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Settore edile - Credito d’imposta beni strumentali – Risposte nn.542/E e 544/E/2020

Autobetoniera e betonpompa tra i macchinari per l’edilizia ammessi al credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Agevolabile anche l’acquisto di autocarri, semirimorchi e mezzi e d’opera per la pulizia delle strade.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte 544/E e 542/E, entrambe del 12  novembre 2020, in merito all’applicabilità del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), operante fino al 31 dicembre 2020, stabilito dall’art.1, co.184-197, della legge 160/2019 (cd. “legge di Bilancio 2020”)[1].

Come noto, l'agevolazione è riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.

Possono accedere al bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e quindi anche le imprese appartenenti al settore delle costruzioni.

Il beneficio ha come oggetto, tra l’altro[2], i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il nuovo credito d'imposta è concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.

Nello specifico, per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti, forniti nella C.M. 4/E/2017[3], e dopo aver richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, conferma che rientrano nell’Allegato A[4], annesso alla legge 232/2016, e sono agevolabili con il credito d’imposta nella misura del 40%:

  • l’acquisto di un’autobetoniera e di una betonpompa con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (cfr. la Risposta n.544/E/2020);
  • l’acquisto di autocarrisemirimorchi, ovvero mezzi e d’opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.
    Al riguardo, non è di ostacolo alla fruibilità dell’agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un “veicolo” (cfr. la Risposta n.542/E/2020).

Si ricorda che, per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, il bonus è fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (art.17 del D.Lgs. n.241/1997) in 3 quote annuali di pari importo.

 

[2] Sono agevolati, infatti, i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione dei:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condotte per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Risultano, inoltre, agevolati anche i beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, co.32, della legge 205/2017.

[3] Come noto, la predetta C.M. è riferita ai criteri per usufruire del cd. "iperammortamento" stabilito dalla legge 23272016, ma i chiarimenti si intendono operanti anche ai fini del credito d'imposta relativo all'acquisto di beni strumentali "Industria 4.0".

[4] Nel caso di specie, i macchinari rientrano nel punto elenco n.1, primo gruppo, del citato Allegato A.

2 allegati

Risposta n.544-E
Risposta n.542-E

 

DL Agosto – Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – INPS, messaggio n.4254

Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID, previsto dal Decreto Agosto.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 105/20, con cui l’Istituto ha illustrato caratteristiche, misura e condizioni di spettanza del predetto esonero contributivo (cfr.ns. news - DL n. 104/20 - Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione), disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.

Nel messaggio qui illustrato, l’INPS, in via preliminare, precisa che tale agevolazione contributiva è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020 e s.m.i. (c.d. “Temporary Framework”) e nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione medesima.[1]

La sua efficacia è, inoltre, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. In proposito, l’Istituto comunica che tale misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione del 10 novembre 2020.

Vengono fornite, quindi, le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

Per fruire dell’esonero i datori di lavoro dovranno inviare all’INPS[2] un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” (“Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/20”), in cui autocertificano i seguenti dati:

  • ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola[3];
  • retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla suddetta retribuzione;
  • importo dell’esonero.

La suddetta istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Ricevuta la richiesta e verificati i dati esposti dal datore di lavoro, la struttura INPS territorialmente competente attribuirà alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al medesimo datore di lavoro tramite Cassetto previdenziale.

Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, va utilizzato il nuovo codice causale “L903” (“Conguagli Sgravio Articolo 3 del D.L. n. 104/20”).[4]

I datori di lavoro che intendano recuperare l’esonero nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020 (in quest’ultimo caso, qualora non sia possibile con la denuncia corrente) devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Analoga procedura deve essere utilizzata,  per recuperare lo sgravio spettante, dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.

L’INPS fornisce, inoltre, una serie di precisazioni per il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero:

  • l’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL[5];
  • come base di calcolo per la misura dell’esonero, si fa riferimento alla retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, che deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • per determinare la misura dell’esonero, va considerata l’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta  (e non eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle predette mensilità).

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui il datore di lavoro intenda avvalersi della misura (per un periodo massimo di 4 mesi). Resta ferma la possibilità di fruire dell’esonero anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove ne sussista la capienza.

L’INPS ricorda che, in caso di accesso all’esonero qui considerato, per la durata del periodo agevolato il datore di lavoro non può fruire di eventuali trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza COVID, salvo il caso in cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.

Per le ulteriori indicazioni operative, si rinvia alla citata circolare INPS n. 105/20.

 

[1] Si rinvia, in proposito, al par. 5 della citata circolare INPS n. 105/20.

[2] Tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

[3] Come precisato nella citata circolare n. 105/20, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e s.m.i.

[4] L’azienda deve valorizzare all’interno di , , nell’elemento il suddetto codice causale “L903”. Nell’elemento va indicato il relativo importo.

[5] Per le ulteriori contribuzioni non oggetto di esonero, si rinvia al par. 3 della citata circolare n. 105/20.

1 allegato

Messaggio Inps n. 4254 del 13-11-2020

 

Concordato preventivo e compensazione del credito IVA – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ammessa la compensazione del credito IVA a seguito di operazioni eseguite in split payment con i debiti fiscali sorti entrambi dopo la domanda di concordato preventivo.

No alla compensazione dei crediti IVA derivanti dal meccanismo dello split payment e maturati dopo la domanda di concordato preventivo, con i debiti tributari sorti prima della domanda.

In tal caso, l’Amministrazione finanziaria deve accordare il rimborso del credito IVA, ai fini del quale, però, occorre la presentazione della garanzia, in presenza delle condizioni richieste dal Decreto IVA.

Questi i principali chiarimenti in tema di concordato preventivo e compensazione del credito IVA forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 535/E e 536/E entrambe del 6 novembre 2020.

In particolare, con la Risposta n.535/E/2020 viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile richiedere il rimborso del credito IVA, sorto a seguito di operazioni effettuate in split payment e maturato dopo la pubblicazione della domanda di concordato, senza l'obbligo di prestare le garanzie di legge.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria risponde che:

  • «alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti prima della domanda»L’Agenzia delle Entrate deve, quindi, dare seguito alla richiesta di rimborso, e non è possibile effettuare la compensazione con i debiti pregressi;
  • nel caso di specie, a seguito della richiesta di rimborso, non sono applicabili né il cd. "pagamento mediante compensazione volontaria con i crediti d'imposta" nell’ipotesi di debiti tributari iscritti a ruolo d’importo superiore a 1.500 euro, sorti prima della domanda di concordato[1]né la compensazione con i debiti derivanti da accertamento oggetto di ricorso ancora pendente[2];
  • ai fini del rimborso del medesimo credito IVA, di importo superiore a 30.000 euro, l’istante deve prestare l’idonea garanzia prescritta dall’art.38-bis, co.4, del D.P.R. 633/1972.

In senso analogo, con la Risposta n.536/E/2020, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente in concordato preventivo, che eseguendo operazioni in split payment, ed essendo in una fisiologica situazione di credito IVA, chiede se sia possibile effettuare la compensazione fra il credito medesimo ed i debiti fiscali, nell’ipotesi in cui questi siano sorti entrambi dopo la domanda di concordato.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria risponde positivamente, chiarendo che:

  • è ammessa la compensazione del credito IVAmaturato dopo la domanda di concordato preventivo, con debiti fiscali e contributivi, non iscritti a ruolo, sorti anch'essi successivamente;
  • la compensazione del medesimo credito IVA è riconosciuta, altresì, in presenza di debiti tributari pregressimaturati prima della domanda di concordato, iscritti a ruolo e di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • invece, in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, sorti dopo la presentazione della domanda di concordato, si applica il divieto di compensazione di cui all'art.31 del D.L. 78/2010, fino a concorrenza dell’importo medesimo iscritto a ruolo.

In entrambe le pronunce, l’Agenzia delle Entrate richiama la pertinente giurisprudenza[3], nonché i propri precedenti chiarimenti in materia di concordato preventivo e compensazione dei crediti d’imposta con i debiti fiscali (cfr. le C.M. 13/E/2011 e la R.M. 279/E/2012).


[1] Ai sensi dell'art.28-ter del D.P.R. n.602 del 1973. Cfr. anche l’art.31, co.1, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

[2] Cfr. l’art.23 del D.Lgs. 472/1997.

[3] Cfr., da ultimo, la Sentenza della Cassazione Cass, Sez. V, 2 luglio 2020, n.13467.

 

Sismabonus al 110% e cambio di destinazione d’uso – Risposta AdE n.538/E/2020

Sì al Sismabonus potenziato al 110% nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso da strumentale a residenziale, e congruità delle spese calcolata sui prezziari disposti dalle Regioni, sui listini ufficiali o su quelli delle camere di commercio locali, ovvero sui prezzi di mercato del luogo in cui è eseguito l’intervento.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il 30% del SAL è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese relative all’intervento, e non sul limite massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro.

Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.538/E del 9 novembre 2020 in relazione all’applicabilità del Sismabonus potenziato al 110%, stabilito dall’art.119, co.4, del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “D.L. Rilancio”), operante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In particolare, il caso di specie riguarda un intervento antisismico su una cascina posseduta da privati[1] (accatastata nella categoria C/2), che al termine dei lavori diverrà un immobile a destinazione residenziale unifamiliare, dotato di accesso autonomo e funzionalmente indipendente.

L’istante chiede, inoltre, se sia possibile usufruire, oltre al Sismabonus 110%, anche del cd. Bonus facciate[2], in relazione ad una parte esterna del fabbricato costituita da un muro antico in pietra, che non influenza l’edificio dal punto di vista termico.

Al riguardo, richiamando i propri precedenti pronunciamenti di prassi[3], l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.538/E/2020:

  • chiarisce che la congruità delle spese sostenute per l’intervento, anche per i singoli SALva calcolata in base ai «prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio (…) ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»[4].
    La tipologia di prezziario utilizzato ai fini della congruità dei costi deve essere indicata nell’allegato B del D.M. 58/2017;
  • chiarisce che, ai fini dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, il 30% del SAL deve essere calcolato in base all’importo complessivo delle spese riferite all'intero interventoe non sul limite massimo di spesa agevolabile (pari a 96.000 euro nel caso di specie).

In particolare, ai fini dell’asseverazione dei SAL, nell’Allegato 1 al D.M. 58/2017 deve essere indicatoper ogni SALsia il costo totale dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, sia il costo dei lavori corrispondenti al SAL oggetto dell’asseverazione;

  • precisa che le attestazioni (ivi compreso il possesso della polizza assicurativa del professionista, di importo almeno pari a 500.000 euro)[5] e le asseverazioni devono essere redatte in base agli allegati indicati nell’art.3, co.4-bis, del D.M.58/2017, sia di fini del Superbonus al 110%, sia per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  • conferma che è possibile fruire del Sismabonus potenziato al 110% per le spese relative ad interventi antisismici che comportano anche il cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché tale circostanza risulti chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, ed a condizione che l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (cfr. anche la C.M. 19/E/2020);
  • precisa che, nell’ipotesi in cui l’istante intenda usufruire, per il recupero edilizio del muro esterno in pietradel Bonus Facciate, occorre tener conto della particolarità che il recupero di tale porzione dell’edificio può essere considerata, ai fini del Sismabonus al 110%, come un costo strettamente collegato alla realizzazione dell’intervento agevolabile.

Di fatto, quindi, l’istante può scegliere se usufruire separatamente del Bonus facciate, solo per le spese relative alla facciata interessata dal muro antico di pietra (tenendo separate le relative spese da quelle riferite ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%)[6], ovvero se far rientrare anche tale intervento nel plafond della spesa massima (96.000 euro) del Sismabonus 110%.

Inoltre, se l’interessato intende accedere ad entrambe le agevolazioni, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che questi deve fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi per cui si richiede il Bonus facciate, rispetto ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%.

Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 538/E/2020, ribadisce che le due agevolazioni non sono cumulabili fra loro, se richieste per le medesime spese.

In via generale, si osserva che il rifacimento della facciata conseguente ad un intervento cd. “trainante” da Sismabonus o da Ecobonus deve essere considerato come “accessorio” e, quindi, rientrante negli importi di spesa rilevanti ai fini del Superbonus.


[1] Viceversa, se fosse un “bene merce” o un “bene patrimonio di un’impresa”, il Superbonus al 110% non si rende applicabile, ferma restando l’operatività del Sismabonus e dell’Ecobonus ordinari (detrazione massima, rispettivamente, sino all’85% o al 75%).

[2] Ai sensi dell’art.1, co.219-223, della legge di Bilancio 2020.

[3] Cfr., per il Super-Sismabonus, la C.M. 24/E/2020 e la R.M. 60/E/2020 nonché, per il Bonus Facciate, la C.M. 2/E/2020.

[4] L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione tenuto conto che il D.M. 6 agosto 2020, recante i requisiti tecnici per accedere al Superbonus, non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.

[5] Cfr., l’art.119, co.14, del cd. “D.L. Rilancio”.

[6] Nel rispetto, altresì, di tutti gli adempimenti previsti per ciascun beneficio.

1 allegato

Risposta n.538-E del 9 novembre 2020

Decreto "Ristori" Bis

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 72 del 7 novembre u.s, ha approvato il Dl che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, il cosiddetto “Ristori” bis.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte.

  • Contributi a fondo perduto
    È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.
    È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.
     
  • Istituzione di un fondo per nuovi contributi
    Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
     
  • Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
    È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
     
  • Credito d’imposta sugli affitti commerciali
    Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
     
  • Sospensione dei versamenti
    Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
     
  • Cancellazione della seconda rata dell’IMU
    È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
     
  • Sospensione dei contributi previdenziali
    Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
     
  • Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
    Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.
     
  • Bonus baby sitter e congedo straordinario
    Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
     
  • Sostegno al terzo settore
    Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
     
  • Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
    È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.
     
  • Potenziamento del sistema sanitario
    Viene previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.
     
  • Giustizia
    Sono previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.
     
  • Trasporto pubblico locale
    La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
     
  • Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
    Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

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