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Lavoro e previdenza

Conversione del DL proroga termini

Si fa seguito alla comunicazione Ance dell’8 ottobre scorso, per informare che è stata pubblicata nella G.U. n. 300 del 3/12/2020 la L. n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L n. 125/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 4 dicembre scorso.

In via preliminare, si segnala, per quanto di interesse, la modifica del primo periodo del numero 32 dell’Allegato 1, volta a prorogare fino al 31 gennaio 2021 e,  comunque fino  al termine dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di “smart working” di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del  D.L. n 34/2020, convertito, con modificazioni,  dalla L. n. 77/2020.

Pertanto, sino a tale data, sarà prorogato il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Prevista, inoltre, con l’inserimento dell’art. 3-bis “Proroga  degli  effetti  di  atti  amministrativi  in scadenza”, al comma 1, la modifica dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020.

In particolare è stato sostituito il termine del 31  luglio  2020 con "la data  della  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" ed è stato previsto che  “Tutti i certificati, attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  di  cui  al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e  sono  soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Al successivo comma 2 è stato, inoltre, stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del DL, n. 76/2020, convertito,  con  modificazioni, dalla L. n. 120/2020,  le  previsioni  suddette non si applicano ai  documenti  unici  di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno  2015,  che  continuano  ad  essere assoggettati alla disciplina ordinaria di  cui  al  medesimo  decreto ministeriale”.

Al comma 3 è stato, altresì, previsto che i permessi di soggiorno e i titoli richiamati ai commi 2-quater e 2-quinquies del citato art. 103, relativi al Testo Unico sull’immigrazione, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza, avente, come predetto, scadenza al 31 gennaio 2021.

Si tratta dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e, in particolare, dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, per motivi familiari, per studio/tirocinio, per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (cfr. artt. 22, 39-bis e 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998).

Risultano parimenti prorogati anche specifici termini relativi, in particolare, per quanto di interesse, alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5,  comma 7, del d.lgs. n. 286/98, rilasciate dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del d.lgs. n. 286/98, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 

Confermata, inoltre, la vigenza dell’ articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recanti rispettivamente disposizioni  straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

Nessuna modifica è stata apportata all’articolo 4 che ha  modificato l’allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS e all’articolo 5 in cui era stato previsto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.

Si segnala, infine, per completezza di informazione, che, con riferimento alla piattaforma unica nazionale del sistema di allerta Covid (di cui è parte la APP  “IMMUNI”), di cui all’art. 6 del D.L. n. 28/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 70/20, l’art. 2 comma 1-bis del provvedimento qui in esame introduce la seguente disposizione: “Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell’efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Pubblicazione in GU del DL Ristori Quater – Disposizioni in materia di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il D.L. n. 157/20 è in vigore dal 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, disposta dall'art. 2 per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (comma 1);
  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019 (comma 2);
  • a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi (comma 3, di cui si riporta il contenuto per completezza di informazione):
  1. soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni "rosse" o "arancioni" (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020);
  3. soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/20 (Decreto Ristori Bis), ovvero che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni "rosse" (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020).

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Un'altra disposizione di interesse è contenuta nell'art. 13 del decreto in esame, che introduce una novità in materia di "Cassa Covid", disponendo che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Agosto[1] siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020[2] (nel limite di 35,1 milioni di euro[3]).

Si ricorda che, in precedenza, i suddetti trattamenti disciplinati dal Decreto Agosto erano riconosciuti ai lavoratori in organico alla data del 13 luglio 2020 (come indicato dall'INPS nella circolare n. 115/20; (Cfr. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 115/2020).

Si ricorda, altresì, che, con analoga disposizione introdotta dal Decreto Ristori Bis[4], è già previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Ristori[5] siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla medesima data del 9 novembre 2020 (cfr. Pubblicazione in GU del DL Ristori Bis – Disposizioni in materia di lavoro).

Con l'art. 13 sopra illustrato, pertanto, il Legislatore ha uniformato la platea di lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di Cassa Covid disciplinati, rispettivamente, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.

[1] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.

[2] Data di entrata in vigore del Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/20).

[3] Ripartito in 24,9 milioni di euro per trattamenti di CIGO e ASO e 10,2 milioni di euro per trattamenti di CIGD.

[4] Art. 12 commi 2 e 3 del D.L. n. 149/20.

[5] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del D.L. n. 137/20.

Bando ISI 2020: pubblicazione

Si comunica, per un’immediata informativa, che è stato pubblicato, sul sito dell’INAIL, il Bando ISI 2020, in attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Di seguito le quattro tipologie di progetto finanziabili:

Covid-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 4484/20

L'INPS, con il messaggio n. 4484/20, ha chiarito che il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, relativi a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di novembre, è fissato al 31 dicembre 2020.

Infatti, l’art. 12 comma 5 del D.L. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori) conferma la disciplina inerente i termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza Covid-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La seconda parte del citato comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 137/20. Tale termine si colloca alla data del 30 novembre 2020 (dal momento che il Decreto Ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020), per cui la predetta disposizione non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze.

Pertanto, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza Covid-19, relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

Con il messaggio qui illustrato, inoltre, l’INPS anticipa l’imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal D.L. n. 137/20 e dal D.L. n. 149/20.

1 allegato

Messaggio numero 4484 del 27-11-2020

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