Autobetoniera e betonpompa tra i macchinari per l’edilizia ammessi al credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Agevolabile anche l’acquisto di autocarri, semirimorchi e mezzi e d’opera per la pulizia delle strade.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte 544/E e 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, in merito all’applicabilità del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), operante fino al 31 dicembre 2020, stabilito dall’art.1, co.184-197, della legge 160/2019 (cd. “legge di Bilancio 2020”)[1].
Come noto, l'agevolazione è riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
Possono accedere al bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e quindi anche le imprese appartenenti al settore delle costruzioni.
Il beneficio ha come oggetto, tra l’altro[2], i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il nuovo credito d'imposta è concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.
Nello specifico, per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti, forniti nella C.M. 4/E/2017[3], e dopo aver richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, conferma che rientrano nell’Allegato A[4], annesso alla legge 232/2016, e sono agevolabili con il credito d’imposta nella misura del 40%:
Si ricorda che, per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, il bonus è fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (art.17 del D.Lgs. n.241/1997) in 3 quote annuali di pari importo.
[1] Cfr. “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse"
[2] Sono agevolati, infatti, i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione dei:
Risultano, inoltre, agevolati anche i beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, co.32, della legge 205/2017.
[3] Come noto, la predetta C.M. è riferita ai criteri per usufruire del cd. "iperammortamento" stabilito dalla legge 23272016, ma i chiarimenti si intendono operanti anche ai fini del credito d'imposta relativo all'acquisto di beni strumentali "Industria 4.0".
[4] Nel caso di specie, i macchinari rientrano nel punto elenco n.1, primo gruppo, del citato Allegato A.
2 allegati
Risposta n.544-E
Risposta n.542-E
Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID, previsto dal Decreto Agosto.
Il messaggio fa seguito alla circolare n. 105/20, con cui l’Istituto ha illustrato caratteristiche, misura e condizioni di spettanza del predetto esonero contributivo (cfr.ns. news - DL n. 104/20 - Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione), disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.
Nel messaggio qui illustrato, l’INPS, in via preliminare, precisa che tale agevolazione contributiva è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020 e s.m.i. (c.d. “Temporary Framework”) e nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione medesima.[1]
La sua efficacia è, inoltre, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. In proposito, l’Istituto comunica che tale misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione del 10 novembre 2020.
Vengono fornite, quindi, le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.
Per fruire dell’esonero i datori di lavoro dovranno inviare all’INPS[2] un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” (“Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/20”), in cui autocertificano i seguenti dati:
La suddetta istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Ricevuta la richiesta e verificati i dati esposti dal datore di lavoro, la struttura INPS territorialmente competente attribuirà alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al medesimo datore di lavoro tramite Cassetto previdenziale.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, va utilizzato il nuovo codice causale “L903” (“Conguagli Sgravio Articolo 3 del D.L. n. 104/20”).[4]
I datori di lavoro che intendano recuperare l’esonero nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020 (in quest’ultimo caso, qualora non sia possibile con la denuncia corrente) devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Analoga procedura deve essere utilizzata, per recuperare lo sgravio spettante, dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.
L’INPS fornisce, inoltre, una serie di precisazioni per il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero:
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui il datore di lavoro intenda avvalersi della misura (per un periodo massimo di 4 mesi). Resta ferma la possibilità di fruire dell’esonero anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove ne sussista la capienza.
L’INPS ricorda che, in caso di accesso all’esonero qui considerato, per la durata del periodo agevolato il datore di lavoro non può fruire di eventuali trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza COVID, salvo il caso in cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.
Per le ulteriori indicazioni operative, si rinvia alla citata circolare INPS n. 105/20.
[1] Si rinvia, in proposito, al par. 5 della citata circolare INPS n. 105/20.
[2] Tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.
[3] Come precisato nella citata circolare n. 105/20, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e s.m.i.
[4] L’azienda deve valorizzare all’interno di , , nell’elemento il suddetto codice causale “L903”. Nell’elemento va indicato il relativo importo.
[5] Per le ulteriori contribuzioni non oggetto di esonero, si rinvia al par. 3 della citata circolare n. 105/20.
1 allegato
Ammessa la compensazione del credito IVA a seguito di operazioni eseguite in split payment con i debiti fiscali sorti entrambi dopo la domanda di concordato preventivo.
No alla compensazione dei crediti IVA derivanti dal meccanismo dello split payment e maturati dopo la domanda di concordato preventivo, con i debiti tributari sorti prima della domanda.
In tal caso, l’Amministrazione finanziaria deve accordare il rimborso del credito IVA, ai fini del quale, però, occorre la presentazione della garanzia, in presenza delle condizioni richieste dal Decreto IVA.
Questi i principali chiarimenti in tema di concordato preventivo e compensazione del credito IVA forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 535/E e 536/E entrambe del 6 novembre 2020.
In particolare, con la Risposta n.535/E/2020 viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile richiedere il rimborso del credito IVA, sorto a seguito di operazioni effettuate in split payment e maturato dopo la pubblicazione della domanda di concordato, senza l'obbligo di prestare le garanzie di legge.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria risponde che:
In senso analogo, con la Risposta n.536/E/2020, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente in concordato preventivo, che eseguendo operazioni in split payment, ed essendo in una fisiologica situazione di credito IVA, chiede se sia possibile effettuare la compensazione fra il credito medesimo ed i debiti fiscali, nell’ipotesi in cui questi siano sorti entrambi dopo la domanda di concordato.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria risponde positivamente, chiarendo che:
In entrambe le pronunce, l’Agenzia delle Entrate richiama la pertinente giurisprudenza[3], nonché i propri precedenti chiarimenti in materia di concordato preventivo e compensazione dei crediti d’imposta con i debiti fiscali (cfr. le C.M. 13/E/2011 e la R.M. 279/E/2012).
[1] Ai sensi dell'art.28-ter del D.P.R. n.602 del 1973. Cfr. anche l’art.31, co.1, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[2] Cfr. l’art.23 del D.Lgs. 472/1997.
[3] Cfr., da ultimo, la Sentenza della Cassazione Cass, Sez. V, 2 luglio 2020, n.13467.
Sì al Sismabonus potenziato al 110% nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso da strumentale a residenziale, e congruità delle spese calcolata sui prezziari disposti dalle Regioni, sui listini ufficiali o su quelli delle camere di commercio locali, ovvero sui prezzi di mercato del luogo in cui è eseguito l’intervento.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il 30% del SAL è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese relative all’intervento, e non sul limite massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro.
Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.538/E del 9 novembre 2020 in relazione all’applicabilità del Sismabonus potenziato al 110%, stabilito dall’art.119, co.4, del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “D.L. Rilancio”), operante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In particolare, il caso di specie riguarda un intervento antisismico su una cascina posseduta da privati[1] (accatastata nella categoria C/2), che al termine dei lavori diverrà un immobile a destinazione residenziale unifamiliare, dotato di accesso autonomo e funzionalmente indipendente.
L’istante chiede, inoltre, se sia possibile usufruire, oltre al Sismabonus 110%, anche del cd. Bonus facciate[2], in relazione ad una parte esterna del fabbricato costituita da un muro antico in pietra, che non influenza l’edificio dal punto di vista termico.
Al riguardo, richiamando i propri precedenti pronunciamenti di prassi[3], l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.538/E/2020:
In particolare, ai fini dell’asseverazione dei SAL, nell’Allegato 1 al D.M. 58/2017 deve essere indicato, per ogni SAL, sia il costo totale dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, sia il costo dei lavori corrispondenti al SAL oggetto dell’asseverazione;
Di fatto, quindi, l’istante può scegliere se usufruire separatamente del Bonus facciate, solo per le spese relative alla facciata interessata dal muro antico di pietra (tenendo separate le relative spese da quelle riferite ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%)[6], ovvero se far rientrare anche tale intervento nel plafond della spesa massima (96.000 euro) del Sismabonus 110%.
Inoltre, se l’interessato intende accedere ad entrambe le agevolazioni, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che questi deve fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi per cui si richiede il Bonus facciate, rispetto ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 538/E/2020, ribadisce che le due agevolazioni non sono cumulabili fra loro, se richieste per le medesime spese.
In via generale, si osserva che il rifacimento della facciata conseguente ad un intervento cd. “trainante” da Sismabonus o da Ecobonus deve essere considerato come “accessorio” e, quindi, rientrante negli importi di spesa rilevanti ai fini del Superbonus.
[1] Viceversa, se fosse un “bene merce” o un “bene patrimonio di un’impresa”, il Superbonus al 110% non si rende applicabile, ferma restando l’operatività del Sismabonus e dell’Ecobonus ordinari (detrazione massima, rispettivamente, sino all’85% o al 75%).
[2] Ai sensi dell’art.1, co.219-223, della legge di Bilancio 2020.
[3] Cfr., per il Super-Sismabonus, la C.M. 24/E/2020 e la R.M. 60/E/2020 nonché, per il Bonus Facciate, la C.M. 2/E/2020.
[4] L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione tenuto conto che il D.M. 6 agosto 2020, recante i requisiti tecnici per accedere al Superbonus, non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.
[5] Cfr., l’art.119, co.14, del cd. “D.L. Rilancio”.
[6] Nel rispetto, altresì, di tutti gli adempimenti previsti per ciascun beneficio.
1 allegato
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 72 del 7 novembre u.s, ha approvato il Dl che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, il cosiddetto “Ristori” bis.
Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Di seguito le principali misure introdotte.