Con il messaggio n. 72 del 11 gennaio 2021, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud, introdotto dal Decreto Agosto per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020 (art. 27 co. 1 del D.L. n. 104/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20).[1]
Per quanto di interesse, il chiarimento più rilevante riguarda la tredicesima mensilità: in considerazione dell’espresso riferimento contenuto nel citato art. 27 ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), quest’ultimo è applicabile anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma solo con riferimento ai tre ratei maturati nel predetto periodo.
I datori di lavoro, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante; la differenza, relativa ai ratei dei mesi da gennaio a settembre 2020, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.
A tal fine, con riferimento al flusso Uniemens, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito” dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:
Un ulteriore chiarimento riguarda le condizioni di spettanza della Decontribuzione Sud nel caso di somministrazione di lavoro.
In via preliminare, l’INPS ricorda che l’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.[2]
L’Istituto ricorda, altresì, che, nell’ambito della somministrazione di lavoro, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione; quest’ultima riveste dunque la qualifica formale di datore di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.
Per quanto sopra, l’INPS conclude che l’esonero qui considerato non può essere riconosciuto qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle Regioni sopra indicate, sia formalmente “incardinato” presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da queste. Ciò in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della Decontribuzione Sud, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non quella dell’utilizzatore.
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Fermo restando quanto sopra, si segnala, per completezza di informazione, che la legge di bilancio 2021 ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029, prevedendo un decalage dell’importo dopo i primi cinque anni (legge n. 178/20, art. 1, commi 161-169).
La misura dell’esonero contributivo, infatti, resta pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi al 20% negli anni 2026-2027 e al 10% negli anni 2028-2029.
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C/2020/1863 e s.m.i.
Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
[1] Si ricorda che caratteristiche e condizioni di spettanza di questo esonero contributivo sono state illustrate dall’INPS con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020.
[2] Nella citata circolare n. 122/20, l’INPS precisa che per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
1 allegato
Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi nel flusso Uniemens in relazione all’esonero previsto dall'art.3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 . Successivamente, con il messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020, a seguito delle richieste pervenute sono state fornite ulteriori precisazioni che con l'ulteriore messaggio n.4781 del 27.12.20 (allegato) sono state ribadite ed integrate prevedendo che :
a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
d) l’importo dell’esonero;
in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;
Alla luce del DPCM 3 dicembre 2020, emanato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, e delle relative novità introdotte dagli ultimi provvedimenti normativi in materia lavoristica, si fornisce, in allegato, un aggiornamento della Guida operativa in materia di lavoro, alla data del 17 dicembre 2020.
Gli approfondimenti, corredati dai link ai principali documenti di riferimento, attengono i seguenti temi:
Si evidenzia che, in allegato alla Guida operativa, si forniscono, ad utilità delle imprese edili, uno specifico prospetto per la gestione del rapporto di lavoro in caso di quarantena del lavoratore e altre casistiche derivanti dall’attuale situazione emergenziale, nonché uno schema di sintesi sulle previsioni contemplate dal richiamato DPCM e dal relativo Allegato 20, inerenti al rientro in Italia da paesi esteri (in particolare nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021), comprensivo del modulo di autodichiarazione e del quadro sintetico della normativa di riferimento predisposto dal Ministero degli Esteri.
ll Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti la circolare n. 15350/117/2/1 del 5 dicembre 2020, con la quale fornisce indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo (cfr. documento Ance del 4 dicembre dal titolo “COVID - 19: DL 2 dicembre e DPCM 3 dicembre – ulteriori misure urgenti”).
Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020). L’articolo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a cinquanta giorni. É sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato al 15 gennaio 2021.
Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)
Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge n.158/2020 detta una normativa specifica in materia. In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.
Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.
Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo.
La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Si richiama, inoltre l’attenzione, sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.
La circolare si sofferma poi su:
Per quanto riguarda le modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli ingressi in Italia dall’estero, si rimanda al documento Ance del 10 dicembre dal titolo “DPCM 3 DICEMBRE – DISPOSIZIONI SUGLI INGRESSI IN ITALIA DALL’ESTERO”.
Il capo di Gabinetto sottolinea, infine, l’importanza di programmare controlli, specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale.
Andranno altresì sensibilizzati tutti gli attori della sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno.
Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del nuovo D.P.C.M.
1 allegato