Viadotto Akragas, gli imprenditori agrigentini “Stop alle passerelle dal sapore elettorale”
Il presidente di Ance, Carmelo Salamone:
“Siamo contrari alla spettacolarizzazione del completamento dei cantieri,
soprattutto quando torna fruibile solo una parte di un’infrastruttura di grande importanza”
“Se un imprenditore, o anche un semplice cittadino, paga le tasse in ritardo o consegna oltre i termini previsti gli adempimenti, gli enti pubblici provvedono a sanzionarlo. Giustamente. Se però lo Stato non è altrettanto solerte nel rispettare le proprie regole affinché i cittadini non siano privati per anni di un servizio essenziale, come la possibilità di fruire di una viabilità sicura, non solo non paga mai nessuno, ma pezzi di quello Stato hanno anche l’arroganza di rivendicare il tutto come un risultato da festeggiare, trincerandosi dietro la solita e stucchevole formula ‘da quando ci siamo noi’".
È questa la dura presa di posizione del presidente provinciale di Ance Agrigento, Carmelo Salamone, dopo la riapertura - solo alla circolazione leggera e a una sola carreggiata - del viadotto Akragas.
“Nel passato abbiamo più volte rimarcato come ci trovi totalmente contrari ogni eccessiva spettacolarizzazione del completamento dei cantieri – continua Carmelo Salamone - Questo vale ancora di più se, come in questo caso, quella che è stata riaperta è solo una parte (come d’altronde era accaduto con la galleria Spinasanta) di un’infrastruttura di grande importanza per la viabilità provinciale e interprovinciale. Non solo. Innumerevoli criticità oggi affliggono il settore delle costruzioni: dai mancati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni al recente Decreto Semplificazioni che, a dispetto del nome, semplifica poco o nulla, mentre i tempi della burocrazia sono ancora biblici. La politica, impegnata in passerelle elettorali fine a sé stesse, sappia che gli imprenditori e i cittadini non hanno gli anelli al naso e la smettesse di trattare la provincia di Agrigento come colonia romana. Chi sarà il prossimo Console a elargire diritti sacrosanti per dolci concessioni?”.
Comunicato stampa 01-07-2021.pdf
Ammessa la possibilità, per l’impresa di costruzioni, di fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus nella misura “ordinaria” per interventi di recupero in chiave energetica ed antisismica di un intero fabbricato destinato alla vendita e, per l’acquirente delle singole unità abitative, del Bonus Edilizia al 50% spettante per l’acquisto di case ristrutturate.
Questo l’importante chiarimento fornito nella Risposta ad interpello n.437 del 24 giugno 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate estende al massimo la possibilità di sfruttare i bonus fiscali per la riqualificazione dell’esistente e per l’acquisto di immobili ristrutturati, in conformità al dato letterale della norma ed alla tesi Ance.
In riferimento al caso specifico, riguardante un’impresa di costruzione (società di capitali – Srl), che esegue lavori di ristrutturazione edilizia comprendenti anche lavori energetici e di messa in sicurezza antisismica su un intero fabbricato abitativo destinato alla successiva vendita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in particolare, che, in presenza di tutti i presupposti:
La compatibilità è giustificata dal fatto che i suddetti benefici, oltre ad essere rivolti a soggetti diversi, hanno differente base di calcolo: Ecobonus e Sismabonus sono applicati sui costi analiticamente riferibili agli interventi energetici ed antisismici, mentre il Bonus edilizia per l’acquisto di case ristrutturate è commisurato al prezzo di vendita dell’abitazione che, oltre al costo di recupero, è influenzato anche da altri fattori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell’immobile etc).
Tale pronuncia si aggiunge a quella già fornita nella Risposta 70/E/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate, in pieno accoglimento della tesi Ance, aveva ammesso la compatibilità tra l’Ecobonus spettante ad un’impresa di costruzione che demoliva e ricostruiva un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, e il cd Sismabonus acquisti al 110% per le persone fisiche acquirenti delle nuove unità ricostruite in chiave antisismica[5].
[1] Cfr. ANCE “Sì ad Ecobonus e Sismabonus per beni merce e fabbricati locati” - ID n.40724 del 26 giugno 2020. Sul punto, cfr. anche Risposta 549/E/2020 e ANCE “Detrazione Eco+Sismabonus – OK per beni merce e locati – R. AdE n.549/E/2020” – ID n. 42502 del 23 novembre 2020
[2] Cfr. art.16, co.1, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013. In assenza di ulteriore proroga, l’agevolazione tornerà nella misura a regime pari al 36% di un ammontare pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere entro un massimo di 48.000 euro, da suddividere in 10 anni (art.16-bis, co.3, TUIR).
[3] Cfr. ANCE “Superbonus – I principali chiarimenti della CM 30/E/2020” - ID n.43005 dell’8 gennaio 2021.
[4] Cfr. Art.121, co.2, lett.a, DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
[5] In questa ipotesi, si evidenzia che all’impresa è riconosciuto il solo Ecobonus e non anche il Sismabonus, in quanto per l’intervento antisismico l’agevolazione spetta al successivo acquirente delle unità ricostruite. E’ inoltre necessario che l’impresa tenga separate le spese riferite all’intervento energetico, per le quali fruisce dell’Ecobonus, da quelle per i lavori di messa in sicurezza sismica, per lei non agevolate - cfr. ANCE “Compatibilità fra Ecobonus e Sismabonus acquisti – Risposta n.70/E/2021” - ID n.43406 del 4 febbraio 2021.
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Risposta ad interpello n.437 del 24 giugno 2021 pdf
Ammessa al Superbonus la rimozione delle barriere architettoniche, come intervento “trainato” collegato a lavori “trainanti” da Sismabonus al 110%, e modificato il criterio di calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dalle Onlus, su immobili ad accatastamento unico nelle categorie B/1, B/2 e D/4 (collegi e ospizi, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro).
Lo prevede l’art.33 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021, ed in vigore dal 1° giugno scorso.
Il Provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la relativa conversione in legge (atto n.3146/C).
Con riferimento alle misure d’interesse per il settore delle costruzioni, oltre alla revisione della disciplina in materia di “stato legittimo” ai fini dell’accesso al Superbonus, per quel che riguarda il profilo strettamente fiscale vengono previste:
Come noto, tale possibilità è già consentita, dal 1° gennaio 2021, per i medesimi interventi “trainati” in connessione con gli interventi da Ecobonus potenziato (cappotto e climatizzazione);
In tali casi, il limite di spesa per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
La disposizione introduce, nello specifico, un criterio di definizione dei limiti di spesa commisurato alla superficie dell’immobile ad accatastamento unico e non alla singola unità. Al di là di una valutazione sul parametro scelto, tale principio appare in linea con quando sostenuto dall’ANCE in ordine alla necessità di trovare un criterio di definizione dei limiti di spesa che sia adeguato alla superficie degli immobili ad accatastamento unico.
Tale principio sarebbe auspicabile fosse esteso a tutte le tipologie di immobili ad accatastamento unico, anche quando posseduti da soggetti diversi da quelli del terzo settore.
Nel testo del decreto non compare, invece, l’estensione della detrazione potenziata agli immobili delle imprese, inclusi gli alberghi.
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Ammissibilità, per le imprese, dell’IVA anche parzialmente indetraibile tra le spese agevolate con il Superbonus, estensione della possibilità, ai soli fini civilistici, di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa anche nel bilancio 2022, proroga al 30 settembre 2021 del termine entro cui pagare l’IRAP non versata per errata applicazione delle disposizioni europee sugli aiuti di Stato.
Queste alcune delle disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 41/2021 (cd. “D.L. Sostegni”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21).
Vengono confermate, inoltre, le disposizioni già presenti nel testo base, in merito alla cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro affidate all’agente della riscossione nel periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro, sospensione delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”, con i relativi versamenti che dovranno essere effettuati, per entrambe queste definizioni agevolate, entro il 31 luglio 2021, ovvero entro il 30 novembre 2021, a seconda del momento di scadenza delle relative rate.
Si allega un Dossier ANCE riepilogativo di tutte le misure di interesse.
È possibile accedere al Super Sismabonus acquisti anche se le unità immobiliari da demolire sono “di lusso” purché al termine dei lavori le nuove unità ricostruite non siano accatastate in A/1.
A partire dal 1° luglio 2020, il Sismabonus acquisti “ordinario”, per le persone fisiche ammesse ad usufruirne, si considera assorbito dalla nuova detrazione potenziata. In sostanza, al ricorrere di tutti i requisiti per accedere al Super Sismabonus acquisti, l’acquirente non può scegliere di fruire del beneficio in misura ordinaria.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la demolizione e la ricostruzione siano eseguite da imprese diverse, il Sismabonus acquisti – ordinario o super – si applica solo se entrambe svolgono attività di costruzione o ne siano astrattamente idonee.
Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte n. 318 e n.320 del 10 maggio 2021 in tema di Super Sismabonus acquisti.
In particolare, con la Risposta n. 318/2021 viene precisato che:
In tal senso, come già chiarito[2], viene ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato;
Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere all’agevolazione di cui all’art.. 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in tutti i casi esclusi dal Superbonus;
Con la Risposta n. 320/2021 viene ribadito che:
L'astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è verificata dal codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale [4].
Tale circostanza non esclude che i lavori di costruzione/ristrutturazione possano anche essere materialmente eseguiti da un’impresa terza appaltatrice.
Quindi, se l’impresa che ha effettuato la demolizione, affidando i lavori a terzi mediante appalto, non è un’“impresa di costruzioni”, mentre lo è la sola impresa che ha effettuato la ricostruzione in chiave antisismica, il Sismabonus acquisti al 110% è escluso.
[1] Cfr. Il co.15.bis, dell'art. 119, DL 34/2020 convertito con modifiche nella legge 77/2020.
[2] Cfr. Le FAQ nell'area tematica sul Superbonus del sito dell'Agenzia delle Entrate.
[3] Infatti, ai sensi dell'art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, deve trattarsi di un'impresa "di costruzione o ristrutturazione immobiliare".
Il caso di specie esaminato dall'Agenzia delle Entrate, presenta una doppia particolarità.
In primo luogo non vi è coincidenza fra il soggetto che ha provveduto, mediante appalto a terzi, a demolire il preesistente immobile e l'impresa di costruzioni istante (che ha ricostruito le nuove unità immobiliari).
In secondo luogo, la società cha ha appaltato la sola demolizione non è qualificabile come "impresa di costruzioni" ai sensi della citata norma.
[4] Cfr. Risposta AdE n.279 del 19 luglio 2019 in tema di «bonus edilizia» per l’acquisto di edifici ristrutturati da imprese.
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