL 63/2013 (convertito nella legge 90/2013) possono essere trainati. Sono esclusi gli interventi di riqualificazione energetica globale e gli “interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda” compresi tra gli interventi sull'involucro. Sono esclusi altresì gli interventi di “Eco e Sismabonus combinati” riguardanti le parti comuni condominiali[3].

In tema di demolizione e ricostruzione, il MISE ritiene, in contrasto con l’Agenzia delle Entrate, che tali interventi siano ammissibili solo per l’Ecobonus e per il “Sismabonus acquisti” potenziati al 110% (e non anche per il “Sismabonus lavori” al 110%) ed inoltre che, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento (a prescindere dalla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art.3, co.1, lett.d, del DPR 380/2001, fornita dal recente DL semplificazioni-DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020), i costi relativi all’ampliamento debbano essere scorporati dai limiti di spesa massimi agevolabili. Tale posizione, così come evidenziato anche durante l’incontro, richiede un ulteriore approfondimento e coordinamento con il differente orientamento espresso sul tema dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, a chiarimento di una questione da più parti evidenziata, il MISE ha precisato (differentemente da quanto espresso da una Direzione Regionale delle Entrate) che  gli impianti fognari non rientrano tra quelli (acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas) che determinano l’indipendenza funzionale dell’edificio unifamiliare o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente sita in edifici plurifamiliari. Pertanto, tali impianti non rilevano ai fini della verifica dell’indipendenza funzionale delle unità immobiliari, potendo così essere anche comuni a più unità.

Si ricorda, infine, che dal 27 ottobre 2020 è possibile inviare all’ENEA sul sito detrazionifiscali.enea.it le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%.

I 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi, prima della data della messa online del nuovo portale ENEA, decorrono dal 27 ottobre. Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, per consentire alle imprese che lo avranno acquisito di averlo a disposizione sul proprio cassetto fiscale per poterlo utilizzare direttamente in compensazione, o cederlo a loro volta a soggetti terzi.

 


[1] Cfr. Circolari n.11/E/2018 CfrANCE “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito” – ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e n.17/E/2018 e ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonusnuovi chiarimenti dell’AdE – ID n. 33374  del 24 luglio 2018 che richiedevano, per la cessione del credito da Ecobonus e Sismabonus nelle ordinarie percentuali, la sussistenza del collegamento tra il cessionario e il rapporto che da cui deriva la detrazione e fissavano il limite delle due cessioni.

[2] Art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986.

[3] Di cui all’art.14, co.2-quater.1, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013.

2 allegati

Risposte dell'Agenzia delle Entrate
Risposte del MISE

 

Nuovo DPCM con ulteriori misure per frenare l’aumento di contagi da Covid 19

Considerato  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,  il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale, a cinque giorni di distanza dall'entrata in vigore del precedente Decreto (vedi notizia in Nuovo Dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid), il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato un DPCM che introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore fino al 13 novembre 2020. Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre u.s.

Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti misure:

-le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.

-con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;

-sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale previa adozione di Protocolli validati  dal  CTS di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-sono sospese  tutte  le  attivita'  convegnistiche  o   congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  è  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza;

-fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00;

-l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

-i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

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