Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi di varie disposizioni dei Decreti Ristori, tra cui, per quanto di interesse, l’art. 2 del D.L. n. 157/20 (Decreto Ristori Quater), ora art. 13-quater del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20 (cfr. comunicazioni Ance del 2 dicembre 2020 e del 23 dicembre 2020).[1]
Si ricorda che il citato art. 2 ha disposto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 per determinati soggetti, tra i quali, per quanto di interesse, i seguenti:
Si ricorda altresì che, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, l’INPS ha fornito indicazioni sulla suddetta sospensione (cfr. comunicazione Ance del 15 dicembre 2020).
Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto rende note le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi successivi. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio della rateazione.
Come già precisato dall’Istituto nella citata circolare n. 145/20, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricadeva nel periodo oggetto di sospensione (dicembre 2020), devono essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.
Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, in capo ai soggetti che si sono avvalsi della suddetta sospensione contributiva, l’insussistenza dei requisiti di legge riguardanti ricavi e riduzione del fatturato, il provvedimento di sospensione non sarà riconosciuto e sarà applicato il regime sanzionatorio ordinario di cui all’art. 116 della legge n. 388/00.
Dal punto di vista operativo, le aziende con dipendenti provvederanno al pagamento dei contributi sospesi, inclusa la quota a carico dei lavoratori, tramite modello F24, compilando la sezione “INPS” con le modalità indicate nell’esempio di seguito riportato, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice attribuito alla sospensione contributiva utilizzato nelle denunce Uniemens[2]:
Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS / Codice INPS / Filiale azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importo versato |
DSOS |
PPNNNNNCCCN9XX |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
Per il versamento delle rate sospese in scadenza nel mese di dicembre 2020 (per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto), da effettuare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, va utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
Per le istruzioni operative relative ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, si rinvia al par. 2.2 del messaggio in commento.
[1] Le ulteriori disposizioni di legge oggetto del messaggio qui illustrato sono l’art. 13 del D.L. n. 137/20 e l’art. 11 del D.L. n. 149/20 (ora art. 13-bis del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20), relative a sospensioni contributive in favore di soggetti appartenenti ai settori interessati dalle chiusure e limitazioni disposte dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
[2] Codice N975 per i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 sopra citato; codice N976 per i soggetti di cui al comma 2.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2021 è risultato pari a 102,9 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00564883
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
75% di -0,58651026 [indice gennaio 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 0,439883
TOTALE = 0,564883
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2021 ed il 14 febbraio 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS illustra l’esonero contributivo, previsto dall’art. 1 commi 306-308 della legge n. 178/20, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla legge medesima.[1]
La norma citata dispone al comma 306 che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 300 del medesimo articolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20[2] (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’INPS evidenzia il regime di alternatività tra le due misure disciplinate dalla legge di bilancio (trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ed esonero contributivo), con riferimento alla medesima unità produttiva.
L’Istituto segnala, inoltre, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
Tra l’altro, l’Istituto compie un’approfondita disamina della cumulabilità di tale esonero con altre misure agevolative previste dall’ordinamento. In proposito, si segnala in particolare che l’applicazione del suddetto esonero contributivo, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione dell’esonero medesimo.
Le indicazioni contenute nella suddetta circolare sono riportate nella tabella allegata, alla quale si rinvia.
Si segnala infine che l’INPS, nel ricordare che l’applicazione dell’esonero contributivo qui considerato è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, rinvia ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all’esito di tale autorizzazione, le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero stesso.
[1] Si ricorda che, con riferimento all’analogo esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori (art. 12 commi 14-16 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), l’INPS ha emanato la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021; cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2021.
[2] Per l’esonero contributivo di cui all’art. 3 del Decreto Agosto, cfr. da ultimo comunicazione Ance del 23 dicembre 2020.
2 allegati
Con la precedente news del 1° dicembre 2020, dal titolo “ Bando ISI 2020: pubblicazione”, veniva data notizia della pubblicazione, sul sito dell’INAIL, del Bando ISI 2020, rivolto alle imprese che vogliono realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
Le imprese, a partire dal 1 giugno e fino al 15 luglio 2021 (entro le ore 18), avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di finanziamento, con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
Il calendario delle scadenze, pubblicato il 24 febbraio dall’Istituto, è riportato di seguito:
Calendario scadenze Isi 2020 |
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Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda |
1 giugno 2021 |
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda |
15 luglio 2021 entro le ore 18:00 |
Download codici identificativi |
Dal 20 luglio 2021 |
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico |
Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche |
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori |
Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico |
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda) |
Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici |
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi |
Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori. |
Si ricorda che sono finanziabili quattro tipologie di progetto:
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.