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Compatibilità fra Ecobonus e Sismabonus acquisti – Risposta n.70/E/2021

Sì all’Ecobonus in favore di un’impresa di costruzioni che demolisce e ricostruisce un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, ed al Sismabonus acquisti per gli acquirenti delle nuove unità ristrutturate, a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.70/E del 2 febbraio 2021accogliendo quanto sostenuto dall’ANCE[1] sul fatto che le due agevolazioni sono fra loro compatibili, tenuto conto che le spese agevolate fiscalmente sono riferite a soggetti diversi (impresa cedente, ai fini dell’Ecobonus, e soggetto acquirente, ai fini del Sismabonus acquisti) e che i due benefici hanno presupposti diversi (l’uno l’efficienza energetica e l’altro il miglioramento sismico).

In particolare, nella Risposta n.70/E/2021 l’Amministrazione finanziaria:

  • chiarisce che l’impresa cedente in fase di ricostruzione del fabbricato può usufruire dell’Ecobonus sulle spese connesse all’efficientamento energetico[2] e gli acquirenti delle unità ristrutturate possono beneficiare del Sismabonus acquisti[3], a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio.

Sotto il profilo del limite di spesa agevolabile, per l’impresa cedente l’Ecobonus va calcolato in base al numero delle unità originarie di cui è composto l’edificio demolito.

Diversamente, fatto salvo l’Ecobonus per l’impresa cedente, per gli acquirenti il Sismabonus acquisti è escluso nell’ipotesi in cui la medesima impresa non sia in grado di separare le spese sostenute per l’efficientamento energetico dell’immobile da quelle relative alla riduzione del rischio sismico.

In tale ipotesi, infatti, precisa l’Agenzia delle Entrate, non viene rispettato il principio generale secondo il quale «non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa» (cfr. la C.M. 20/E/2016, par.10.2);

  • conferma che il Sismabonus acquisti viene riconosciuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche in favore delle società che acquistano le unità antisismiche, nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare e nella percentuale ordinaria del 75% (miglioramento di una classe sismica), ovvero dell’85% (miglioramento di due classi sismiche), ma con esclusione di quella potenziata al 110% (cd. Superbonus), riconosciuta solo agli acquirenti persone fisiche[4].

Pertanto, in base ai citati chiarimenti, le imprese possono usufruire del Sismabonus acquisti nelle percentuali ordinarie (75% o 85%), per l’acquisto di abitazioni, ovvero di immobili strumentali (uffici, garage), a prescindere dalla circostanza che tali unità vengano in un secondo momento destinate alla vendita (come beni merce), alla locazione, o utilizzati come “immobili patrimonio”;

  • conferma che il Sismabonus acquisti spetta nella percentuale potenziata del 110%, sempre nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare, ai soli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari;
  • ribadisce che il trasferimento dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice cedente deve avvenire entro diciotto mesi dal termine dei lavori, e comunque entro il termine agevolato dalla relativa normativa (nel caso di specie, 31 dicembre 2021, ai fini del Sismabonus acquisti ordinario)[5].

Inoltre, viene confermato che è possibile applicare il beneficio anche per eventuali accontiversati sempre entro il termine di vigenza del beneficio, e sempre a condizione che il contratto preliminare di compravendita venga registrato «entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato».

Resta fermo che sugli acconti versati nel periodo di vigenza del Superbonus la detrazione opera nella misura potenziata del 110%.

Diversamente, il Sismabonus acquisti resta escluso nell’ipotesi in cui la fine dei lavori ed il rogito avvengano dopo il 31 dicembre 2021 (beneficio ordinario), ovvero oltre il 30 giugno 2022 (ai fini del Sismabonus acquisti al 110%)[6].

 

[1] Cfr. ANCE “Superbonus - Sismabonus acquisti: tre questioni critiche – L’interpretazione dell’ANCE” - ID n.42858 del 18 dicembre 2020.

[2] Come noto, la R.M. 34/E/2020 ha chiarito che l'Ecobonus «spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti, a prescindere che siano immobili "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"».

[3] Ai sensi dell’art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[4] Cfr. la R.M. 34/E/2020, l’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 e C.M. 24/E/2020.

[5] Si precisa che ai fini, invece del Super Sismabonus acquisti al 110%, il beneficio viene riconosciuto fino al 30 giugno 2022 (cfr. l’art.119, co.4, del citato D.L. 34/2020).

[6] Cfr. anche la Risposta 5/E/2020.

1 allegato

Risposta n.70_E del 2 febbraio 2021

Accertamento e riscossione: nuova proroga del DL 7/2021

Prorogato sino al 28 febbraio 2021 il periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento e delle verifiche di regolarità fiscale da parte della P.A. per pagamenti superiori a 5.000 euro.

Lo prevede il Decreto Legge n.7/2021 recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2021, ed in vigore dal 31 gennaio 2021.

In sostanza, il nuovo Decreto Legge proroga di un ulteriore mese le scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali.

In particolare, il D.L. 7/2021 prevede:

  • la notifica[1] dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022 degli atti di:
  • accertamento;
  • contestazione;
  • irrogazione delle sanzioni;
  • recupero dei crediti di imposta;
  • liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.

Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di attiinviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento[2].

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto[3].

  • la proroga[4] sino al 28 febbraio 2021 del termine finale del periodo di  sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
    • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
    • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
    • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.

Queste modifiche riguardano anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973).

In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall’8 marzo 2020), viene estesa sino al 28 febbraio 2021.

Le verifiche già effettuate prima dell’8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario[5].

Infine, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. “Decreto Cura Italia”)[6].

I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973)[7].

scadenze

fonte

cartelle di pagamento

avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA

avvisi di addebito INPS

atti di accertamento AdD

ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali

31 marzo 2021

Decreto Legge 7/2021

saldo e stralcio

rottamazione ter

pagamento delle rate in scadenza nel 2020*

1° marzo 2021

Decreto Legge n.137/2020, convertito nella L. n. 176/2020 (cd. “Decreto Ristori”)

*Non sono previsti i 5 giorni di tolleranza , di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018


[1] L’art. 1, comma 1 del DL 7/2021 modifica l’art.157 del DL 34/2020 (cd. D.L. Rilancio) convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[2] Cfr. l’art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.

[3] Cfr. l’art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

[4] L’art. 1, comma 2 del DL 7/2021 modifica l’art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. D.L. Cura Italia) convertito con modifiche nella legge 27/2020.

[5] Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021 e l’art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID N. 41108 del 24 luglio 2020.

[6] Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 137/2020 –  cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse” - ID n.43003 dell’ 8 gennaio 2021Cfr. anche “DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali - ID n. 40023 del 13  maggio  2020.

[7] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-bis, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

1 allegato

Decreto Legge n.7-2021 

COSTRUZIONI, IL FUNERALE DI UN INTERO COMPARTO: IN 10 ANNI PERSI 4300 POSTI DI LAVORO

 

COSTRUZIONI, IL FUNERALE DI UN INTERO COMPARTO:  IN 10 ANNI PERSI 4300 POSTI DI LAVORO

Ance Agrigento: “La linea fin qui seguita dalla politica e dalla burocrazia non potrà che portare ad una desertificazione produttiva irreversibile”

 

Agrigento, 25 gennaio 2021 - Quattromila e trecento lavoratori in meno, 707 imprese cessate, oltre tre milioni di ore lavorate in meno e circa 23 milioni di euro di massa salari andati in fumo.

Sono questi i dati della Cassa Edile di Agrigento rispetto alla situazione del comparto delle Costruzioni tra il 2010 e il 2020.

"Una fotografia impietosa della morte di un intero settore - spiega il presidente dell'Ance, Associazione nazionale costruttori di Agrigento, Carmelo Salamone - che in questi 10 anni ha visto diminuire del 53% il numero delle aziende del settore, del 60% il numero degli operai impegnati e del 71% le ore lavorate, cui si aggiunge un abbattimento del 62% della massa salari. Per questo, nel silenzio delle istituzioni - continua Salamone - diamo il triste annuncio della morte del settore. Più che un decesso naturale, un vero e proprio omicidio. Le armi usate per commettere il delitto sono scelte politiche irrazionali adottate senza alcun confronto con la categoria”.

Tra queste, dicono dall'associazione, una "ossessiva, e probabilmente dolosa, disattenzione ai tempi procedurali per l'approvazione dei progetti, che sono in media di 15 anni, a fornte di un continuo e ossessivo intervento sulle procedure di aggiudicazione che oggi, sacrificando la trasparenza, si sono ridotti all'osso. Dinnanzi a questi comportamenti - continua Salamone - non si può che avere uan certezza: si sbaglia con la contezza di sbagliare".

“Non accettiamo – conclude il presidente Salamone – che si ritenga questa crisi un effetto ‘collaterale’, un male condiviso con altri settori: nei giorni in cui si è capaci di festeggiare l’arrivo di centinaia di commissari per grandi opere che avranno ricadute marginali sul tessuto produttivo delle piccole e medie aziende, noi ribadiamo che la linea fin qui seguita dalla politica e dalla burocrazia non potrà che portare ad una desertificazione produttiva irreversibile”.

Allegati:

Comunicato Stampa 25-01-2021.pdf

Osservatorio CASSA EDILE AG - Decennio 2010-2020

Rassega stampa 26-01-2021.pdf

Split payment – Soggetto aggiudicatore privato – Risposta n.577/E/2020

No all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) nei confronti di una Stazione appaltante, qualificata come soggetto aggiudicatore privato tenuto alla realizzazione di un’opera pubblica, ed al rispetto del Codice degli appalti – D.Lgs. 50/2016. Nei confronti della società va, invece, operata la fatturazione elettronica.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.577/E del 10 dicembre 2020 ad un’istanza d’interpello riguardante l’applicabilità o meno della disciplina della scissione dei pagamenti (cd. split payment) in presenza di una società di diritto privato qualificata come Stazione appaltante, inserita nell’elenco IPA e rientrante tra i soggetti aggiudicatari di diritto privato che affidano appalti pubblici di lavori ai sensi del Codice degli appalti.

Come noto, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, che disciplina lo split payment[1], gli Enti pubblici destinatari della fatture sono quelli di cui all’art.1, co.2, della legge 196/2009, a cui si aggiunge un’ulteriore elencazione di soggetti[2].

I fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che, dal punto di vista soggettivo, la disciplina dello split payment si sovrappone in parte a quella relativa alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della P.A.[3].

Infatti, l'art.5-bis del D.M. 23 gennaio 2015 attuativo dello split payment ha stabilito che questo si applica alle P.A. «destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art.1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n.244»[4].

Richiamando proprio la disciplina in tema di fatturazione elettronica, che definisce le tipologie di Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la stessa opera, l’Agenzia delle Entrate conferma, in linea generale, che il meccanismo dello split payment si applica nei confronti dei soggetti individuati nell’elenco IPA (cfr. anche le C.M. 27/E/2017[5] e 9/E/2018).

In particolare, quindi, lo split payment si applica per le prestazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate verso le P.A. individuate all'art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001, ovvero verso i soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, co.2, della legge 196/2009, ivi comprese le Autorità indipendenti e le Amministrazioni autonome annoverate dall'art.1, co. 209, della legge 244/2007.

Sul tema è, poi, intervenuto il D.Lgs. 148/2018 in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito degli appalti pubblici, specificando che la fatturazione elettronica si applica «alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196» (quest’ultima disposizione riguarda proprio le P.A. a cui si applica lo split payment).

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria, nella Risposta n.577/E/2017, chiarisce che i soggetti destinatari delle due discipline (split payment e fattura elettronica per i soggetti che applicano il Codice dei contratti pubblicinon coincidono, tenuto conto che l’ambito soggettivo dello split payment rappresenta un sottoinsieme delle P.A. obbligate a ricevere le fatture in modalità elettronica, tra le quali rientrano le P.A. aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori, anche se sono soggetti privati.

Ciò premesso, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nei confronti della società istanteaccreditata presso l’IPA:

  • la fatturazione relativa allo specifico appalto affidato deve avvenire con modalità elettronica, tenuto conto che la società, ancorché privata, è un “soggetto aggiudicatore” di cui al Codice dei contratti pubblici (come stabilito dal D.Lgs. 148/2018 in tema di fatturazione elettronica negli appalti pubblici);
  • è escluso il meccanismo dello split payment, nel presupposto che tale soggetto non rientra tra le P.A. come definite dall’art.1, co.2, della legge 196/2009, richiamato dalla medesima disciplina della scissione dei pagamenti (art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

Peraltro, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, lo split payment si applica solo alle P.A. di cui all'art.1, co. da 209 a 214, della legge 244/2007tra le quali non è compresa la società istante.

Si ricorda, infine, che lo split payment è stato prorogato dal Consiglio dell’UE fino al 30 giugno 2023[6].

Per stemperare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. (che quindi non incasseranno l’IVA dovuta sulle operazioni rese alla P.A., resta confermata la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria[7], nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale[8].

In ogni caso, l’ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.


[1] in vigore dal 1° luglio 2017.

[2] In particolare, si tratta di:

  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
  • le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
  • professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Cfr. ANCE  “Split Payment – Nuova Guida dell’ANCE” -  ID n.29325 del 12 luglio 2017.

[3] Cfr. l’art.1, co.209-214, della legge 244/2007.

[4] Cfr. anche il D.M. 27 giugno 2007 ed il D.M. 13 luglio 2017 – ANCE “Split Payment – Modifiche alle P.A. coinvolte - D.M. 13 luglio 2017”- ID n.29377 del 19 luglio 2017.

[5] Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 27/E/2017 ha chiarito che «Ai fini dell'esatta individuazione delle PA, tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito IPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica.»

[6] Cfr. ANCE “Proroga dello split payment – La decisione del Consiglio dell’Unione Europea” - ID N. 41170 del  28  luglio 2020.

[7] Cfr.l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.

[8] Cfr. art.1, co.4-bis e 4-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 – cd. “Manovra correttiva 2017”).

COMMISSARI PER LE GRANDI OPERE, ANCE AGRIGENTO: “PICCOLE E MEDIE IMPRESE DIMENTICATE DA TUTTI”

COMMISSARI PER LE GRANDI OPERE, ANCE AGRIGENTO: “PICCOLE E MEDIE IMPRESE DIMENTICATE DA TUTTI”

 

Il presidente Carmelo Salamone: “In molti rassegnati a chiudere le proprie aziende,

trend da invertire”

 

Agrigento, 21 gennaio 2021 - “Ritenere che sbloccando grandi opere (solo dopo anni di ritardi) si possano portare benefici ai territori è come piantare un alberello in giardino e pensare che questo stia rallentando il disboscamento in Amazzonia”.

A dirlo, dopo l’annuncio della nomina da parte del Governo di numerosi commissari, tra i quali uno per il raddoppio della Statale 640, è il presidente di Ance Agrigento Carmelo Salamone.

“Pur rimanendo scettici sull’effettivo avvio dei lavori oggi sbandierato - continua – per l’ennesima volta si cerca il clamore facile, puntando sulle grandi opere, e si perdono di vista le piccole e medie imprese, che poi vengono ‘spremute’ dalla politica. Oggi tra i grandi appalti che sono appannaggio di pochi grandi colossi (che spesso poi lasciano macerie, da un punto di vista economico) e il sistema del decreto ‘Semplificazioni’, che consente di fatto alle amministrazioni locali di scegliere sempre le stesse aziende per partecipare alle gare, gli imprenditori del territorio debbono rassegnarsi all’idea di chiudere le proprie attività, e i numeri terribili di questi anni lo dimostrano. Infine – conclude Salamone – troviamo per l’ennesima volta assolutamente censurabile il clamore che viene dato a provvedimenti dei quali, in realtà, ci si dovrebbe vantare poco, stante che il commissariamento è sempre e comunque una sconfitta della gestione pubblica”.

Allegati:

Comunicato Stampa 21-01-2021.pdf

Rassegna stampa ANCE Agrigento 23-01-2021.pdf

 

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