L’ENEA ha pubblicato una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico utilizzati negli interventi che accedono agli incentivi fiscali.
In particolare la nota specifica che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, dal bonus Facciate quando l’intervento è influente energeticamente e dal Superbonus 110%, bisogna rispettare:
ENEA ricorda che:
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio oggetto dell’intervento si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodi di calcolo”.
I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione, compresi gli isolanti, devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento europeo N. 305/2011 e del D.Lgs 106/2017. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, Il regolamento 305/2011 prevede la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la marcatura CE.
È bene sottolineare che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
Nel caso di materiali isolanti omogenei, in commercio si possono trovare:
PRODOTTI MARCATI CE
In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati ?D (o resistenza termica RD).
Il valore di lambda dichiarato ?D in DoP deve essere valutato secondo i metodi previsti dalle specifiche norme tecniche armonizzate (Norma Armonizzata o Documenti per la Valutazione Tecnica Europea - EAD-). Tali norme prevedono delle valutazioni in condizioni standard con elaborazioni statistiche e controllo di produzione.
Nella tabella A alla Nota ENEA è riportato l’elenco delle norme armonizzate esistenti, per vari materiali isolanti, alla data del 2 dicembre 2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.
PRODOTTI SENZA MARCATURA CE
In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.
In tal caso Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” indica che qualora nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.
Su questo punto la Nota ENEA fornisce indicazioni specifiche per il produttore per la valutazione di materiali isolanti, ricordando che una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto.
Nel caso dei materiali isolanti riflettenti, i valori di resistenza termica indicati dal produttore devono essere valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.
Infine, qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011, i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.
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Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF/IRES ed IRAP, sospensione dei versamenti tributari in scadenza a dicembre 2020, proroga dei termini delle definizioni agevolate, razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione e rinvio al 2023 del federalismo fiscale regionale.
Queste le misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 30 novembre 2020, n.157 (cd. “D.L. Ristori-quater”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020.
Secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP - Proroga del termine di versamento (art.1)
Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES e dell'IRAP viene prorogato dal 30 novembre:
La proroga si applica a prescindere dall’ammontare del fatturato e dalla riduzione dello stesso per le imprese (assoggettate agli ISA e non) esercenti le attività sospese, oggetto di specifiche misure restrittive anti-Covid[2].
Per tali soggetti, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021 in un'unica soluzione, e non opera il rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre (art.2)
Per le imprese esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, ed in presenza di un calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, vengono sospesi i versamenti scadenti nel mese di dicembre relativi a:
La medesima sospensione dei versamenti opera anche per le attività economiche iniziate dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione dei citati versamenti fiscali (ritenute fiscali, IVA e contributi) si applica a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla riduzione del fatturato, alle attività economiche sospese, oggetto delle specifiche misure restrittive anti-Covid.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP (art.3)
Viene prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (IRPEF ed IRES)[4] e dell’IRAP.
Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art.4)
Viene prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”)[5].
Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art.7)
La disposizione introduce modifiche al fine di migliorare l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (art.19 del D.P.R. 602/1973), che prevedono:
Inoltre, viene previsto il divieto di concedere la rateizzazione nell’ipotesi in cui il debito sia stato oggetto della verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, in un momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta;
Le citate novità si applicano alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del cd. “D.L. Ristori-quater”.
Inoltre, per le rateizzazioni richieste dal 30 novembre ed entro il 31 dicembre 2021, viene aumentato a 100.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 72 rate mensili, se l’istante documenta la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” (l’importo a regime è pari a 60.000 euro).
In tale ipotesi, viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determinano la decadenza della rateizzazione.
Infine, viene previsto che in caso di decadenza dalla rateizzazione relativa alle definizioni agevolate[6], si può presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data della nuova richiesta.
Rinvio del federalismo fiscale (art.16)
Si rinvia al 2023 l’applicazione delle disposizioni relative al cd. “federalismo fiscale regionale” (D.Lgs. 68/2011).
In particolare, viene rinviata al 2023 la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.
Viene, altresì, spostata al 2023 la rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA.
[1] Cfr. l’art.98 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020 ed art. 6 del D.L. 149/2020. Si tratta dei soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 5,16 milioni di euro.
[2] Cfr. gli allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt.2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'art.30 del D.L. 149/2020. Cfr. anche l’art.6 del D.L. 149/2020 per i soggetti ISA.
[3] Cfr. gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.
[4] Cfr. l’art.2 del D.P.R. 322/1998.
[6] Si tratta delle definizioni dei carichi pendenti ai sensi dell’art.68 del D.L. Cura Italia, accordate prima dell’inizio della sospensione dei termini di versamento (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020), stabilita proprio dal medesimo D.L. Cura Italia e successive modificazioni.
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Proroga dei bonus ordinari per il recupero edilizio fino al 31 dicembre 2021, ovvero dei Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate, Bonus mobili e Bonus Verde, proroga del credito d’imposta industria 4.0 fino al 31 dicembre 2022 e messa a regime della detrazione per i lavoratori dipendenti (cd. cuneo fiscale).
Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2021 (n.2790-bis/C), in corso di discussione alla Camera, in prima lettura.
In particolare, vengono prorogati sino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus fiscali nella misura ordinaria per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico ed antisismico degli edifici (artt.12 e 13 del DdL Bilancio 2021):
[1] Cfr. anche l'art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR e dell'art.16, co.1, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[2] Cfr. anche l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[3] Cfr. l'art.1, co. da 219 a 224, della legge 160/2019 (Bilancio 2020).
[4] Cfr. anche l'art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[5] Cfr. L'art.10, co.1, del D.L. 162/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020.
[6] Cfr. gli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020
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Rogito da effettuare entro il 31 dicembre 2021, sì all’aumento di volumetria ove previsto dalla normativa urbanistica, unico limite di spesa pari a 96.000 euro per l’acquisto congiunto di abitazione e pertinenza, e riconoscimento dell’ulteriore beneficio del bonus mobili per gli acquirenti delle abitazioni antisismiche.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 557/E e 558/E entrambe del 23 novembre 2020, a proposito dell’applicabilità del Sismabonus acquisti ordinario, ovvero potenziato al 110% (in base all’art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).
Si ricorda che anche il Sismabonus acquisti[1] al 110% è la detrazione riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi “antisismici” effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentite, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla fine lavori all’alienazione dell'immobile.
L'agevolazione, che rientra nell’ambito applicativo del Sismabonus, è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
In particolare, nella Risposta n.558/E/2020 l’Amministrazione finanziaria chiarisce che anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni antisismiche, agevolate con il Sismabonus acquisti al 110%, il nuovo proprietario può usufruire del “bonus mobili”, consistente nella detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+[2], correlata all’esecuzione di interventi di recupero edilizio sull’immobile[3].
In sostanza, viene agevolato l’arredo di un immobile oggetto non solo di interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria, ma anche di messa in sicurezza sismica, ivi compresa l’ipotesi dell’acquisto delle abitazioni con caratteristiche antisismiche, che usufruiscono del Sismabonus acquisti, anche nella misura potenziata al 110%[4].
Infatti, poiché il Sismabonus origina proprio dalla disciplina della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che ne costituisce la disciplina generale di riferimento[5], anche gli interventi di messa in sicurezza sismica rientrano, a parere dell’Agenzia, tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate conferma che ai fini del Sismabonus acquisti (potenziato e non):
[1] Il comma 1-septies dell'art.16 del DL n. 63 /2013 prevede che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo dispesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (...)».
[2] Si ricorda che la detrazione, per le spese sostenute nel 2020, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, cfr. l’art.16, comma 2, del DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.
[3] Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR - DPR 917/1986.
[4] Cfr. ANCE “Ok al bonus mobili anche in caso di interventi agevolati con il Sismabonus” - ID n.41782 del 1 ottobre 2020.
[5] Cfr. l’art.16bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986.
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Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.557_E
Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.558_E
Il Bonus facciate spetta anche per il rifacimento delle cd. “altane” veneziane. Questo tipo di intervento, infatti, incidendo su elementi architettonici percepibili dal suolo pubblico, contribuisce al decoro urbano nel pieno rispetto della ratio della norma agevolativa che ha introdotto la detrazione per il recupero delle facciate esterne degli edifici. Confermata, sia per il Superbonus al 110% che per il Bonus Facciate, la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, in caso di regime “forefettario”.
Queste precisazioni sono contenute nella Risposta ad Interpello n. 543 del 12 novembre 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti al contribuente “forfetario” che intendeva fruire dell’Ecobonus, nella versione potenziata, e del Bonus Facciate[1], in relazione a interventi effettuati sia sulle parti comuni (intonaci e facciata) di un edificio che sulla propria unità immobiliare.
In particolare, l’istante chiedeva se:
Si ricorda, sul punto, che l'art.121 del “Decreto Rilancio” ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020[2].
Per quanto riguarda il primo quesito relativo alla possibilità, per il contribuente che adotta il regime “forfettario” di fruire di queste opzioni, l’Agenzia delle Entrate richiama la C.M. 24/E/2020, per ricordare che il Superbonus, nella forma della detrazione diretta, non è applicabile per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati, tra l’altro, ad imposta sostitutiva, come accade per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che aderiscono al predetto regime forfetario[3].
Tuttavia, per i medesimi soggetti, precisa l’Agenzia, l’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di sconto sul corrispettivo, e della cessione del credito[4].
Infatti, ai fini dell'esercizio dell'opzione per tali due modalità alternative di fruizione del beneficio non rileva la circostanza che l’IRPEF non sia dovuta, tenuto conto che lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno proprio l’obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico.
Dunque, anche nel caso di specie viene ammessa la possibilità per il contribuente c.d. "forfetario", pur nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge per godere delle agevolazioni (Ecobonus nella forma potenziata e Bonus facciate), la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, relativo alla possibilità di godere del Bonus facciate anche in relazione alle spese per interventi sull'elemento architettonico cosiddetto "altana veneziana", l’Agenzia ricorda la ratio della norma agevolativa, che è quella di “incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici”.
Questa considerazione induce l’Amministrazione a concludere che essendo la “altana veneziana" un elemento “architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che incide sul decoro dell'edificio, gli interventi effettuati su di essa possano essere ammessi al Bonus facciate.
[1] Rispettivamente previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, e dall’art. 1, commi da 219 a 224, della legge 160/2019 (Bilancio 2020).
[2] Cfr. “Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade” .
[3] Cfr. Legge 23 dicembre 2014 n.190
(omissis)
[4] Identico orientamento è stato espresso dall’AdE nella Risposta n.514/E/2020 Cfr. “Sismabonus 110% – OK alla cessione del credito per un soggetto in regime forfetario”
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