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Bonus Mobili – l’Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida a gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sul Bonus Mobili, alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2021 che ne ha disposto la proroga a tutto il 2021 e incrementato a 16.000 euro il limite di spesa.

Si ricorda che il Bonus Mobili[1] è una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione agevolata con il cd. Bonus Edilizia[2].

A seguito della proroga introdotta dalla legge 178/2020 (Bilancio 2021)[3], chi ha avviato i lavori di ristrutturazione edilizia  dopo il 1° gennaio 2020 può usufruire della detrazione sui mobili per gli acquisti effettuati nel 2021. Questi acquisti possono contare su un limite di spesa di 16.000 euro e non più di 10.000 euro. Tale incremento riguarda, dunque, solo gli acquisti effettuati quest’anno.

In sintesi:

Anno acquisto mobili ed elettrodomestici

Lavori ristrutturazione

Limite di spesa agevolabile complessivo

2020

avviati dal 1° gennaio 2019 e conclusi nel 2020

10.000 euro

(al netto delle spese sostenute nel 2019)

avviati e conclusi nel 2020

10.000 euro

2021

avviati dal 1° gennaio 2020 e conclusi nel 2021

16.000 euro

(al netto delle spese sostenute nel 2020)

avviati e conclusi nel 2021

16.000 euro

Non possono, in ogni caso, essere agevolate spese sostenute nel 2021 e riferite all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione avviati prima 1° gennaio 2020 e non ancora conclusi.

La detrazione deve essere sempre ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e si ottiene inserendo le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

La Guida ricorda che ha diritto al Bonus Mobili anche il contribuente che ha scelto di fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione o esercitando l’opzione per lo sconto in fattura.

Tale precisazione si è resa necessaria a seguito dell’estensione, operata dal DL 34/2020[4] (cd. Decreto Rilancio) della facoltà di optare, in caso di spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per la cessione del credito o dello sconto in fattura anche in caso di Bonus Edilizia.

Infine, sempre sul bonus mobili si ricorda che:

  • il bonus spetta esclusivamente al contribuente che usufruisce del Bonus Edilizia (se le spese per la ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due);
  • la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né se l’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio viene ceduto;
  • i pagamenti vanno effettuati con bonifico o carta di debito o credito (non con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).

[1] Cfr. co.2, art. 16, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[2] Cfr. co.1, art. 16, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[3] Cfr. l’Art. 1, comma 58 della Legge 178/2020 e ANCE “Disegno di Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” 

[4] Cfr. Art. 121 del DL 34/2020 convertito con modifiche dalla Legge 77/2020 e ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID N. 41108 del 24 luglio 2020.

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Guida sul Bonus Mobili

Transazione fiscale nella crisi d’impresa – I chiarimenti della C.M. 34/E/2020

Indicazioni per i propri Uffici, per i professionisti e per le imprese coinvolte nelle procedure relative alla composizione della crisi d’impresa in merito all’accesso all’istituto della transazione fiscale, alla luce delle ultime novità normative.

Questo il contenuto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 29 dicembre 2020, in materia di transazione fiscale, anche alla luce delle ultime modifiche normative intervenute sul tema.

Come noto, da ultimo il D.L. 125/2020, convertito con modifiche nella legge 159/2020, ha modificato gli artt.180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in vigore dallo scorso 3 dicembre.

In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui la proposta di soddisfacimento del Fisco è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tali novità sono intervenute per tener conto della perdurante emergenza sanitaria, al fine di fornire una maggior tutela alle imprese in stato di insolvenza e, di fatto, anticipano, per tale aspetto, gli analoghi contenuti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

In particolare, la C.M. 34/E/2020 evidenzia le particolarità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti per quel che riguarda i profili dell’ammissibilità a tali procedure, gli oneri a carico delle imprese coinvolte e gli effetti.

Inoltre, tenuto conto del ruolo dei professionisti in merito alla redazione delle attestazioni su cui si basano proposte di soddisfacimento dei crediti, l’Amministrazione finanziaria si sofferma:

  • sul requisito dell’indipendenza dei professionisti coinvolti nelle procedure;
  • sulle attività propedeutiche all’attestazione;
  • sugli elementi che devono essere inseriti nella relazione, che condiziona anche le valutazioni dei creditori.

Al riguardo, per ritenere accoglibile una proposta di transazione fiscale in merito al credito tributario, occorre valutare la convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.

Un’ulteriore indicazione d’interesse riguarda il trattamento preferenziale in favore dei cd. “creditori strategici”, ritenuti tali dall’attuale legge fallimentare, «in funzione dell’imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale».

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che un trattamento del credito tributario non rigorosamente in linea con le prescrizioni normative relative all’ordine dei privilegi, potrebbe anche ritenersi giustificabile nell’ambito delle valutazioni extra-contabili connesse alla ratio legis della salvaguardia del valore impresa.  Preme, tuttavia, rilevare che la strategicità del creditore dovrà essere giustificata sulla base di elementi oggettivi e concreti e non meramente asserita».

Infine, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali, volte a garantire un metodo uniforme, su tutto il territorio nazionale, in merito alla valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari.

1 allegato

Circolare dell'AdE n.34/E del 29 dicembre 2020

Imposta di Bollo nelle gare pubbliche – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.7/E/2021

No all’applicazione dell’imposta di bollo sulla "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della P.A..

L’Agenzia delle Entrate torna sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella Risposta n.7/E del 5 gennaio 2021, relativa ad un’istanza d’interpello in materia formulata da un’impresa.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo:

  • la "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall'art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972.

Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «l'adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»;

  • la “manifestazione di interesse” che viene formulata dall’impresa dopo l’effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un’indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata, che non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima;
  • le “offerte economiche” non seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. anche la R.M. 96/E/2013)[1].

Sotto il profilo, invece, dell’applicabilità dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’art.32, co.14-bis, del D.Lgs n.50/2016[2], "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

Per quel che riguarda i capitolati d’appalto oggetto dell’istanza d’interpello, la R. 7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972).

Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso[3]nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplarecon un minimo di 1 euro (cfr. l’art.28 della Tariffa, parte seconda, e l’art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972)[4].

In merito, si osserva che nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972)[5].

Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta.

Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche[6],l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[7].

Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quellida esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.

In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».

Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.

 

[1] In tale pronuncia, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha a suo tempo precisato che «le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione».

[2] Introdotto dall’art.22 del D.Lgs. 56/2017.

[3] Per “caso d’uso” s’intende, ai sensi dell’art.2, co.2, del DPR 642/1972 s’intende «quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione».

[4] Per tali documenti, infatti, non è possibile effettuare il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo. Resta fermo che anche tali atti sono parte integrante del contratto e devono essere richiamati nello stesso.

[5] Cfr. anche ANCE “Bollo sui contratti pubblici d’appalto: nuovi chiarimenti dell’AdE, a commento della Risposta dell’agenzia delle Entrate n.35/E/2018.

[6] Ai sensi dell’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico). In tale ipotesi, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto (art.4 D.P.R. 308/2000). Sul tema, cfrANCE “Registrazione telematica dei contratti d’appalto pubblici” ID n. 14232 del 20 dicembre 2013.

[7] Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972.

Per i medesimi contratti si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, in base al principio di alternatività IVA/Registro stabilito dall’art.40 del D.P.R. 131/1986 (cd. “Testo unico del Registro”), per i contratti sottoposti ad IVA, come avviene nell’ipotesi degli appalti pubblici aventi ad oggetto prestazioni rese nel settore edile.

1 allegato

Risposta n.7-E del 5 gennaio 2021

Conversione in legge del D.L. 137/2020 – cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse

Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF/IRES ed IRAP, sospensione dei versamenti tributari in scadenza a dicembre 2020, proroga dei termini delle definizioni agevolate, razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione, misure anticrisi per le piccole imprese e rinvio al 2023 del federalismo fiscale regionale.

Queste le disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd. “D.L. Ristori”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.319 del 24 dicembre 2020.

L’ANCE illustra in un dossier riepilogativo le misure fiscali e in tema di crisi d’impresa contenute nel “D.L. Ristori”, come convertito dalla legge 176/2020 che riguardano, tra l’altro:

  • la sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;
  • le misure in materia di crisi d’impresa in chiave anti-emergenza;
  • il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
  • la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre;
  • la proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP;
  • la proroga dei termini delle definizioni agevolate;
  • la razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione;
  • il rinvio del federalismo fiscale regionale.

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dossier riepilogativo

Superbonus – I principali chiarimenti della CM 30/E/2020

Dai soggetti ammessi, agli immobili agevolati, agli interventi ed ai limiti di spesa, fino alle modalità per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Questi i diversi temi relativi ai Superbonus al 110%, affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella CM 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale vengono anche ufficializzati alcuni chiarimenti informali già resi nei mesi scorsi[1].

La nuova Circolare non tiene conto, invece, delle modifiche apportate alla disciplina dei bonus potenziati al 110% ed all’estensione dei termini di applicazione, previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n.46) ed entrata in vigore il 1º gennaio 2021.

Con tale provvedimento è stato, tra l’altro, disposto che il potenziamento al 110% sarà applicato anche alle spese sostenute sino al 30 giugno 2022, con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento. Al potenziamento delle detrazioni esistenti si affianca anche il rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, che vengono prorogati anche per il 2022, sempre dalla  legge di Bilancio 2021.

Per una sintesi dei principali chiarimenti contenuti nella CM 30/E/2020 si trasmette uno schema organizzato per argomenti.

Infine, si evidenzia che con la Risoluzione 83 del 28 dicembre 2020 sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020  (cd. DL “Rilancio”) convertito con modifiche dalla legge 77/2020:

  • “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, “DL Rilancio”, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti n. 283847 dell’8 agosto 2020 e. n. 326047 del 12 ottobre 2020.

Si ricorda, in ogni caso, che l’ANCE sta ultimando l’aggiornamento della Guida sui Superbonus, tenendo conto di tutte le recenti novità.

 

[1] CfrANCE “Superbonus – Nella CM 30/E/2020 le ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate” – ID n.42929 del 23 dicembre 2020;  “Superbonus al 110%, ok ai lavori sulla terza unità immobiliare se ne beneficia il locatario” ID n.41630 del 21 settembre 2020; “Superbonus al 110% per lavori condominiali – OK per le unità A/1-  ID n. 41786 del 1° ottobre 2020; “Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” -  ID n. 42175 28 ottobre 2020;  “Superbonus - Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini - ID n. 42503 del  23 novembre 2020.

2 allegati

Schema organizzato per argomenti
Risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020

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