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Acquisto della casa e Bonus mobili: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato sia il Bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, che il Bonus per l’acquisto della prima casa riconosciuto a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide informative.

Si tratta, in particolare, delle Guide Bonus mobili ed elettrodomestici” e Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali che, come di consueto, illustrano la disciplina generale delle agevolazioni, richiamando i nuovi termini di applicazione.

Nello specifico, il Bonus mobili che riconosce una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di recupero, è stato prorogato sino al 2024.

La proroga, come accennato, è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) con una differenziazione legata al limite di spesa che, solo per il 2022, è di 10.000 euro, mentre diventa 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.  Resta ferma la ripartizione della detrazione in 10 anni.

Non cambia la disciplina generale della detrazione, per cui si ricorda che l’intervento di recupero a cui è connesso il bonus mobili deve essere avviato prima dell’acquisto dei beni agevolati e può riguardare sia le singole unità immobiliari residenziali che le parti comuni degli edifici, sempre residenziali.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella CM n. 30/2020, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus sia in forma “ordinaria” che potenziata al 110%.

La Legge 234/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 anche il Bonus per l’acquisto della prima casa per i giovani di età inferiore a 36 anni introdotto dalla Legge 106/2021 di conversione del DL 73/2021 (cd. “Sostegni bis”).

Pertanto, il Bonus si applica agli atti di acquisto della “prima casa” stipulati, dagli under 36, tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 e consente di ottenere:

  • per le compravendite non soggette a Iva, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore
  • l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Restano ferme le condizioni soggettive legate all’età per cui gli acquirenti non devono aver compiuto i 36 anni nell’anno di stipula dell’atto e all’ISEE che non deve essere superiore ai 40.000 euro. Ferme anche le condizioni oggettive per cui in relazione agli immobili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.

Nella Guida l’Agenzia ricorda, tra l’altro, che le agevolazioni non si applicano ai preliminari di compravendita, mentre sono riconosciute in caso di acquisto tramite asta.

2 allegati

Bonus_mobili_ed_elettrodomestici pdf
Guida_per_l'acquisto_della_casa pdf

Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 giugno 2022

Estesa fino al 29 giugno 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 prevista dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (art. 1).

Per far fronte all’emergenza sanitaria, l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato e integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), consente in via straordinaria agli atti di assenso della P.A. e alle Scia di prolungare la loro validità, legandola alla durata dello stato di emergenza

In particolare l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Si ricorda che si è in presenza di una proroga:

–          automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);

–          generalizzata e cioè relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a., fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che il Decreto Legge 76/2020 cd. “Semplificazioni” ha previsto altre ipotesi di proroga straordinaria e in particolare:

–          una proroga di tre anni – operativa previa comunicazione al Comune competente e specifica per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e le Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);

–          una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).

Con riferimento invece alle proroghe straordinarie dei titoli abilitativi edilizi previste autonomamente da alcune Regioni, è intervenuta di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021), dichiarando illegittima la norma della Lombardia (art. 28, comma 1, lettera a) LR 18/2020), in quanto difforme da quelle nazionali dei Decreti Legge 18 e 76 del 2020.

Secondo la Consulta, la disciplina della durata dei titoli abilitativi rientra nella materia concorrente del “governo del territorio” e pertanto deve essere ricompresa fra i principi fondamentali di competenza dello Stato, a cui le Regioni devono conformarsi.

2 allegati

Art_1_DL_221-2021 pdf
Pronuncia_245_2021 pdf

Bonus facciate: tutti i dubbi sui lavori in corso

In uno scenario ancora di forte incertezza circa il futuro imminente delle agevolazioni fiscali diverse dai Superbonus 110%, oggetto già di modifica da parte del recente Decreto Anti-frode (DL 157/2021) e di sicura rimodulazione in seno alla prossima legge di Bilancio per il 2022, da più parti sono stati sollevati numerosi dubbi interpretativi in ordine al corretto comportamento da adottare per quel che concerne le modalità operative e contabili del cd. Bonus facciate (art.1, co. 219-223, della legge 160/2019).

In particolare, le questioni più ricorrenti attengono alla possibilità di vedersi riconosciuto il beneficio per quegli interventi avviati nel corso del 2021 ma non conclusi entro il 31 dicembre dello stesso anno, per i quali il relativo corrispettivo è stato fatturato e liquidato integralmente.

Allo stesso modo, emergono perplessità circa la corretta contabilizzazione dei suddetti interventi nel bilancio dell’impresa esecutrice, nonché sul conseguente trattamento fiscale della fattispecie, sia sotto il profilo delle imposte dirette che dell’IVA, tenuto conto che ad oggi ancora si rimane in attesa di un orientamento specifico da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sui predetti temi, l’ANCE propone quindi una ricostruzione della fattispecie, offrendo un Approfondimento operativo, che si propone di indirizzare le imprese del settore sul corretto comportamento da adottare sotto il profilo contabile e fiscale.

Allegato

Approfondimento_operativo401

Riduzione contributiva dell'11.50% per l'anno 2021 - Indicazioni INPS

Con la circolare n. 181 del 7 dicembre 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per il corrente anno 2021 (cfr. Riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2021 – Pubblicazione del decreto direttoriale 30/09/21).

Per l’illustrazione della circolare si rinvia alla nota allegata.

1 allegato
nota_di_approfondimento_ANCE pdf

Bonus edilizi e decreto antifrode: tutte le regole delle Entrate

Definiti criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del Superbonus e degli altri bonus edilizi cedibili.

Questo il contenuto del Provvedimento 1° dicembre 2021 n.340450 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove disposizioni contenute nell’art.122-bis del D.L. 34/2020, di recente introdotto dal D.L. 157/2021 – cd. D.L.- antifrodi, secondo il quale, per le comunicazioni che presentano specifici “profili di rischio”, opera un meccanismo di sospensione preventiva.

In particolare, la sospensione della comunicazione di opzione avviene sulla base dei seguenti criteri:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Al riguardo, il Provvedimento conferma che entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, l’Agenzia delle Entrate rende noto se la stessa è sospesa, con ricevuta telematica al soggetto che l’ha trasmessa.

La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l’intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate comunica, con motivazione, l’annullamento dell’opzione.

In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i trenta giorni, l’opzione produce i suoi effetti.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione.

Il Provvedimento, che si aggiunge alla recente Circolare 16/E/2021, , completa, così, la disciplina in materia di controlli antifrode in materia di cessione del credito/sconto in fattura.

Allegato
Provvedimento_1_dicembre_2021_n340450021221184750 

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