Diventa operativa la maxi deduzione fiscale introdotta dall’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, consistente in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024).
L’agevolazione è, dunque, temporalmente circoscritta al solo anno 2024: la norma, difatti, precisa che il beneficio opera per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Il beneficio fiscale è stato introdotto in attuazione dell’art. 6, comma 1 lett. b), della L. 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) che delega il Governo all’adozione, tra l’altro, di “misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”.
In attuazione di tale principio generale, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni viene, in sostanza, riconosciuta un’agevolazione ai fini della determinazione del reddito imponibile, in termini di deduzione maggiorata del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tali soggetti – al ricorrere delle condizioni previste – potranno beneficiare, per il periodo di imposta 2024, di una maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Maggiorazione che aumenta al 30% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
Il DM del 25 giugno 2024 del MEF – corredato da Relazione Illustrativa – definisce gli elementi essenziali per la fruizione e quantificazione del beneficio fiscale: soggetti beneficiari, condizioni di accesso all’agevolazione, modalità di determinazione dell’incremento occupazionale, modalità di calcolo della maggiorazione.
Per maggiori approfondimenti si rinvia inoltre ad un Dossier predisposto dalla Direzione Politiche Fiscali di ANCE.
Il Ministero del lavoro, sul proprio portale istituzionale, ha informato che il 20 luglio 2023 si è tenuto un tavolo di confronto con il Ministero della Salute, l’INL, l’Inps, l’Inail e le associazioni datoriali e sindacali al fine di gestire l’emergenza caldo.
Il Ministero del lavoro si è inoltre reso disponibile a collaborare alla stesura di un protocollo congiunto con le parti sociali, in cui affrontare i temi dell’organizzazione del lavoro, delle misure e delle buone prassi da adottare per combattere l’emergenza caldo, con la fornitura di DPI ad hoc e supporti anticalore.
Il suddetto Dicastero ha altresì comunicato che è disponibile l’informativa con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate” (cfr. messaggio Inps n. 2729/2023).
Nel dettaglio, tale vademecum raccoglie le analisi sui rischi lavorativi e individua i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.
Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, nel vademecum viene evidenziato quanto segue:
“I lavoratori del settore edile spesso operano all’interno di aree soggette all’effetto dell’isola di calore urbana (ovvero, temperature più elevate nelle aree urbane rispetto a quelle rurali a causa del cemento e dell’asfalto, delle attività umane e della mancanza di vegetazione ombreggiante). Le attività fisicamente impegnative dei lavoratori edili aumentano il loro tasso metabolico e la generazione di calore interno, che alla fine si traduce in un maggiore stress da calore”.
Nel medesimo vademecum, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro ha evidenziato che la valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto legislativo 81 del 2008, Cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c), decreto legislativo n. 81 del 2008).
Pertanto, nell’ambito del PSC potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.
Per quanto non riportato, si rinvia al vademecum allegato.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di aprile 2023 è risultato pari a 118,4 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00626904.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
04/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5
75% di 0,16920474 [indice aprile 2023 su indice dicembre 2022×100-100] = 0,126904
TOTALE = 0,626904
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2023 ed il 14 maggio 2023.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di marzo 2023 è risultato pari a 118,0 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00375000.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
03/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,375
75% di -0,16920474 [indice marzo 2023 su indice dicembre 2022×100-100] = 0,000000
TOTALE = 0,375000
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 marzo 2023 ed il 14 aprile 2023.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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