Con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’INPS fornisce chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, per le quali sia stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.[1]
Questo messaggio fa seguito alla circolare n. 78 del 27 giugno 2020, con cui l’Istituto ha fornito istruzioni in merito al pagamento del suddetto anticipo, nonché in ordine al recupero in capo al datore di lavoro di eventuali somme indebitamente anticipate (Cfr. Cassa integrazione e assegno ordinario - Pagamento diretto con anticipo del 40% ).
Nel messaggio qui illustrato, l’Istituto, per quanto riguarda specificamente la CIGO, segnala che, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.[2]
Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40%, vanno preventivamente inseriti i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.
Per quanto riguarda la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40%, anche in questo caso, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta del predetto anticipo. In tal caso, completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata. Successivamente all’invio della domanda, è indispensabile l’inserimento del Ticket.[3] Qualora il Ticket non venga associato contestualmente all’invio della domanda, si può procedere anche in una fase successiva.[4]
Una volta inserita, la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.[5]
Nel caso in cui i predetti dati non siano ancora stati inseriti, è anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%.[6] Ciò consente l’immediata protocollazione della domanda di ASO o CIGD, permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione.
Inoltre, finché la domanda risulta in stato “pervenuta”, è possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di ASO o CIGD e della relativa richiesta di anticipo del 40%.[7] A tal fine, la procedura richiede, tra l’altro, di motivare tale scelta.
L’INPS segnala infine, in via generale, che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella “Richiesta Anticipo 40%” non superino il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.
Con l’occasione, ricordiamo che nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020 (par. 8), l’INPS, richiamando la citata circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha rammentato che la presentazione delle domande di CIGO/CIGD/ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.[8]
[1] Articolo 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e s.m.i.
[2] Si veda la schermata riportata al paragrafo 1 dell’allegato 1 al messaggio in esame.
[3] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3 del messaggio in esame.
[4] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3 del messaggio in esame.
[5] Per la procedura relativa all’inserimento dei dati di pagamento, si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.1 del messaggio in esame.
[6] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.2 del messaggio in esame.
[7] Si rinvia alle istruzioni operative riportate nel paragrafo 3.3 del messaggio in esame.
Con il messaggio n. 4271/20, l’INPS ha trasmesso il “Vademecum UniEmens”, redatto nell’ambito del Tavolo Tecnico costituito tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dell’INPS.
Nella sua struttura, il Vademecum inizia dalla schematizzazione del percorso logico che, partendo dal flusso UniEmens, porta alla generazione del DM virtuale.
Il documento si sofferma poi sulle indicazioni operative per la correzione del “DM squadrato”; dedica una sezione alla “gestione degli errori Emens”, che include un elenco delle tipologie di errore più ricorrenti con le relative modalità di correzione.
Sono fornite, inoltre, indicazioni per la variazione di un UniEmens trasmesso e quadrato e, infine, vengono illustrate le funzionalità del “Portale contributivo aziende e intermediari”, che consentono, tra l’altro, di controllare l’eventuale presenza di errori nelle denunce trasmesse e di verificare l’eventuale presenza di note di rettifica.
Come precisato dall’INPS, il documento sarà oggetto di aggiornamenti, revisioni e integrazioni, per mantenerlo sempre attuale e utile per la consultazione.
1 allegato
Vademecum-UniEMens
La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la nota allegata, inviata ad agosto 2020 agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.
La nota si è resa necessaria poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.
La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l'operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell'impresa esecutrice, mediante l'apposito radio-comando.
Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n.81/2008, nella lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante "La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'INL, con la nota di agosto scorso, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo, ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.
Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, si ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell'impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.
Per completezza di informazioni, si segnala che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018, ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l'uso della pompa o dell'autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell'impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell'impresa esecutrice.
Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.
Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.
6 allegati
All 1_INL_cls agosto2020
All 2_Focus_calcestruzzo_documento 2.0
All 3_LC procedura fornitura cls allegato
All 4_procedura fornitura cls allegato LC
All 5_nota 2597 2016 minlav
All 6_CIRC.CNI 315_14.11.18 ANCE-CNI-FOCUS CLS
Si informa che l’Inps, con il messaggio n. 4157/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla tutela prevista, a fronte dell’emergenza Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di particolare fragilità, per i quali l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione della relativa certificazione.
Nel riepilogare la disciplina dettata in materia dall’art. 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020[1] (c.d. decreto Cura Italia), così come modificato dalle relative disposizioni normative sull’emergenza susseguitesi nel tempo, l’Istituto rammenta, in particolare, che il decreto c.d. Agosto (comma 1-bis dell’art. 26 del d.l. n. 104/2020) ha innovato il suddetto articolo 26, disponendo, con l’attuale comma 2, un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela dei lavoratori in esame, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Nella riformulazione di tale comma, il legislatore, inoltre, ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992[2] e, pertanto, per accedere alla suddetta tutela, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Viene, infine, ribadito come, con l’attuale comma 2-bis, per i lavoratori fragili di cui trattasi, è previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
[1] Art. 26 del D.L. n. 18/20 e s.m.i.,
1. Il priodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
[2] Art. 3 della Legge n. 104/1992
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.