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Super Sismabonus ed asseverazione – Nuovo Allegato B – Risposta n.168/E/2021

Riconosciuto il Superbonus anche nell’ipotesi di mancata indicazione circa la congruità delle spese nell’asseverazione di rischio sismico, a causa dell’utilizzo del previgente Allegato B, per un intervento con SCIA presentata prima dell’entrata in vigore del beneficio al 110%, a condizione che la congruità dei costi sia attestata al termine dei lavori o ad ogni SAL.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.168/E del 10 marzo 2021, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto, tra l’altro, l’applicabilità del Super Sismabonus nell’ipotesi di un intervento di ristrutturazione edilizia ed antisismica con parziale demolizione, senza aumento di volumetria, su un edificio di un unico proprietario, composto da due unità immobiliari, di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, diventeranno a destinazione abitativa.

Nel caso di specie, l’asseverazione del progettista, relativa al miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio era stata presentata, insieme alla SCIA, nel mese di aprile 2020, utilizzando il previgente Allegato B che, ai fini del Sismabonus ordinario, non prevedeva l’attestazione della congruità dei costi[1].

Come noto, infatti, tale ulteriore attestazione è stata inserita nell’Allegato B a seguito dell’introduzione del cd. Superbonus (cfr. il D.M. 6 agosto 2020, n.329)[2], per il quale la congruità dei costi è un requisito d’accesso al beneficio, con la conseguenza che il Modello così integrato è valido, ad oggi, sia per il Sismabonus ordinario (senza l’indicazione della congruità dei costi), sia per il Sismabonus al 110%[3].

Al riguardo, nella Risposta n.168/E/2021 l’Agenzia delle Entrate, anche alla luce di un parere richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, chiarisce che:

  • la mancanza di tale ulteriore attestazione in fase di presentazione della SCIA, effettuata prima del 1° luglio 2020, consente comunque l’applicabilità del Superbonusa condizione che l’indicazione della congruità venga prodotta «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori»;
  • l’inserimento della congruità delle spese nell’Allegato B costituisce «una mera semplificazione degli adempimenti», al fine di consentire, con un unico Modello, la fruizione non solo del Sismabonus ordinario, ma anche di quello al 110%.

Inoltre, nel caso di specie l’istante può usufruire del Sismabonus al 110%, ancorchè sia l’unico proprietario dell’edificio composto da due unità immobiliari, tenuto conto della modifica intervenuta in relazione al concetto di condominio, in base alla quale, dal 1° gennaio 2021, il beneficio spetta anche per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliariposseduti da un unico proprietario o in comproprietà[4].

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate considera espressamente superata la precedente Risposta n.87/E/2021, relativa ad una fattispecie simile, nella quale veniva negata l’applicabilità del Sismabonus ad un unico proprietario di un fabbricato composto da 2 unità indipendenti[5], che non teneva conto della citata modifica relativa al concetto di condominio.

Infine, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione dall’Ecobonus al 110%, nel presupposto che le due unità originarie, oggetto degli interventi, sono prive dell’impianto di riscaldamento, ma consente l’applicabilità del Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, come intervento “trainato”.

 

[1] Nella fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate l’istante intende usufruire, altresì, dell’Ecobonus al 110% e del Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

[2] In particolare, il D.M. 329/2020 ha aggiornato il D.M. 58/2017, recante le modalità attuative ed i requisiti tecnici da rispettare per usufruire del Superbonus.

[3] Cfr. gli artt.119, co.13, lett.b., 13-bis e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[4] Cfr. l’art.119, co.9, lett.a, del medesimo D.L. 34/2020, introdotto dall’art.1, co.66, della legge 178/2020 – legge di Bilancio 2020.

D.L. Milleproroghe 2021 – Conversione in legge

Proroga dei termini in materia di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali.

Queste le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 26 febbraio 2021, n.21, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 1° marzo 2021.

Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci societari – Art.3, co.6

L’art.3 co.6, del D.L. Milleproroghe 2021 prevede lo spostamento a «180 giorni dalla chiusura dell’esercizio» (in sostanza, entro il 30 giugno 2021, anziché entro l’ordinaria scadenza di aprile) del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

L’approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute comunque entro il 31 luglio 2021 (la disposizione apporta modifiche all’art.106 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 – cd. Cura Italia).

Proroga della sospensione dei termini per i benefici “prima casa” – Art.3

Viene prorogata di un ulteriore anno, sino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini ai fini della fruibilità delle agevolazioni prima casa[1] e del “credito d'imposta per il riacquisto[2] della stessa (art.3, co.11-quinquies).

In sostanza, viene previsto che i termini previsti a pena di decadenza dai citati benefici (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito) sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Proroga delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali – Art.22-bis

L’art.22-bis del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021 assorbe quanto previsto in origine dall’abrogato art.1 del D.L. 7/2021, in materia di proroga di un ulteriore mese delle scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali[3].

In particolare, viene prevista:

  • la notifica[4] dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022 degli atti di:
  • accertamento;
  • contestazione;
  • irrogazione delle sanzioni;
  • recupero dei crediti di imposta;
  • liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.

Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di attiinviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento[5].

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto[6].

  • la proroga[7] sino al 28 febbraio 2021 del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
    • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
    • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
    • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.

Queste modifiche riguardano anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973).

In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall’8 marzo 2020), è stata estesa sino al 28 febbraio 2021.

Le verifiche già effettuate prima dell’8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario[8].

Infine, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. “Decreto Cura Italia”)[9].

Sul tema, si ricorda che con il Comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, in relazione sia alle rate residue non saldate nel 2020, sia alla prima rata 2021 della rottamazione-ter”.

In particolare, il Comunicato stampa specifica che «Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto».

Ad oggi, il Provvedimento non è stato ancora emanato.

In ogni caso, i soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973)[10].

scadenze

fonte

cartelle di pagamento

avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA

avvisi di addebito INPS

atti di accertamento AdD

ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali

31 marzo 2021

Decreto Legge 183/2020

saldo e stralcio

rottamazione ter

pagamento delle rate in scadenza nel 2020*

1° marzo 2021

(annunciata proroga dal MEF)

Decreto Legge n.137/2020, convertito nella L. n. 176/2020 (cd. “Decreto Ristori”)

*Non sono previsti i 5 giorni di tolleranza , di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018

 

[1] Cfr. la Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986.

[2] Cfr. l’art.7 della legge 448/1998.

[3] Cfr. ANCE “Accertamento e riscossione: nuova proroga del DL 7/2021” - ID. n.43373 del 2 febbraio 2021.

[4] L’art. 22-bis del DL 183/2020 modifica l’art.157 del DL 34/2020 (cd. D.L. Rilancio) convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[5] Cfr. l’art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.

[6] Cfr. l’art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

[7] L’art.22-bis, comma 2, del DL 183/2021 modifica l’art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. D.L. Cura Italia) convertito con modifiche nella legge 27/2020.

[8] Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021 e l’art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.

[9] Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 137/2020 –  cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse” - ID n.43003 dell’ 8 gennaio 2021Cfr. anche “DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali - ID n. 40023 del 13  maggio  2020.

[10] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-bis, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

2 allegati

legge 26 febbraio 2021, n.21 pdf
Comunicato stampa del 27 febbraio 2021 pdf

Sismabonus ed asseverazione tardiva – Risposta n.127/E/2021

Ai fini del Sismabonus ordinario ed al 110%, per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione circa la classe di rischio sismico può essere depositata presso gli uffici del Comune anche in un momento successivo, ma prima dell’inizio dei lavori.

Invece, per i titoli edilizi richiesti prima del 16 gennaio 2020 occorreva allegare subito l’asseverazione, senza possibilità di presentarla al Comune entro la data di inizio dei lavori, a pena di decadenza dal Sismabonus.

Questo l’importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.127/E del 24 febbraio 2021, nell’ambito di un’istanza d’interpello relativa, tra l’altro, all’applicabilità della detrazione per la sicurezza antisismica degli edifici (cd. Sismabonus), sia nella forma ordinaria[1] che potenziata al 110%[2].

Come noto, il beneficio fiscale viene riconosciuto nell’ipotesi in cui le procedure autorizzatorie siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2017, con la conseguenza che il titolo abilitativo deve essere concesso dopo tale data.

La questione oggetto di istanza deriva da una modifica nella disciplina riferita alla tempistica di presentazione al Comune dell’asseverazione sismica rispetto alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA, apportata all’art.3 D.M. 58/2017, attuativo del Sismabonus, dal D.M. 9 gennaio 2020 n.24, il quale, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ha previsto che:

«il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione (…), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (…), per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.».

Nel caso di specie oggetto della Risposta n.127/E/2021, ai fini del riconoscimento del Sismabonus la SCIA era stata presentata il 26 settembre 2019, mentre l’asseverazione del rischio sismico (in base all’Allegato B al Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017) ad integrazione della stessa era datata 23 giugno 2020, prima dell'inizio dei lavori.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che la modifica normativa che consente la presentazione tardiva dell’asseverazione, da eseguire comunque prima dell’inizio dei lavori, opera a partire dal 16 gennaio 2020.

Di conseguenza, ai titoli edilizi richiesti in data antecedente doveva essere allegata contestualmente anche tale certificazione, pena la decadenza dal beneficio[3].

In sostanza, a seconda del momento di richiesta del titolo abilitativoopera la seguente disciplina:

  • per le richieste presentate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2020, l’asseverazione del rischio sismico deve essere presentata insieme alla domanda di titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA)[4];
  • per le richieste presentate a partire dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione del rischio sismico può essere presentata in un momento successivo alla richiesta del permesso di costruire o alla SCIA, purchè prima della data di inizio dei lavori.

Alla luce di tale chiarimento si richiama l’attenzione delle imprese associate sulla verifica delle tempistiche relative alla richiesta al Comune del permesso di costruire, ovvero della SCIA, al fine di non incorrere nella decadenza dal Sismabonus.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.127/E/2021conferma, tra l’altro, i criteri di ripartizione delle spese in relazione alle quali si può accedere astrattamente a diverse agevolazioni (Bonus facciateEcobonus, ovvero Bonus ristrutturazioni)[5].

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, richiamando propri precedenti chiarimenti, ribadisce che:

  • in caso di possibile sovrapposizione dell’ambito oggettivo di applicazione dei diversi benefici fiscali, l’interessato «potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa».

Tale principio vale anche ai fini dell’applicazione dei Superbonus, sotto il profilo degli interventi “trainanti”, che possono rientrare in linea generale tra quelli agevolabili con l’Ecobonus ordinario o con il Bonus ristrutturazioni (cfr. anche la C.M. 24/E/2020);

  • tenuto conto dell'impossibilità di fruire di più benefici fiscali sulle medesime spese, nell’ipotesi in cui sul fabbricato vengano eseguiti interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, i bonus vengono riconosciuti tenendo separate le spese riferite ai vari interventi (con “distinta contabilizzazione”)[6] e nel rispetto degli adempimenti specifici per ciascuna detrazione.
 

[1] Cfr. l’art.16, co.1bis e seguenti, del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[2] Cfr. l’art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[3] Cfr. in senso conforme anche la risposta 295/E/2020 ed ANCE “Sismabonus e asseverazione: i nuovi chiarimenti dell’AdE” - ID n.41464 del 9 settembre 2020.

[4] Per completezza si ricorda che, ai fini della diversa fattispecie del Sismabonus acquisti, per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º gennaio 2017, ma prima del 1º maggio 2019 (data di entrata in vigore della misura), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus fiscale spetta anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo, fermo restando che tale documentazione deve essere presentata entro la data di stipula del rogito.

Cfr. le Risposte 297/E/2020 e 298/E/2020, nonché ANCE “Sismabonus acquisti in zone 2 e 3, l’asseverazione va presentata entro il rogito” - ID n.41477 del 10 settembre 2020, e ancora le Risposte 195/E/2020, 196/E/2020 ed ANCE “Sismabonus acquisti in zona 2 e 3: OK all’asseverazione tardiva” - ID n.40792 del 2 luglio 2020.

[5] Nel caso di specie, si tratta del Bonus facciate ovvero Ecobonus, o Bonus ristrutturazioni per gli interventi sulle strutture opache verticali ed Ecobonus o Bonus ristrutturazioni per i lavori sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione dei serramenti ed infissi.

[6] In sostanza, occorre tenere separata le fatture ed i bonifici riferiti a ciascun beneficio.

1 allegato

Risposta n.127-E del 24 febbraio 2021

Superbonus 110%: proroga al 31 marzo della comunicazione all’AdE per cessione credito e sconto

Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni per l’utilizzo dei Superbonus tramite cessione a terzi del credito d’imposta o sconto in fattura praticato direttamente dal fornitore, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Così stabilisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.2021/51374 del 22 febbraio 2021, con il quale, accogliendo le richieste di proroga formulate dagli operatori, dai consulenti e dalle relative associazioni di categoria, viene posticipato al 31 marzo p.v. il termine d’invio della suddetta comunicazione, in via generale fissato[1] al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è riconosciuta la possibilità di utilizzo alternativo alla detrazione, ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.

Come specificato nelle stesse motivazioni del Provvedimento allegato, la proroga si è resa necessaria considerato che la procedura per l’invio telematico della comunicazione è stata resa disponibile solo il 15 ottobre 2020. Il posticipo dei termini rende, quindi, più agevole la predisposizione e successiva trasmissione di tutte le pratiche relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente.

 

[1] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020. In proposito vedasi ANCE “Superbonus - CM 24/E/2020 e modalità applicative”- ID n.41309 del 24 agosto 2020Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade 

1 allegato

Provvedimento Direttore AdE prot.n.2021/51374

"NO ALLA COLLABORAZIONE DI FACCIATA PER GIUSTIFICARE SCELTE NON CONDIVISE”

“No alla collaborazione di facciata per giustificare scelte non condivise”

Ance Agrigento rilancia l’appello di Sicindustria Sicilia al Governo Draghi

Agrigento, 16 febbraio 2021 - "Accogliamo l'appello di Confindustria Sicilia al Governo Draghi: non si cerchi la collaborazione delle sigle di categoria se questa è solo una 'foglia di fico' per giustificare scelte non condivise che vanno solo a danno del territorio e degli imprenditori".

Così il presidente di Ance Agrigento, Carmelo Salamone, interviene in seguito a quanto dichiarato dal Consiglio di presidenza di Sicindustria in merito al fatto che le imprese dovranno, questo mese, versare i contributi previdenziali in misura piena per, dicono gli imprenditori siciliani, "l’incapacità delle istituzioni di dare seguito a un provvedimento del dicembre 2020, che prevedeva la decontribuzione al 30%".

"Da tempo - continua Salamone - denunciamo come le politiche realizzate a livello nazionale siano mirate a danneggiare profondamente e irrimediabilmente il tessuto produttivo del paese. Oggi si vive di incertezza e precarietà e ogni nuova misura adottata non fa che peggiorare il quadro complessivo. Per questo sposiamo la linea di Sicindustria di ferma resistenza ad ogni coinvolgimento di sola facciata nei processi decisionali: mentre a Roma si continua a discutere Sagunto viene espugnata".

Allegati:

Comunicato Stampa ANCE AG 16-02-2021.pdf

Comunicato Stampa SICINDUSTRIA 16-02-2021.pdf

Rassegna stampa 17-02-2021.pdf

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