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Conversione in legge del DL 73/2021 - cd. “Sostegni-bis” - Misure fiscali

Confermate la sospensione delle cartelle esattoriali sino al 30 giugno 2021, rafforzamento dell’ACE, l’estensione a 2 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili, la detassazione per l’acquisto della prima casa a favore degli under 36, l’estensione del Bonus Alberghi anche alle spese sostenute nel 2022.

Tra le novità introdotte in fase di conversione in legge del D.L. “Sostegni-bis”, credito d’imposta fino a 100.000 euro per il recupero edilizio di immobili storico-artistici e proroga dei termini di versamento della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, in relazione alle rate da corrispondere nell’anno 2020 e 2021.

Lo prevede la Legge 23 luglio 2021, n.106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicata sul S.O., n.25 alla Gazzetta Ufficiale, n.176 del 24 luglio 2021, ed in vigore dal 25 luglio 2021.

L’ANCE illustra le misure fiscali di interesse per il settore, comprensive delle disposizioni introdotte in fase di conversione in legge del D.L. “Sostegni-bis”, che complessivamente riguardano:

  • credito d’imposta per le locazioni commerciali (art.4);
  • esenzione dal versamento IMU in favore dei proprietari locatori (art.4-ter);
  • misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi (art.7);
  • proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (Art.9 e 1-sexies);
  • compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione (art.9);
  • obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi – Sospensione (art.9)
  • credito d’imposta Sisma centro Italia (art.9);
  • proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA- art.9-ter);
  • proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni (art.14);
  • recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art.18);
  • ACE innovativa 2021 (art.19);
  • modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art.20);
  • estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili (art.22);
  • credito d'imposta per sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione (art.32);
  • misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione (art.64);
  • credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis).

Al via il sito che in pochi click calcola il Superbonus

E’ operativo quantobonus110.ance.it   un nuovo strumento interattivo messo a punto dall’Associazione nazionale costruttori per aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del Superbonus 110%, valutando accessibilità e sostenibilità degli interventi.

Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini riceveranno, infatti,  informazioni utili a capire se e come possono accedere agli incentivi, a calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche indicazioni sull’uso del credito e tutto ciò che serve per orientarsi nel dialogo con l’impresa. QB110 potrà aiutare anche le aziende di costruzione e gli amministratori di condomino a effettuare veloci analisi di fattibilità dei lavori.

Si tratta dunque di uno strumento alla portata di tutti, facile da usare e che offre una panoramica completa sotto il profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi efficacemente nella scelta degli interventi da avviare.

Ance Agrigento: “Da dieci mesi la Regione non paga le imprese, c’è il rischio di un default del sistema”

 

Ance Agrigento: Da dieci mesi la Regione non paga le imprese, c’è il rischio di un default del sistema”

Il Presidente Provinciale Carmelo Salamone:

 Gli imprenditori sono costretti ad anticipare le somme connesse al costo del lavoro e per lacquisto di materie prime, una situazione insostenibile”

Agrigento 24 luglio 2021 - "Da ben dieci mesi la Regione non versa un centesimo nelle casse delle imprese che stanno svolgendo la propria attività per la pubblica amministrazione, mettendo in ginocchio un intero comparto. In quest'ottica appare quasi ironico che si annuncino misure straordinarie di sostegno per i danni provocati dal Covid".

A intervenire è il presidente di Ance Agrigento, l'associazione nazionale dei Costruttori edili, Carmelo Salamone.

"Nonostante sia stata la politica a modificare le attuali norme proprio per sostenere le aziende in un momento di difficoltà, ampliando al 30 per cento l'anticipazione per la realizzazione degli interventi – spiega il presidente Salamone - ma anche inserendo misure assolutamente contestate, come lo split payment, che sono state praticamente imposte con la scusa che fossero di aiuto alle imprese, al momento l'unica certezza è che da novembre 2020 non viene versato alcunché nelle casse delle aziende, che oggi stanno comunque meritoriamente continuando i lavori assegnati, indebitandosi pur di rispettare gli impegni presi. Una situazione insostenibile - prosegue Salamone - sia per la crisi, sia per l'aumento significativo dei costi per le materie prime. Tutto è sulle spalle degli imprenditori, con il rischio concretissimo di un vero e proprio default del sistema: molte aziende potrebbero infatti decidere, stante l'assenza di trasferimenti, di sospendere le attività in corso. Sarebbe un danno per tutti, in primis per i cittadini, e anche una beffa, dato che molti di questi cantieri sono stati annunciati in pompa magna e con cerimonie per il taglio del nastro a cui, guarda caso, erano presenti proprio esponenti anche della Regione. In ultimo - conclude Carmelo Salamone - lancio un appello alla politica: se l'obiettivo finale di tutte queste scelte è far chiudere le aziende si abbia almeno il coraggio di dirlo chiaramente. Non si camuffi come 'cura' quello che invece è un veleno".

2 allegati

Comunicato Stampa 24-07-2021.pdf

Rassegna stampa 25-07-2021.pdf

Progetti unitari per l’applicazione del Sismabonus 110% nei centri storici per aggregati di edifici

La Commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici  ha chiarito che nel caso di interventi di adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica di edifici, realizzati in presenza di aggregati edilizi, in particolare nei centri storici, questi possano essere realizzati con riferimento alla singola unità strutturale così come indicata dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2018), e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici.

Il documento di risposta n. 4/2021 della Commissione evidenzia che:

"premesso che quanto segue si pone in continuità con il precedente parere 3/2021 di marzo 2021 (v. documento Ance n. 44404 del 19/04/2021) espresso da questa Commissione, costituendone un’ulteriore specificazione riferita agli aggregati edilizi in generale e, in particolare, agli interventi realizzati nei centri storici, con riferimento all’Art. 16-bis del D.P.R, 917/1986 comma 1 lett. i), focalizzando l’attenzione sulla parte che riguarda le condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, la Commissione è del parere che quanto riportato all’interno del testo normativo prima citato, debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto 8.7.1. e punto C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019";

"il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme".

Con la risposta della Commissione si confuta quanto affermato recentemente dalla della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate dell’ Emilia Romagna (interpello regionale 909-1222/2021) che affermava  che gli interventi di miglioramento sismico e di messa in sicurezza statica "devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari", tenendo in considerazione  l'art.16-bis comma 1 lett i) del TUIR.

La Commissione fornisce a titolo d’esempio, alcuni interventi ammissibili al Sismabonus:

  • interventi sulle coperture, orizzontamenti o loro porzioni, riduzione pesi, eliminazione spinte applicate alle strutture verticali, miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, riparazione integrale/sostituzione di elementi di copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, …);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura in c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli o ancoraggi alla struttura principale.

Il documento ribadisce che rientrano tra gli interventi ammessi al Sismabonus anche quelli di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera.

Gli interventi di miglioramento e adeguamento e le verifiche di sicurezza effettuate dovranno essere riferite alla singola unità strutturale individuata con la modalità previste dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad interventi che non riguardano l’intera unità strutturale.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC e della relativa circolare, viene richiamata l’attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della circolare stessa.

In allegato il testo della risposta della Commissione

4-2021_aggregati Edilizi pdf

Bonus Facciate: un solo condomino può sostenere e detrarre l’intera spesa

Il condòmino che sostiene tutta la spesa per il rifacimento della facciata condominiale può beneficiare del Bonus Facciate. Per procedere in tal senso è necessaria una delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa da parte di un solo condomino. Questa possibilità è ammessa anche in caso di condominio “minimo”.

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 499 del 21 luglio 2021  resa al comproprietario di un appartamento facente parte di un mini condominio che intende eseguire i lavori di rifacimento della facciata dell’edificio in cui abita accollandosi, con il consenso unanime dei condomini, tutte le spese derivanti dall’intervento, per poi fruire della detrazione.

La risposta dell’Agenzia è positiva e chiarisce che questa possibilità è ammessa. In sostanza, è possibile avvalersi del Bonus facciate utilizzando un criterio di ripartizione delle spese condominiali diverso da quello legale previsto dall’art. 1123 del codice civile.

Tale ultimo criterio, infatti, stabilisce in linea generale che le spese relative a interventi sulle parti comuni deliberate dalla maggioranza dei condomini sono sostenute da questi in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Tuttavia, precisa l’Agenzia, se l’assemblea condominiale che autorizza l'esecuzione dei lavori sulla facciata dell’immobile acconsente all'unanimità al sostenimento delle relative spese da parte di un solo condomino, questi può pagare e poi fruire del Bonus Facciate.

Questa possibilità sussiste anche se il condominio è composto da meno di otto condomini (condominio cd. “minimo”) come nella fattispecie esaminata dall’Agenzia. In tal caso, per beneficiare del Bonus Facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, se i condòmini non hanno nominato un amministratore non sarà necessario richiedere il codice fiscale, ma potrà essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti necessari.

Sempre in tema di Bonus Facciate si evidenzia che di recente, con la Risposta 482 del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, sui balconi oggetto di intervento, rientrano tra quelle agevolate con il Bonus Facciate nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne, ma solo nel caso in cui tali interventi si rendano necessari per motivi "tecnici" desumibili dai documenti di progetto.

2 allegati

Risposta ad Interpello n. 499 del 21 luglio 2021 pdf
Risposta 482 del 15 luglio 2021 pdf

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