E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28/10/2020 il D.L. n. 137/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” c.d. “DL Ristori”, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia da oggi, 29 ottobre 2020.
Si segnalano per quanto di interesse le seguenti disposizioni in materia di lavoro.
Art. 12) Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID possono richiedere i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale COVID 19 (di cui agli articoli da 19 a 22 – quinquies del D.L. n. 18/20) per una durata massima di 6 settimane.
Eventuali periodi di trattamenti precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/20, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle suddette 6 settimane.
Le sei settimane previste dal decreto in esame sono riconosciute ai datori di lavoro rientranti in una delle seguenti due categorie:
Per queste 6 settimane è previsto il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo addizionale[1], determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari a:
Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
La domanda[2] di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD qui illustrati deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. in esame (quindi entro il 30 novembre 2020).
Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono differiti al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. in esame, se tale ultima data è posteriore rispetto ai medesimi termini. In via generale, decorsi inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il D.L. in esame dispone, altresì, che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
Le sei settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previste dal D.L. in esame sono concesse nel rispetto di un limite massimo di spesa (pari a 1.634,6 milioni di euro, di cui 1.161,3 milioni di euro per CIGO), il cui monitoraggio è affidato all’INPS. Pertanto, qualora da tale monitoraggio emerga che il predetto limite è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
E’ stata, inoltre, prorogata la sospensione, fino al 31 gennaio 2021, delle procedure di cui agli articoli 4[3], 5[4] e 24[5] della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Resta, altresì, preclusa fino alla suddetta data, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604[6], nonché le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
Al riguardo si rileva però che, rispetto a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 104/2020, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 126/2020, il divieto di licenziamento per i datori di lavoro è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20[8], previsto per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, è riconosciuto per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
D’altra parte, i datori di lavoro che abbiano già richiesto l’esonero ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 104/20 possono rinunciare allo stesso per la frazione richiesta e non goduta e contestualmente presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal D.L. in esame.
Il suddetto esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni relative all’esonero medesimo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 18) Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Prevista l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2. A tal proposito è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 30.000.000.
Art. 22) Scuole e misure per la famiglia
Con la modifica del comma 1 dell’art. 21-bis del D.L. n. 104/20, è stato riconosciuto il diritto al lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni sedici (e non più di anni 14), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. Tale diritto è stato esteso anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
La possibilità di astenersi dal lavoro, fruendo dei congedi di cui al comma 4 dell’art. 21-bis, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è stata estesa anche al caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[1] Il contributo addizionale si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
[2] Nella domanda deve essere inclusa l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, avente a oggetto la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato. Ciò ai fini della determinazione, da parte dell’INPS, dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati, ai fini delle quali INPS e Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
[6] Norme sui licenziamenti individuali
[7] NASPI
[8] Cfr. comunicazione Ance del 1 ottobre 2020.
’Inail, con l’allegata circolare n. 36 del 19 ottobre scorso, ha fornito indicazioni in merito alla disposizione introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” che, nel modificare il Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, ha introdotto importanti “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale”.
E’ stato previsto, in particolare, al comma 4, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali per identificare i cittadini che accedono ai servizi in rete[1] e per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi.
L’Istituto ha ricordato che, al fine di favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, l’articolo 64, comma 2-bis, del D.Lgs n. 82/2005, ha istituito il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), l’articolo 66 ha regolamentato la carta d’identità elettronica (CIE)[2] e la carta nazionale dei servizi (CNS)[3] e l’articolo 64, comma 3-bis, ha previsto che la transizione verso le identità digitali dei suddetti servizi dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2021.
Da tale data, infatti, le pubbliche amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021[4]. A tal fine, l’Inail ha messo in atto un piano per l’attuazione graduale delle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi in rete.
In particolare, per la transizione verso l’uso esclusivo di SPID, CIE e CNS, sono state previste diverse fasi in base alla categoria di utenti, come indicate nell’allegato n. 1 della circolare.
La prima fase, decorrente dal 1° dicembre 2020, riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla L. n. 1528/2001, gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell’Inail, ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 129/1979 e i soggetti registrati nei seguenti gruppi/profili:
Tali utenti e i loro delegati, compresi i Patronati zonali delegati dai Patronati nazionali, dal 1° dicembre 2020, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Istituto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Tale obbligo riguarda sia i nuovi utenti che i soggetti già in possesso delle credenziali Inail.
Per le restanti categorie di utenti, l’accesso ai servizi in rete dell’Inail continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso.
L’Istituto ha chiarito, inoltre, con riguardo ai consulenti del lavoro, che in virtù della convenzione siglata il 20 dicembre 2018 con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, è stato attivato lo scambio in cooperazione applicativa delle informazioni relative agli iscritti agli albi provinciali.
Nella seconda fase, decorrente dal 28 febbraio 2020, l’Inail non rilascerà più le credenziali di accesso e, pertanto, per i soggetti già registrati e non appartenenti alle categorie indicate nella fase 1, rimarranno valide le credenziali precedentemente rilasciate fino a nuova data stabilita da Inail e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2021, come previsto dalle disposizioni di legge.
La terza fase, programmata dal 1° marzo 2021, riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato.
L’Istituto si è inoltre riservato la possibilità di individuare, nel mese di maggio 2021, una o più ulteriori fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti.
Al termine delle fasi di transizione, dal 1° ottobre 2021 sarà operativo esclusivamente l’accesso con SPID, CIE e CNS per tutti gli utenti.
L’Istituto ha, infine, comunicato che è possibile rivolgersi al Contact center Inail, al numero 06.6001, o al servizio online “Inail risponde” disponibile nella sezione “Supporto” del portale www.inail.it, per eventuali richieste di assistenza.
1 allegato
L'Inps, con l'allegato messaggio n. 3743 del 16 ottobre 2020, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2020, alcuni nuovi codici contratto da inserire della sezione del flusso di denuncia Uniemens, e ha ricordato che il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha definito, con l'art. 16-quater[1], il codice alfanumerico unico per l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che, nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche[2], dal prossimo aggiornamento dell'Allegato tecnico Uniemens, l'elenco dei contratti riferiti alla sezione verrà inserito in un apposito documento, accessibile sul sito internet dell'Istituto al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi", "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private".
Tale elenco conterrà, per ogni attualmente assegnato dall'Inps, anche il corrispondente "macro-settore" e "codice" associati al contratto nell'archivio nazionale detenuto dal CNEL. In tal modo sarà possibile identificare con maggior esattezza il contratto collettivo depositato presso il CNEL codificato su Uniemens e analizzare i dati sui contratti anche in base alla classificazione degli stessi nel medesimo archivio.
[1] Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.
[2] Sul quale l'Istituto fornirà tempestiva comunicazione con successivo apposito messaggio.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2020 è risultato pari a 101,9 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,01125000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
75% di -0,58536585 [indice settembre 2020 su indice dicembre 2019x100-100] = 0,000000
TOTALE = 1,125000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2020 ed il 14 ottobre 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato