L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2020 è risultato pari a 102,4 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00750000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75
75% di -0,09756098 [indice giugno 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 0,750000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2020 ed il 14 luglio 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
In riferimento al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che, a seguito delle rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, è stato emanato in data 4 agosto (registrato alla Corte dei Conti il 30 agosto 2020), l’allegato Decreto direttoriale che conferma, per il presente anno, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell'11,50%.
Nel far riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l’Inps fornirà al riguardo, si ricorda che la misura agevolativa in questione, per effetto della legge di Bilancio 2019, non trova più applicazione sul calcolo del premio Inail.
Con riferimento a quanto stabilito con l'accordo 18 luglio 2018, si unisce la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, da applicare dal 1° settembre 2020.
Si uniscono, inoltre, i minimi di retribuzione per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti.
3 allegati
tabella minimi settembre 2020
tabelle retributive apprendistato_ Impiegati
tabelle retributive apprendistato_ Operai
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 222/2020 il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ossia dall'8 settembre 2020.
Il decreto ha previsto la proroga, fino al 7 ottobre prossimo, delle misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, e delle misure e delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.
In particolare, al comma 3 è stato stabilito che l’articolo 1, commi 1 e 2 dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020[1] non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. Si tratta, tra gli altri, degli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria, degli ingressi in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, degli ingressi dei cittadini e ai residenti degli Stati e dei territori di cui agli elenchi A,B,C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso per comprovati motivi di lavoro, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro, al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze di lavoro di durata non superiore a 120 ore, etc…
Al comma 4 sono state, invece, previste alcune modifiche all'art. 1, comma 6, lettera r), primo periodo del Dpcm 7 agosto. E’ stato, infatti, specificato che, ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21.
E’ stata, altresì, inserita, tra le ipotesi per le quali non sono vietati gli spostamenti da e per gli stati di cui all’elenco E dell’allegato 20, quelle dell’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.
Sono stati, inoltre, sostituiti alcuni allegati tra i quali, l’allegato 15 (allegato A) recante Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico e l’allegato 20 (allegato C) relativo agli “Spostamenti da e per l’estero”.
Nell’allegato 15, in particolare, sono state integrate le misure riguardanti i servizi non di linea.
E’ stato specificato che, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità.
Tra le disposizioni contenute nel DPCM 7 agosto, che risultano prorogate fino al 7 ottobre prossimo, si riportano, per quanto di interesse, le seguenti:
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al DPCM 7 agosto e 7 settembre 2020.
[1] alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco il tampone risultato negativo (effettuato nelle 72 ore precedenti), oppure di sottoporsi al tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine entro 48 dall’ingresso nel territorio nazionale.