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Comunicazione Superbonus: nuove istruzioni per la compilazione

Le istruzioni per la compilazione della comunicazione telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura sono state integrate con l’inserimento degli interventi di “eliminazione delle barriere architettoniche”. Il codice identificativo è 28.

Con il Provvedimento n. 196548 del 20 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello di “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il Provvedimento del 12 ottobre 2020[1] e le relative specifiche tecniche.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle modifiche normative che hanno riguardato la disciplina del cd. Superbonus e, nello specifico, anche l’estensione dell’aliquota di detrazione al 110% agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986 se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi da “Super Ecobonus” o “Super Sismabonus”[2].

Per questo le istruzioni per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate sono state aggiornate, nella parte relativa alla tipologia degli interventi, con l’inserimento dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche” e il relativo codice n. 28.

Per quanto riguarda, in particolare la tipologia di interventi di eliminazione barriere architettoniche agevolati al 110%, si segnala che l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 455 del 15 luglio 2021 ha chiarito che questo tipo di interventi (es. sostituzione di finiture, adeguamento di impianti tecnologici, rifacimento di scale e ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servo scala o di piattaforme elevatrici), per essere agevolato, deve presentare le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore (DM n. 236 del 14 giugno 1989) a prescindere dalla presenza di disabili o persone di età superiore a 65 anni nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

 

[2] Cfr. i commi 1 e 4 dell’art.119 del DL 34/2020 (“Rilancio) convertito con legge 77/2020. La possibilità di agevolare al 110% gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche è stata introdotta, prima dalla legge di Bilancio 2021 (178/2020 art.1 , comma 66, lettera d) solo per l’ipotesi in cui tali lavori fossero eseguiti congiuntamente a quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione e  di isolamento termico agevolati al 110%, poi con il DL 77/2021 (art. 33, comma 1, lettera a) che ha previsto la possibilità di effettuarli congiuntamente anche agli interventi di messa in sicurezza sismica potenziati.

3 allegati

Provvedimento n.196548 del 20 luglio 2021 pdf
Istruzioni per la compilazione pdf
Relative specifiche tecniche pdf

Superbonus, General Contractor e sconto in fattura: Risposta dell’AdE n.480E/2021

Ai fini del Superbonus, confermato il modello General Contractor con mandato senza rappresentanza conferito dal committente, nel quale il General Contractor incarica i professionisti, riceve da loro le fatture e poi le ribalta al committente con IVA, applicando lo “sconto in fattura”.

Ammesso il modello General Contractor anche in caso di mandato con rappresentanza, avente ad oggetto il solo pagamento dei corrispettivi ai professionisti, incaricati direttamente dal committente. In base a tale schema, il General Contractor riaddebita tali importi al committente, senza applicazione dell’IVA (art.15, co.1, n.3, del D.P.R. 633/1972). Così si è espressa, in conformità alla tesi ANCE, l’Agenzia delle Entrate che, nella Risposta n.480 del 15 luglio 2021, affronta nuovamente l’ipotesi di utilizzo della figura del General Contractor per lavori agevolati con il Superbonus, fornendo questa volta chiarimenti anche sulla corretta fatturazione dei rapporti derivanti dal “mandato con rappresentanza”, conferito al General Contractor per il solo pagamento dei professionisti incaricati direttamente dal committente.

In particolare, nel caso di specie analizzato dall’Agenzia, il condominio beneficiario del Superbonus al 110% affida al General Contractor, in via preliminare, un mandato senza rappresentanza per incaricare il tecnico abilitato ad effettuare lo studio di fattibilità degli interventi agevolati e, nella fase successiva, un mandato con rappresentanza per pagare il progettista e gli altri professionisti coinvolti negli interventi (es. soggetto abilitato ad apporre il visto di conformità ai fini della cessione del credito d’imposta o dello “sconto in fattura”). In merito agli importi riaddebitati dal General Contractor al condominio committente (sia in funzione del mandato senza rappresentanza relativo allo studio preliminare di fattibilità, sia in base al mandato con rappresentanza legato al pagamento dei professionisti), è stata chiesta la possibilità di applicare lo “sconto in fattura” a favore del committente medesimo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti, precisa che:

  • in virtù del mandato senza rappresentanza, il General Contractor incarica il professionista in nome proprio ma per conto del committente, provvedendo al pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti da parte del professionista stesso, per poi riaddebitare la spesa al condominio committente.
  • In questa ipotesi, all’atto del riaddebito, opera ai fini IVA l’art.3, co.3, del DPR 633/1972, in base al quale “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario", nel senso che le prestazioni professionali acquisite dal General Contractor in qualità di mandatario senza rappresentanza conservano la medesima natura di prestazioni professionali anche nel rapporto tra General Contractor e committente, dovendo queste scontare, quindi, lo stesso trattamento IVA previsto per tali operazioni. Pertanto, tali importi, essendo riferibili a spese professionali per lo studio di fattibilità degli interventi, rientranti nel Superbonus come costi connessi ai lavori agevolati (cfr. anche la C.M. 24/E/2020), possono essere rifatturati al committente con applicazione dello “sconto in fattura”. Resta fermo che il servizio professionale reso e il soggetto che lo ha effettuato devono essere descritti nella fattura nei confronti del committente in maniera puntuale e senza “margine”;
  • nell’ipotesi di mandato con rappresentanza, il condominio committente incarica direttamente i professionisti (ricevendo da questi la relativa fattura), mentre il General Contractor viene delegato unicamente al pagamento del compenso professionale, in nome e per conto del committente stesso, per poi provvedere al ribaltamento di tali spese senza applicazione dell’IVA.
  • In questo caso, infatti, opera l’art.15, co.1, n.3, D.P.R. 633/1972, in base al quale sono escluse dalla base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate". Seppur non ammesso espressamente dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che il General Contractor possa operare lo “sconto in fattura” anche nella fase di riaddebito di tali importi al condominio committente.
  • Infine, viene confermata l’esclusione dal Superbonus in relazione ai corrispettivi eventualmente pagati dal committente al General Contractor a titolo di “mero coordinamento” delle attività effettuate dai diversi soggetti coinvolti nei lavori, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.

In ogni caso, l’ANCE ha già avviato un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, affinché la tematica dei riflessi fiscali, connessi in particolare al Superbonus ed ai meccanismi alternativi della cessione del credito d’imposta e dello “sconto in fattura” in presenza di General Contractor, possa trovare compiuta definizione nella prossima Circolare amministrativa in via di emanazione.

1 allegato

Risposta n. 480 del 15 luglio 2021 pdf 

Conversione in legge del Decreto legge “Fondo complementare” – legge 101/2021

Confermata la proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi condominiali. I condomini godono della proroga semestrale senza condizioni, mentre i cd. “mini-condomini” in mono proprietà possono fruirne solo se entro il 30 giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dell’intervento complessivo. Proroga al 30 giugno 2023 anche in favore degli IACP, con possibilità “condizionata” di arrivare sino al 31 dicembre 2023.

Queste alcune delle disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge 1º luglio 2021, n. 101 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 59/2021 (cd. “D.L. Fondo complementare”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.160 del 06-07-2021).

In fase di conversione è stato confermato senza alcuna modifica quanto già disposto dal Decreto cd. “Fondo Complementare”[1] in merito alla proroga del cd. Superbonus.

A tal riguardo si ricorda che l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus[2] al:

  • 31 dicembre 2022  per gli interventi eseguiti dai condomini;
  • 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche no esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”);
  • 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

 

Resta invariato al 30 giugno 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive.

Persone fisiche

E altri soggetti

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

Condomini

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022

Condomini in

monoproprietà

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

(31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022)

IACP

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023

(31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023)

 


[1] Cfr. ANCE “Superbonus e condomini – OK alla proroga a dicembre 2022 – Decreto Legge 59/2021” - ID N. 44698 dell’11 maggio 2021.

[2] In particolare, vengono modificati i co.3-bis ed 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

 

Cessione e sconto bonus “ordinari” senza SAL: ok del MEF

Per i bonus ordinari, diversi dal Superbonus, è possibile procedere a cessione e sconto sul corrispettivo senza dover tenere conto dello stato di avanzamento dei lavori. Se un intervento agevolato non prevede alcun SAL, l’opzione per l’una o l’altra soluzione può essere esercitata facendo riferimento all’effettivo pagamento. Resta fermo che gli interventi devono essere effettivamente realizzati.

Questa la posizione del MEF, espressa dal Sottosegretario Claudio Durigon nel corso della risposta all’ Interrogazione n.5-06307 dell’On.Terzoni   in merito alla possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni) in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

La richiesta è volta a confermare che l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima della fine dell’intervento non comporti conseguenze per i contribuenti, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti.

Sul punto la risposta del MEF in sostanza precisa che l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative attestazioni solo per gli interventi agevolati con il Superbonus. In tal caso, va ricordato, i SAL non possono essere più 2 e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30 % del medesimo intervento.

Nel caso diverso delle detrazioni ordinarie, per le quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può scegliere di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in qualsiasi momento, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamentoferma restando la necessita che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

1 allegato

Interrogazione n.5-06307 dellOn.Terzoni pdf

Decreto Legge “Fisco e Lavoro” – Misure fiscali d’interesse

Prorogata fino al 31 agosto 2021 la scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali: il versamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2021. Sospese, sempre fino al 31 agosto 2021, anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.

Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto legge 30 giugno 2021 n.99 (cd. “Fisco e Lavoro”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 ed in vigore dalla medesima data.

In merito all’iter di conversione del provvedimento, si precisa che i contenuti del suddetto decreto sono confluiti in un emendamento presentato dallo stesso Governo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. “Sostegni bis”- Atto 3132/C), attualmente in corso d’esame presso la V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati[1].

L’art. 2, co. 1 del DL 99/2021[2] proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la scadenza relativa al periodo di sospensione (che partiva dall’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti, tra l’altro, da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA.

versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2021.

Come noto, si tratta delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS.

Viene, di conseguenza[3] prorogata, fino al 31 agosto 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del D.P.R. 602/1973).

Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione

L’art. 2, co. 2, lett. a, del Decreto[4] proroga dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la sospensione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (prevista dall’art.28-ter, del D.P.R. 602/1973), stabilita in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.

Obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi - Sospensione

L’art. 2, co.2, lett. b, del provvedimento[5] proroga altresì dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

******

Non vengono, invece, prorogati la cd. “rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio”[6].

Si ricorda, quindi, che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.


[1] Cfr. Ance- “DL 73/2021 cd. “Sostegni-bis”:  il punto sulle misure fiscali”-  ID N. 44968 del 28 maggio 2021.

[2] Viene modificato l’art. 68, co.1, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge  27/2020 – cd. “D.L. Cura Italia”.

[3] Cfr. l’art.153 del DL 34/2020, co. 1: “1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. …”.

[4] La disposizione modifica l’art. 145 del DL 34/2020 (conv. Legge 77/2020).

[5] La disposizione modifica l’art. 152 del DL 34/2020 (conv. Legge 77/2020).

[6] Cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. “Decreto Cura Italia” e l’art.4, co.1, lett.b, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021.

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