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COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 3729/20

Con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle istanze di CIGO/CIGD/ASO e dei dati per il pagamento diretto.

Si ricorda che tale proroga, disposta dal D.L. n. 125/20, riguarda i termini precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 dall’art. 1 commi 9 e 10 del D.L. n. 104/20 (cfr. comunicazione ANCE 8 ottobre 2020).

L’INPS conferma che le istanze di CIGO/CIGD/ASO e i dati utili per il pagamento diretto inviati dalle aziende oltre le suddette scadenze saranno considerate utilmente trasmesse, purché presentate entro il 31 ottobre 2020.

Inoltre, in considerazione del susseguirsi di disposizioni che hanno modificato nel tempo i termini decadenziali di cui trattasi, l’Istituto fornisce un prospetto riepilogativo delle scadenze che sono state prorogate al 31 ottobre 2020, nonché delle scadenze a regime (cfr. allegato 1 del messaggio qui illustrato, al quale si rinvia).

Con l’occasione, l’INPS precisa che, per quanto riguarda i termini di decadenza relativi alla trasmissione dei dati per il pagamento diretto, deve ritenersi valida, quale data di notifica, quella di invio della PEC relativa all’autorizzazione. Pertanto, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate ad aziende e consulenti dalle strutture territoriali dell’Istituto anteriormente alla pubblicazione del messaggio qui in esame.

Con lo stesso messaggio, l’Istituto fornisce altresì precisazioni sull’invio delle domande relative al secondo periodo di 9 settimane di CIGO/CIGD/ASO, già oggetto del precedente messaggio n. 3525/20 (cfr. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 3525/20).

La precisazione si riferisce alla disposizione del D.L. n. 104/20 secondo cui le ulteriori 9 settimane (delle 18 complessive) “sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato” (art. 1 comma 2).

In proposito, l’Istituto segnala che la trasmissione delle domande relative alle predette ulteriori  9 settimane (che riguardano, in via generale, periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020) è già possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione relativa alle prime 9 settimane da parte delle strutture territoriali dell’INPS medesimo. Il rispetto di quest’ultimo requisito sarà, infatti, verificato dall’Istituto in sede di istruttoria delle domande.

2 allegati

Messaggio Inps n 3729 del 15-10-2020
Allegato n 1Messaggio n3729_del_15-10-2020

Tutela previdenziale della malattia – Istruzioni Inps

L’Inps, con il messaggio n. 3653/2020, ha fornito ulteriori istruzioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020[1] e s.m.i., in relazione alle casistiche riportate di seguito.

L’Istituto ha precisato, in primo luogo, che lquarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (cfr. art. 26, commi 1 e 2) non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività tutelate dal legislatore con equiparazione, ai fini del trattamento economico, di tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Ne deriva che nei casi richiamati non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera qualora il lavoratore continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agilepoiché non si determina la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Nell’ipotesi di malattia conclamata (cfr. art. 26, comma 6), invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione

previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

In secondo luogo, viene evidenziato che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della quarantena ai sensi del citato art. 26, comma 1, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. (cfr. art. 19, d.l. n. 104/20 e § 10 della circolare Inps n. 115/20 (v. COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 115/2020).

Si precisa, inoltre, che in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, gli stessi non siano tutelati dal comma 1 dell’art. 26, poiché, in base alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la tutela si ritiene ammessa solo in conseguenza di un provvedimento proveniente dalle autorità sanitarie italiane.

Infine, alla luce del principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia (cfr. art. 3, comma 7, d.lgs. n. 148/2015 e messaggio Inps n. 1822/2020 (v. INPS - Messaggio n. 1822/20 - Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali), si chiarisce che nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, stante la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.

 

[1] D.L. n. 18/2020, Art. 26  Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1.  Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

2.  Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. (132)

3.  Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

4.  Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5.  In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 

6.  Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7.  Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 3525/20

Facendo seguito al ns. comunicazione precedente e alla circolare n. 115/20 (illustrate rispettivamente con comunicazioni  del 1° settembre e del 5 ottobre u.s.), aventi a oggetto le novità introdotte dal D.L. n. 104/20 in materia di ammortizzatori sociali COVID-19, con l’allegato messaggio n. 3525/20 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di CIGO, CIGD e ASO con causale “COVID-19 con fatturato”, relative al secondo periodo di 9 settimane previsto e disciplinato dal D.L. citato.

Si ricorda che il D.L. 104/20 ha rideterminato in 18 settimane complessive (9+9), ricomprese nell’arco temporale dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, la durata massima dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che possono essere richiesti dai datori di lavoro nel secondo semestre 2020.

Il secondo periodo di 9 settimane (delle 18 complessive) può essere richiesto soltanto dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane e purché quest’ultimo sia integralmente decorso. Pertanto, le domande di concessione delle seconde 9 settimane riguarderanno periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e, ovviamente, non successivi al 31 dicembre 2020.

Per tali domande è stata introdotta una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”. Si ricorda infatti che, con specifico riferimento a questo secondo periodo di 9 settimane, il D.L. 104/20 ha introdotto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, dovuto se e nella misura in cui il fatturato del primo semestre 2020 abbia subito una riduzione rispetto a quello del primo semestre 2019.

A tal fine, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio qui illustrato, all’interno della domanda di accesso al trattamento è contenuta la dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro deve rendere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nello specifico, l’azienda deve dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni (alternative tra loro):

  • non avere subito un calo di fatturato;
  • aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
  • aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
  • aver avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

L’INPS, ricorrendone i presupposti, autorizza il trattamento richiesto e, sulla base della suddetta dichiarazione di responsabilità, stabilisce se e in quale misura sia dovuto il contributo addizionale. In proposito, si ricorda che

  • in assenza di calo di fatturato, il contributo addizionale è dovuto nella misura del 18%;
  • in presenza di un calo di fatturato inferiore al 20%, il contributo addizionale è dovuto nella misura del 9%;
  • in presenza di un calo di fatturato pari o superiore al 20%, il contributo addizionale non è dovuto;
  • qualora l’attività di impresa sia stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019, il contributo addizionale non è dovuto. Nella circolare  n. 115/20 l’INPS ha precisato che, a tal fine, si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio,  riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Si ricorda, altresì, che,  come chiarito dall’INPS nella citata circolare, l’eventuale riduzione del fatturato va attestata secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo del contributo addizionale, se e nella misura in cui sia dovuto, è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Come di consueto, l’istanza di accesso al trattamento va inviata esclusivamente per via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei Servizi online disponibili per la tipologie di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” e quindi alla voce “CIG e fondi di solidarietà”.

In base al trattamento da richiedere, a partire da quest’ultima voce il percorso è il seguente:

  • CIGO: si va alla voce “CIG Ordinaria” e si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale “COVID 19 con fatturato”;
  • CIGD: si va alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;
  • FONDI: si va alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “Invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID 19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra nella domanda, dove si sceglie dal menu a tendina la causale “COVID 19 con fatturato”

1 allegato

Messaggio numero 3525 del 01-10-2020

COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 115/2020

E’ stata pubblicata, lo scorso 30 settembre, l’allegata circolare n. 115/2020 dell’INPS con la quale sono state illustrate le novità apportate dal D.L n. 104/2020, c.d. decreto di Agosto, in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Facendo seguito alla ns.comunicazione precedente (cfr. Inps prime indicazioni sulla gestione dei trattamenti Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in Deroga -) e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha illustrato le innovazioni introdotte dal decreto e ha fornito istruzioni operative sulla gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e s.m.i..

Nella Circolare, si riportano di seguito due importanti chiarimenti forniti dall’Istituto, in merito al fatto che:

  • la nuova normativa trova applicazione con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 13 luglio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande di sostegno al reddito per Covid, fissato al 30 settembre, è stato differito al 31 ottobre.

1 allegato

Circolare numero 115 del 30-09-2020

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