A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 104/20, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 3131/20, ha fornito le prime indicazioni amministrative in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare le nuove disposizioni normative, riguardanti i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, consentono ai datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e all’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 2020.
Il decreto legge in parola, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, fino a 18 settimane complessive, azzerando il conteggio di quelle richieste ai sensi del D.L. n. 18/20 e del D.L. n. 34/20 e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020.
Il nuovo criterio di calcolo prevede che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamento previsto dal D.L. n. 104/20.
Per quanto previsto dall’articolo 1 del c.d. decreto di agosto, il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga e dell’assegno ordinario richiedibili nel secondo semestre 2020 e fino al termine del corrente anno, sono riconosciuti ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 per una durata massima di nove settimane, decorrenti dal 13 luglio 2020.
Tali periodi possono essere incrementati di ulteriori nove settimane, sempre fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui ai datori di lavoro sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e sia integralmente decorso detto periodo.
Fermo restando il meccanismo dell’invio di due domande distinte, per chiedere l’intervento di sostegno al reddito per il primo periodo di nove settimane non sono previste specifiche condizioni; il ricorso alle ulteriori nove settimane sarà invece condizionato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.
Tale verifica, operata dall’Inps e dalla Agenzai delle Entrate, che riguarderà il confronto del fatturato tra il primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, potrà comportare nei confronti dell’azienda richiedente l’obbligo del versamento di un contributo addizionale determinato con le seguenti modalità:
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale sarà necessario, pertanto, corredare la domanda di richiesta del relativo trattamento integrativo con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia autocertificata la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale dovrà essere corrisposto nella misura massima del 18%, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per le richieste inerenti le prime nove settimane, o il minor periodo a seguito dello scomputo dei periodi già richiesti o autorizzati e decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro devono continuare ad utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”. Le Sedi territoriali dell’Inps, nel caso di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore alle nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina, dovranno rideterminare il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
Per l’invio delle domande relative alle ulteriori nove settimane condizionate dalla verifica del fatturato, l’Inps comunica che saranno fornite con un successivo messaggio le istruzioni operative, fermo restando che potranno essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.
In relazione ai termini per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, queste devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In fase di prima applicazione, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è differita al 30 settembre 2020.
Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020 possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Per le scadenze decorrenti dal 1° settembre 2020 non è, invece, prevista l’applicazione di alcun differimento.
1 allegato
È stato pubblicato sulla G.U. n. 203 del 14 agosto, supplemento ordinario n. 30, il decreto legge 14 agosto 2020, n.104, recante, al capo I, disposizioni in materia di lavoro.
Il decreto Agosto è entrato in vigore il 15 agosto.
Si riporta di seguito una prima sintesi delle misure ivi previste, che verrà ampliata con ulteriori approfondimenti.
In materia di integrazione salariale, l’articolo 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga - prevede che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
L’articolo 3 disciplina, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende private che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.
Con l’articolo 4 si potenzia il Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL. Le prestazioni, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.
L’articolo 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – prevede, fino al 31 dicembre prossimo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’articolo 8, comma 1, lettera a), apporta una serie di modifiche all’art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (Decreto Rilancio) sui contratti a termine.
Nel confermare la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga all’articolo 21 del d. lgs n. 81/2015), ciò viene ora previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e “per una sola volta”.
Il rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020 il che dovrebbe significare (tenuto conto del “chiarimento” intervenuto con una faq ministeriale avente ad oggetto l’analoga espressione utilizzata nella precedente formulazione dell’art. 93), che il contratto a termine, rinnovato o prorogato, dovrebbe cessare entro il 31 dicembre.
L’abrogazione del comma 1 bis opera per il futuro e lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020, ossia il giorno precedente l’entrata in vigore di tale norma abrogatrice.
L’articolo 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo - disciplina il “blocco” dei licenziamenti.
L’articolo in questione proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il blocco non si applica - oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - anche nelle seguenti fattispecie:
L’articolo 19 disciplina l’accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse.
I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».
Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio scorso, nella Gazzetta Ufficiale n.190/2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale, a modifica dei D.L. nn. 19 e 33 del 2020, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge n. 35/20 e dalla legge n. 74/20, è stato prorogato alla data del 15 ottobre c.a. lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui termine era stato precedentemente fissato al 31 luglio c.a. con il DPCM del 31 gennaio 2020.
Parimenti, sono prorogati alla data predetta i termini delle specifiche disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 del provvedimento in esame, tra cui, in particolare, oltre alle misure sanitarie, incluse quelle attinenti i dispositivi di protezione individuale, quelle inerenti i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento, l’istruzione, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e l’edilizia scolastica.
In ordine alle misure di lavoro agile previste dal d.l. n. 34/2020 (v. n. 32 dell’Allegato 1 del decreto in esame), si evidenzia tuttavia che per il solo diritto a tale modalità di lavoro riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene disposta la proroga fino al 14 settembre 2020. Resta ferma invece la proroga del lavoro agile al 15 ottobre c.a. per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, e per i lavoratori disabili di cui all’art. 39 del d.l. n. 18/2020.
Fino al 15 ottobre c.a. comunque, ai sensi del d.l. n. 34/20, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.
La proroga dello stato di emergenza non comporta invece modifica dei termini previsti da disposizioni legislative differenti da quelle riportate nel predetto Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e, pertanto, la relativa scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Fino all’adozione dei prossimi DPCM (art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 19/20), e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020. Risulterebbe quindi prorogata l’efficacia dei Protocolli ivi richiamati per un periodo massimo di dieci giorni (salvo prossima ulteriore estensione).
Si evidenzia, inoltre, che risulterebbero confermate sia l’equiparazione dello stato di quarantena alla malattia, prevista dall’art. 26, comma 1, del d.l. n. 18/2020, non soggetto ad alcun termine, sia la previsione dell’art. 83 del d.l. n. 34/2020 che prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino alla scadenza del periodo di emergenza. Non risulta invece prorogato l’art. 26, comma 2, del citato d.l. n. 18/2020, che per alcune tipologie di lavoratori disabili prevede l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, fino al 31 luglio 2020.
L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2998 del 30 luglio scorso, ha fornito indicazioni relative alle modifiche introdotte, in merito alla verifica della regolarità contributiva, dalla L. n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio”.
In particolare, con la soppressione del comma 1 dell’art. 81 del suddetto decreto, operata dalla legge di conversione, è stata, di fatto, eliminata la previsione che escludeva “i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”, dalla proroga di validità di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 c.d. “decreto cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
Pertanto, non operando più detta esclusione, a decorrere dal 19 luglio (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione) i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Al riguardo l’Istituto ha precisato che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, ovvero al 31 luglio 2020 e, pertanto, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.
Sul punto si fa riserva di fornire i necessari aggiornamenti anche alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 83/2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.
L’Istituto ha, quindi, comunicato che tutti coloro per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido, nei procedimenti in cui è richiesto, lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Sono state, poi, fornite informazioni in merito alla previsione contenuta nel D.L. n. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, che ha previsto, all’art. 8, comma 10, l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Sul punto, l’istituto ha, inoltre, chiarito che “il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva”.
Sono state, infine, fornite specifiche indicazioni operative e aggiornamenti in merito all’implementazione della procedura “Durc on line” per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
E’ stato, infine, ricordato che i Durc, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo e, pertanto, fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 - non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
È stato poi comunicato che, fermo restando l’unicità del DURC, dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7, del D.M. 30 gennaio 2015 con l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10, del decreto semplificazioni, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.
In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata.
In caso, invece, di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.
L’Istituto ha, inoltre, informato che, d’intesa con l’INAIL è stato inserito nell’home page del servizio “Durc On Line”, il seguente messaggio:
“Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell’art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020.
Pertanto, nella funzione “Consultazione” saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Si rappresenta inoltre che il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti casi in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020 è richiesta l’acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.”
E’ stato, infine, precisato che le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, (compresi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai Decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016, ossia:
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