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DL n. 104/20 - Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

L’Inps, con la circolare n. 105/2020, ha fornito primi chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020[1], c.d. Decreto Agosto (cfr. comunicazione Decreto Agosto: prima nota di commento).

Beneficiari

L’esonero spetta, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021, a tutti i datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo), anche non imprenditori, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge. 

Al beneficio possono accedere i datori di lavoro che:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza COVID-19 (artt. da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/20);
  • che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del d.l. n. 18/20, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono aver richiesto i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del predetto d.l. n. 104/2020, in ragione del regime di alternatività tra tali misure.

Pertanto, sarà possibile accedere al benefico in esame - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18/20 - per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104/20) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio 2020.  La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 

Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Importo dell’esonero

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’ammontare del beneficio prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, poiché la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale. 

Contribuzioni escluse dall’esonero

Si rammenta, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt.  da 26 a 29 del d.lgs. n. 148/2015;
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato all’osservanza di specifiche condizioni, in particolare al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ovvero a:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai sensi del decreto-legge n. 104/20, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve inoltre attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del medesimo decreto, pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del predetto articolo 1 del d.l. n. 104/2020.

L’agevolazione in esame, inoltre, è rivolta ad una specifica platea di destinatari e, pertanto, si configura quale misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea (art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. 

Coordinamento del beneficio con altre misure

Il beneficio contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Considerato che il beneficio consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la cumulabilità con altri regimi agevolati è ammessa unicamente laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Si ribadisce, altresì, quanto sopra richiamato in ordine al regime di alternatività tra l’esonero contributivo di cui trattasi ed i nuovi trattamenti di cassa integrazione o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del d.l. n. 104/2020.

Si evidenzia, infine, che la normativa non preclude la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta del beneficio in esame, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa prevista dal citato decreto-legge n. 18/20.

Per quanto ivi non riportato, si rimanda alla circolare in oggetto e si fa riserva di ulteriori comunicazioni a seguito del messaggio che sarà emanato dall’Inps recante le istruzioni per la fruizione del beneficio in esame, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.


[1] Art. 3 del decreto-legge n. 104/2020 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che  non richiedono trattamenti di cassa integrazione”  1. In via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1  del presente decreto e che abbiano già fruito,  nei  mesi  di  maggio  e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal  versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei  limiti  del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei  predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL,  riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto  anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi  del  predetto  decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.  2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia  retroattiva  e  l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai  sensi  dell'articolo 1.   4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale dovuta. 5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai  sensi della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea recante un «Quadro temporaneo per le  misure di aiuto di  Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei limiti  ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è  subordinata, ai  sensi  dell'articolo 108,  paragrafo 3, del  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.  6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2020– Inps - Indicazioni operative

A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 4 agosto 2020, l’Inps, con la circolare n. 110/20, ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/95 e s.m.i., che, anche  per l’anno 2020, è stato confermato nella misura dell’11,50%.

La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.

L’agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale né in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. Non trova, inoltre, applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Non spetta altresì  per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020).

Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola, e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti le istanze di  riduzione contributiva dovranno  essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid - Edil”, presente nella sezione “comunicazioni online” funzionalità “invio nuova comunicazione” del portale informatico dell’Istituto.

Le istanze, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, verranno definite entro il giorno successivo alla loro presentazione. In caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.

Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio - dicembre 2020.  

A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre  la riduzione nel flusso UniEmens, utilizzando i codici causale:

L 206, per gli importi correnti, nell’elemento –AltreACredito - di –DatiRetributivi-;

L207, per il recupero degli arretrati, nell’elemento –AltrePartiteACredito - di -DenunciaAziendale-

Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l’istanza attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento. In questo caso, i datori di lavoro autorizzati, con codice 7N attribuito all’ultimo mese in cui la matricola era attiva,  per fruire del beneficio spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso, non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, mentre sarà valorizzato l’elemento -TipoLavStat- con il codice NFOR per gli operai non più in carico presso l’azienda.

La nota conclude ricordando che il beneficio potrà  essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di agosto 2020

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di agosto 2020 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a  1,01000000

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

8/12  x 1,5  (tasso fisso) =  1

75% di 0,00000000 [indice agosto 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] =  0,000000

TOTALE  =  1,00000

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto  2020 ed il 14 settembre 2020.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

alltfragosto2020

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2020

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di luglio 2020 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a  1,00875000

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

7/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,875

75% di -0,19512195 [indice luglio 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] =  0,000000

TOTALE  =  0,875000

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio  2020 ed il 14 agosto 2020.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

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