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D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Confermata l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa il 1° settembre 2021, ivi comprese le modifiche apportate dal D.Lgs. correttivo che prevede, tra l’altro, le nuove definizioni di “crisi d’impresa” e degli “indicatori ed indici di crisi”.

Ulteriore novità la designazione del rappresentante dell’OCRI di matrice aziendalistica effettuata dall’associazione di categoria del settore produttivo a cui appartiene il debitore.

Queste le principali disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147 (cd. “D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che modifica il D.Lgs. 14/2019, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020.

Viene, così, confermata la proroga al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi[1]. In tal modo, viene spostata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore:

  • delle disposizioni in materia di segnalazioni d’allerta da effettuare:
    • a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
    • a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.

Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa, che precede la segnalazione d’allerta;

  • degli organismi di composizione della crisi – OCRI nell’ambito delle medesime procedure d’allerta;
  • delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc…) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

Tenuto conto dell’intervenuta proroga generale dell’intera disciplina, si illustrano le seguenti novità di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel D.Lgs. correttivo.

Nozione di crisi d’impresa

Viene modificata la nozione di crisi, mediante la sostituzione della locuzione “difficoltà economico-finanziaria” con quella di “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l'insolvenza del debitore. Si tratta, per le imprese, dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. nuovo art.2 del D.Lgs. 14/2019).

Indicatori e indici della crisi

Viene ridefinita la nozione degli indicatori e degli indici di crisi contenuta nell’art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa, con l’aggiunta del riferimento, per gli indici di crisi, alla «non sostenibilità dei debiti», alla «non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa», all’ «assenza di prospettive di continuità aziendale», nonché all’«inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi» (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «sostenibilità» ed all’ «adeguatezza» di tali parametri – (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

Vengono, poi, modificate le disposizioni in materia di indici di crisi alternativi che, come noto, l’impresa può utilizzare se non ritenga adeguati gli indici “ordinari” in base alla proprie caratteristiche di business, inserendoli nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, motivando le ragioni di tale scelta (cfr. art.13, co.3, del D.Lgs. 14/2019).

In merito, viene specificato che la dichiarazione da inserire nella nota integrativa produce effetti «a decorrere dall’esercizio successivo»[2], nel senso che non deve essere ripetuta ogni anno, salvo che non cambino le circostanze significative relative all’esercizio dell’attività (cfr. anche la Relazione illustrativa al Provvedimento).

Resta fermo l’obbligo di attestazione del professionista in merito all’adeguatezza degli indici alternativi (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

Segnalazioni di allerta  

Sotto il profilo del controllo interno (art.14 del D.Lgs. 14/2019) effettuato a cura degli organi delle società, nel D.Lgs. correttivo viene precisato che, oltre all’amministratore, la comunicazione di allerta deve essere effettuata, se presente, anche nei confronti del revisore o della società di revisione.

Analogamente, ove la segnalazione sia effettuata dal revisore o dalla società di revisione, questi devono informare l’organo di controllo. Ciò al fine di evitare sovrapposizioni nell’attività dei soggetti che verificano la situazione dell’impresa.

Per quel che riguarda, invece, l’obbligo di controllo esterno (art.15 del D.Lgs. 14/2019), ovvero le segnalazioni effettuate dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della riscossione), sono state introdotte modifiche alla soglia di debito IVA infrannuale oltre la quale scatta la segnalazione di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’importo del debito IVA risultante dalla comunicazione relativa alla liquidazione periodica[3], e rilevante ai fini della segnalazione d’allerta viene stabilito sulla base di specifiche soglie, a seconda del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (nuovo art.15, co.2, lett.a del D.Lgs. 14/2019).

In particolare, l’ammontare del debito IVA trimestrale comporta la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate se questo è superiore a:

  • 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 1.000.000 euro;
  • 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10.000.000 euro;
  • 1.000.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10.000.000 euro.

Viene, così, superato il criterio percentuale fissato al 30% a favore di un criterio imperniato su scaglioni che determinano l’ammontare specifico dell’IVA scaduta e non versata[4].

Un’ulteriore novità riguarda la previsione di un termine, pari a sessanta giorni dall’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni IVA relative all’anno successivo, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione di allerta al debitore (art.15, co.3, lett.del D.Lgs. 14/2019)[5].

Come noto, nell’ambito delle procedure d’allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa in via extragiudiziale) è previsto l’intervento degli organismi di composizione della crisi - OCRI, al fine di giungere ad un accordo con i creditori.

Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.

In particolare, viene stabilito che un membro del collegio appartenga all’associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.

Al riguardo, il D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell’OCRI di matrice cd. “aziendalistica”.

In particolare, con una modifica all’art.17, co.1, lett.c, del Codice della crisi d’impresaviene previsto che il rappresentante proveniente dall’associazione di categoria venga designato da quest’ultima, e non più dal referente (art.3, co. 5, del D.Lgs. correttivo).

In particolare, i debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l’associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.

In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del medesimo Codice della crisi d’impresa (da istituire mediante Decreto del Ministro della Giustizia -– cfr. anche l’artt.356-357).

Sotto tale profilo, per quel che riguarda i requisiti professionali dei componenti dell’OCRI (ivi compresi quelli provenienti dalle associazioni di categoria), con la riscrittura degli artt.352 e 356, co.2, del Codice della crisi d’impresa, viene previsto:

  • nella prima fase di attuazione dell’albo, che possano essere iscritti i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi, a condizione che abbiano svolto specifiche attività di gestione delle procedure d’insolvenza.

Si tratta, in particolare, di aver svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di assistenza al debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, ovvero in tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (cfr. l’art.352 del D.Lgs. 14/2019 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo);

  • a regime, che possano essere iscritti all’albo anche altre figure professionali oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti (ad esempio, consulenti del lavoro, gli studi professionali associati, ovvero le associazioni tra professionisti – cfr. art.358 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo).

Tali soggetti devono aver assolto gli obblighi di formazione stabiliti dall’art.4, co.5, lett.bcd, del D.M. 202/2014[6], con una semplificazione per gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, per i quali la durata dei corsi di aggiornamento in materia di crisi d’impresa viene fissata in quaranta ore.

Tuttavia, resta ferma, anche per questi ultimi, l’ulteriore formazione consistente sia in tirocini semestrali presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, sia in corsi di aggiornamento biennali.

Nel D.Lgs. correttivo non è stata, invece, prevista, come richiesto dall’ANCE, la previsione di una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa, in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art.358.

Tali modifiche entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. correttivo (il 20 novembre 2020).

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.

Come noto, per le s.r.l. ed in presenza di determinate condizioni, il Codice della crisi d’impresa ha previsto l’obbligo di nomina degli organi di controllo (art.379 del D.Lgs. 14/2019).

Sul tema, il D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa non ha effettuato modifiche.

Al riguardo, si ricorda che l’obbligo di nomina scatta quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimonialireddituali (pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro) e di occupazione (pari a 20 dipendenti[7]).

Per tener conto degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in attol’entrata in vigore di tale obbligo è stata prorogata, e lo stesso dovrà essere assolto entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30 aprile 2022[8].

Come auspicato dall’ANCE, quindi, è venuto meno il riferimento all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

Entrata in vigore

Il D.Lgs. correttivo del Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore, tranne alcune eccezioni, il 1° settembre 2021 (cfr. art.42 del D.Lgs. correttivo), così come lo stesso D.Lgs. 14/2019.

E’ stata, in tal modo, allineata l’entrata in vigore del D.Lgs. correttivo con quella più generale del Codice della crisi d’impresa (cfr. l’art.389, co.1, del D.Lgs. 14/2019, come modificato, da ultimo, dall’art.5 del D.L. 23/2020).


[1] Sul tema, cfr. anche l’art.5 del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 ANCE Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n.23 - Decreto Liquidità - Misure fiscali” - ID N.  40815  del  06 luglio  2020.

[2] Nella precedente formulazione, invece, si faceva riferimento alla dichiarazione da rendere in nota integrativa «per l’anno successivo».

[3] Ai sensi dell’art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

[4] Si ricorda che, invece, in base alla precedente formulazione, il valore del debito rilevante ai fini della segnalazione era il 30% del debito IVA, che doveva essere almeno pari ai seguenti importi di fatturato trimestrale:

  • 25.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a 2.000.000 euro;
  • 50.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a 10.000.000 euro;
  • 100.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente oltre 10.000.000 euro.

[5] Cfr. anche l’art.54-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972.

[6] Tali obblighi sono stati definiti per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, e vengono richiamati anche ai fini dell’albo dei soggetti incaricati di gestione delle procedure d’insolvenza ai fini del Codice della crisi d’impresa. In particolare, a tali fini la formazione consiste in:

  • partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art.16 del D.P.R. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;
  • svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  • nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, ovvero presso un'università pubblica o privata.

[7] Cfr. anche l’art.2-bis del “D.L. Sblocca cantieri” - D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019 che, come auspicato dall’ANCE, ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., rispetto a quanto stabilito in origine nel “Codice della crisi d’impresa”.

[8] Cfr. l’art.51-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 ed ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” -  ID n.41108 del 24 luglio 2020.

  • 1 allegato
  •  

Decreto MIT - Calendario dei divieti di circolazione - Novembre 2020 -

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato, in data 04 novembre 2020, il Decreto che autorizza, nei giorni 8-15-22 novembre 2020 (domenica), i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, di potere viaggiare sulle strade extraurbane.

Resta ancora valida, fino all’emanazione di un nuovo provvedimento governativo, la sospensione del divieto di circolazione per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

Si allega, per opportuna informativa, il Decreto MIT del 4 novembre 2020.

1 allegato

DM sospensione divieti circolazione pesanti_nov20

Ammesso il Superbonus per l’unità con accesso autonomo sita in un condominio

Anche il proprietario dell’unità immobiliare sita in un condominio e provvista di entrata indipendente a cui si accede attraverso un percorso pedonale a servizio dei condomini può fruire del Superbonus. Resta fermo che l’unità deve essere anche “funzionalmente indipendente”.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 524 del 4 novembre 2020, al proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, ma dotata di accesso indipendente chiuso da un cancello che dà su un percorso pedonale a servizio degli edifici in condominio.

Al riguardo si ricorda che tra gli immobili agevolati con il Superbonus, sia per quanto riguarda gli interventi trainanti che i trainati, rientrano[1] anche le unità immobiliari residenziali site in edifici plurifamiliari, purché siano funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall'esternoLe unità immobiliari provviste di entrambi questi requisiti, godono dell’agevolazione potenziata, a prescindere dal fatto che facciano o meno parte di un condominio.

Si ricorda che l’unità immobiliare si considera:

  • funzionalmente indipendente” quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  • dotata di “accesso autonomo dall'esterno” quando dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà anche non esclusiva». Quest’ultimo requisito si considera soddisfatto, come chiarito dalla modifica normativa introdotta dal recente DL Agosto[2], anche quando il portone di ingresso o il cancello che configurano l’accesso indipendente si affacciano su un cortile, o su un giardino di proprietà non esclusiva.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, ricorda che l'unità immobiliare si considera dotata di "accesso autonomo dall'esterno" quando all'immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.  Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma, è possibile fruire del Superbonus anche se l'accesso autonomo all'unità immobiliare sita in condominio, e oggetto di lavori, avviene da un percorso pedonale condominiale.


[1] accanto ai condomini e agli gli edifici residenziali unifamiliari per gli interventi sia “trainati” che “trainanti”, e alle singole unità immobiliari all'interno di edifici in condominio per i soli interventi “trainati”, vedi art. 119, co.9 del DL 34/2020.

[2] DL 104/2020 convertito dalla legge 126/2020, Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 104/2020 (cd. “D.L. Agosto”) - Misure fiscali” - ID N. 41990 del 15 ottobre 2020 Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - 

1 allegato

Risposta ad interpello n.524 del 4 novembre 2020

 

Dpcm del 3 novembre contenente nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

Con riferimento alla necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente aumento dei contagi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM con le misure restrittive per contenere l’emergenza coronavirus, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020. Il testo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Testo del Dpcm e Allegati)

Tra le misure a carattere nazionale contenute nel provvedimento, oltre a quelle già previste nel precedente Dpcm del 24 ottobre scorso, si evidenziano le seguenti:

-dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

-delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;

- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;  con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

-sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

-le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;

-è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

-nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

-a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Il provvedimento contiene altresì ulteriori misure di contenimento del contagio da applicare su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità.

In particolare, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19 sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3 e 4” e con un livello di rischio “alto”. In relazione alle ordinanze del Ministero suddetto, queste sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

Nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” sono applicate le seguenti misure di contenimento:

-è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

-sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Mentre, le misure individuate per le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” sono:

-è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

-fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;

-sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (vd. sopra);

-i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

In seguito all’entrata in vigore del Dpcm in questione, il Governo provvederà ad adottare nei prossimi giorni un ulteriore Decreto-Legge “Ristori”.

Schemi contrattuali Superbonus 110%.

Nell’ambito degli strumenti a supporto dell’attività delle imprese associate ed in particolare per il Superbonus 110%, ANCE ha predisposto una serie di modelli contrattuali, di lettere di invito a formulare offerte e di modulistica condominiale da utilizzare con le eventuali e opportune integrazioni e/o modifiche rispetto alle singole esigenze.

Si tratta di una prima edizione redatta dagli Uffici dell’ANCE che sarà sottoposta ad aggiornamenti periodici laddove si renda necessaria una loro modifica.

Schemi contrattuali Superbonus

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