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Decontribuzione Sud – Applicabilità a tredicesima mensilità – INPS, messaggio n. 728/21

Con riferimento alla Decontribuzione Sud prevista dal Decreto Agosto per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020[1], l’INPS, con il messaggio n. 728 del 19 febbraio 2020, comunica che, in considerazione di un decreto emesso dal TAR Lazio[2], sono sospesi gli effetti del messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2020, avente ad oggetto, tra l’altro, l’applicabilità dell’esonero alla tredicesima mensilità (cfr. Decontribuzione Sud – INPS, messaggio n. 72/21).

Nello specifico, tale sospensione riguarda il paragrafo 4 del citato messaggio, nella parte in cui stabilisce che “la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero in argomento sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte”.

L’Istituto si riserva, infine, di comunicare con apposito messaggio le decisioni che saranno adottate dal TAR Lazio, in seguito alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 2 marzo 2021.

 

[1] Art. 27 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.

[2] Decreto n. 876/2021 REG.PROV.CAU. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater).

1 allegato

Inps mess_728 pdf  

Legge di bilancio 2021 – Ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 28/21

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178/20).

Si illustrano di seguito quelle di interesse per il settore.

Trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”[1]

Come anticipato nel messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 (Cfr. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 406/21), l’INPS illustra, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, le novità introdotte dalla legge di bilancio  in tema di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e fornisce istruzioni per la corretta gestione delle relative domande.

Si segnala, in particolare, che i suddetti trattamenti trovano applicazione ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 4 gennaio 2021 (anziché al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Ciò in considerazione del fatto che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (cadente di venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021.

Per le restanti indicazioni fornite dall’INPS nella circolare in commento, si rinvia alla tabella di sintesi allegata.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività[2]

E’ stata prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa rispettivamente di 200 e di 50 milioni di euro, la possibilità, per le aziende che  abbiano cessato o cessino l'attività produttiva e qualora sussistano determinate condizioni finalizzate alla gestione del personale in esubero, di accedere, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/18, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/18, e s.m.i.).

L’INPS ricorda che l’erogazione del suddetto trattamento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto.

Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica[3]

E’ stata prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa rispettivamente di 130 e di 100 milioni di euro, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 22-bis del D. Lgs. n. 148/15, che prevedono la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, in deroga ai limiti di durata stabiliti dalla legislazione ordinaria, di richiedere la proroga dell’intervento di CIGS, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali.

La proroga della CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà e di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Per questa specifica fattispecie, l’INPS conferma le istruzioni operative e i codici forniti con il messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.

 

[1] Legge n. 178/20, art. 1 co. 299-305.

[2] Legge n. 178/20, art. 1 co. 278.

COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 406/21

Con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS, nelle more della pubblicazione di una specifica circolare contenente istruzioni più dettagliate, ha fornito le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD) connessi all’emergenza Covid-19, disciplinati dalla legge di bilancio 2021.[1]

Quest’ultima ha previsto che, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, è possibile richiedere la concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD,  di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane.

Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Ristori (art. 12 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle suddette 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Per la prima volta rispetto alla disciplina previgente, l’arco temporale in cui possono collocarsi le predette 12 settimane differisce in base al tipo di intervento richiesto:

  • per i trattamenti di CIGO, nel periodo compreso tra 1° gennaio e 31 marzo 2021;
  • per i trattamenti di ASO e CIGD, nel periodo compreso tra 1° gennaio e 30 giugno 2021.

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dal Decreto Agosto (per il secondo periodo di 9 settimane sulle 18 complessive) e dal Decreto Ristori, la legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo di versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che accedono ai relativi trattamenti di CIGO/ASO/CIGD.

Per espressa disposizione legislativa, i trattamenti di cui sopra si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge di bilancio).

Con il messaggio qui in esame, l’INPS precisa, in primo luogo, che i suddetti trattamenti possono essere richiesti a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore sopra indicato, ossia la data in cui essere considerato alle dipendenze dell’azienda richiedente, l’Istituto ricorda che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e nei casi di assunzione per cambio appalto, si computa anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

L’INPS comunica, altresì, che nel proprio sito internet sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dalla legge di bilancio, che ovviamente non possono riguardare periodi antecedenti al 1° gennaio 2021.

A tal fine, sono state istituite nuove causali, in considerazione del fatto che il nuovo periodo di trattamento previsto dalla citata legge di bilancio è finanziato con risorse appositamente stanziate[2] e che il monitoraggio dei relativi limiti di spesa è affidato all’Istituto.

Nello specifico, i datori di lavoro dovranno trasmettere la domanda di concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CGD utilizzando la nuova causale denominata “COVID 19 L. 178/20”.

L’INPS precisa che l’inoltro delle suddette istanze è possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, dell’autorizzazione relativa alle 6 settimane di trattamenti eventualmente richiesti ai sensi del Decreto Ristori.

Per ulteriori precisazioni in merito alla presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga (CIGD), si rinvia al par. 6 del messaggio in esame.

La legge di bilancio ha confermato la disciplina ordinaria riguardo ai termini di trasmissione delle istanze di cui sopra: le domande di concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD relative all’emergenza Covid-19 devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La medesima legge di bilancio dispone, altresì, che, in sede di prima applicazione, il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. In proposito, l’INPS chiarisce che, in considerazione dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che pertanto, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, resta fissata al 28 febbraio 2021.

L’Istituto ricorda che i termini decadenziali di cui sopra non vanno intesi in senso assoluto, bensì devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo, oggetto della domanda, rispetto al quale è intervenuta la decadenza. Pertanto, qualora la domanda riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo rispetto al quale il termine di invio della domanda medesima risulti scaduto e l’Istituto procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini.

La legge di bilancio, infine, ha confermato la disciplina ordinaria anche riguardo ai termini di trasmissione dei dati di pagamento: nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, devono essere inviati all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

[1] Legge n. 178/20, art. 1, commi 300 e ss.

[2] Legge n. 178/20, art. 1, comma 299.

 1 allegato

Messaggio Inps n. 406 del 29-01-2021

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2020

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di dicembre  2020 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a  1,01500000

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

12/12  x 1,5  (tasso fisso) =  1,5

75% di -0,19512195 [indice dicembre 2020 su indice dicembre 2019x100-100] =  0,000000

TOTALE  =  1,500000

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre 2020 ed il 14 gennaio 2021.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

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