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Superbonus e condomini – OK alla proroga a dicembre 2022 – Decreto Legge 59/2021

Proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti dai condomini, senza ulteriori condizioni, e fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Lo prevede il Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 7 maggio 2021, ed in vigore dall’8 maggio scorso.

Come auspicato dall’ANCE, le nuove disposizioni ampliano, seppur per un solo semestre, l’arco temporale di vigenza del Superbonus, in precedenza applicabile, in via generale, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, tranne alcune eccezioni[1], come stabilito da ultimo dall’art.1, co.66, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

In particolare, l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus[2]:

  • al 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni, per gli interventi eseguiti dai condomini.

Viene invece mantenuto il termine del 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori,  per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche         non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”);

  • al 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Resta fermo che, in caso di IACP, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque), mentre, per le persone fisiche ed i condomini, in relazione alle spese sostenute nel 2022, la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque).

Come auspicato dall’ANCE, l’allungamento del termine di applicazione della norma per i lavori che coinvolgono gli edifici condominiali, o i cd. “mini-condomini”, tiene conto della maggiore complessità nella progettazione ed esecuzione di tali interventi, che a stento sarebbe rientrata nei termini in precedenza in vigore.

Viene, invece, confermata l’attuale scadenza del 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ovvero eseguiti dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche[3].

Il D.L. 59/2021 è stato trasmesso alla 5a Commissione (Bilancio) del Senato (atto n.2207/S), per la relativa conversione in legge.

 

[1] Ovvero fino al 31 dicembre 2022 nel caso di interventi condominiali se al 30 giugno 2022 fosse stato eseguito almeno il 60% dei lavori. Inoltre, per gli interventi eseguiti dagli IACP, il “110%” veniva riconosciuto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 fosse stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

[2] In particolare, vengono modificati i co.3-bis ed 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[3] Cfr. l’art.119, co.1, lett. a) e c) e co.9, lett., d)d-bis) ed e), del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

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decreto legge 6 maggio 2021 n.59

AVVISO ANCE AGRIGENTO E RETE IMPRESA - Richiamo ai principi generali europei di trasparenza e parità di trattamento nell`esecuzione dei lavori pubblici e proposte di intervento

Guida dell’Agenzia delle Entrate - Piattaforma di cessione dei crediti fiscali

Pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida alla piattaforma “Cessione crediti, che illustra le modalità di utilizzo dello strumento, mediante il quale è possibile gestire tutti i passaggi relativi all’accettazione dei crediti, che vengono poi utilizzati in compensazione nel Modello F24.

Con riferimento ai crediti fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, l’Agenzia delle Entrate specifica che la piattaforma opera anche per i crediti relativi al Superbonus, ed alle detrazioni riferite agli altri interventi edilizi (ad es. Bonus casaEcobonusSismabonusBonus facciate).

Tuttavia, tali crediti non sono già automaticamente presenti nella piattaforma, ma possono essere caricati in essa attraverso la comunicazione del titolare del credito (beneficiario della detrazione) attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, i crediti d’imposta che originano dalle detrazioni per gli interventi edilizi sono caricati nella piattaforma dal beneficiario a seguito della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

In tal modo, la detrazione si trasferisce dal beneficiario originario ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito).

Come ulteriore passaggio, i fornitori che hanno realizzato gli interventi e i cessionari dei crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite il Modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che «crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni» e che «non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni».

Dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati immediatamente in compensazione tramite Modello F24, a meno che le disposizioni di riferimento non prevedano diversamente.

Nella Guida viene, altresì, specificato che non è possibile correggere la cessione del credito comunicata per errore.

In tale ipotesi, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.

Per correggere l’errore, il cessionario deve rifiutare espressamente la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, in modo da consentire al cedente di ripetere nuovamente la cessione con i dati corretti.

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

Infine, nella piattaforma è inserita anche una sezione dedicata alla lista movimenti, in relazione alle cessioni ed accettazioni effettuate.

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Guida alla piattaforma Cessione Crediti pdf

Superbonus, General Contractor e sconto in fattura: ultimi chiarimenti dell’Ade

Ok, in caso di Superbonus, al modello general contractor con mandato senza rappresentanza conferito dal committente. In questa ipotesi, tutte le prestazioni rese dai professionisti possono essere fatturate al general contractor e da quest’ultimo “ri-fatturate” al committente, purché senza “ricarico”. Questa possibilità è ammessa anche ove il committente abbia optato per lo sconto in fattura.

Confermato, inoltre, che sono agevolate solo le spese strettamente correlate agli interventi, di conseguenza è ribadita l’esclusione dal beneficio anche per il compenso dovuto al contraente generale per l’attività di mero coordinamento.

Questi i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 254 del 15 aprile 2021, ad un contribuente che ha appaltato ad un unico fornitore tutti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati al 110%, ivi comprese le prestazioni professionali connesse.

Nello specifico, i rapporti tra committente e fornitore sono regolati da un mandato senza rappresentanza in base al quale il fornitore unico agisce in nome proprio ma per conto del committente: ciò significa che riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi ri-fatturare al committente l’importo pagato, applicando lo sconto in fattura. Resta fermo che il servizio professionale reso e il soggetto che lo ha effettuato devono essere descritti in fattura in maniera puntuale e senza “ricarico”.

In sostanza, questa regolamentazione dei rapporti contrattuali tra committente e fornitore, del tutto in linea con la posizione ANCE, è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate nel presupposto che la disciplina dell’attività del general contractor, nel quadro degli interventi legati al Superbonus, sia demandata all'autonomia contrattuale delle parti.

Essa, infatti, può anche contemplare l’ipotesi in cui il fornitore dell’appalto si ponga come interlocutore unico per la realizzazione di tutte le attività, inclusi i rapporti con tutte le figure professionali coinvolte.

In merito al compenso dovuto al fornitore unico, l’Agenzia ricorda che rientrano nel Superbonus tutte le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi, e dunque, oltre alle spese connesse alla progettazione, ad esempio, anche quelle per l'installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, l’IVA indetraibile.

Di conseguenza, parallelamente a quanto precisato sull’indetraibilità dei compensi dovuti all'amministratore per gli adempimenti legati ai lavori condominiali[1], l’Amministrazione finanziaria esclude dall’agevolazione l’attività del fornitore unico, che si limiti al “mero coordinamento” delle attività effettuate da terzi nel corso dell’esecuzione dell’intervento. In tal modo, viene altresì ufficializzato quanto già precisato a livello regionale dalla DRE Lombardia con la Risposta n.904-334-2021[2].

***

Questa Risposta consolida ufficialmente uno degli indirizzi  rappresentati dall’ANCE alla  stessa Agenzia delle Entrate in ordine alla configurazione dei rapporti tra fornitore unico e committenza nell’ambito degli interventi agevolati al 110%, al fine di regolamentare la figura del general contractor quale strumento di semplificazione dell’iter operativo e burocratico del Superbonus[3].

In questo senso, il modello negoziale del mandato senza rappresentanza consente la regolarizzazione fiscale dei rapporti tra le parti coinvolte nell’operazione, fermo restando la necessità di approfondire tutti i profili di responsabilità che l’Agenzia non esamina in questa sede.

Occorre, inoltre,  precisare che l’indetraibilità del compenso del GC che effettui un’attività di mero coordinamento pone l’accento sull’importanza di affidare gli interventi connessi al Superbonus ad operatori economici con competenze ampie ed adeguate ad una gestione complessiva del lavoro, dalla sua progettazione alla realizzazione materiale, ivi compresa la gestione dei rapporti con tutte le figure professionali necessarie al completamento dell’intervento stesso.

 

[1] Cfr. CM 30/E/20 Risposta n.4.4.1 .

[2] Cfr. ANCE “Superbonus General contractor e compenso per il coordinamento dell’attività” - ID N. 44239 del 7 aprile 2021.

[3] L’ANCE ha sollecitato l’Amministrazione finanziaria anche  in ordine all’ipotesi in cui il committente abbia rapporti negoziali diretti con il professionista e, allo stesso tempo, incarichi il general contractor della liquidazione del corrispettivo a questi dovuto, in virtù di una “delegazione di pagamento”.

1 allegato

Risposta 254 del 15 aprile 2021 pdf

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AL VIA IL CORSO SULLA POSA DEL CAPPOTTO TERMICO

 

 

"Efficientamento energetico, al via il corso sulla posa del cappotto termico"

 

L’obiettivo: garantire al cittadino la realizzazione dei lavori a regola d’arte 

 

Agrigento, 13 aprile 2021 - Efficientamento energetico, tanti i cittadini che utilizzando il Superbonus 110 per cento hanno avviato le procedure per l’installazione del cappotto termico. A fronte della richiesta sempre più numerosa, però, occorre che le imprese edili si avvalgano di tecnici specializzati nel settore in modo da fornire ai cittadini un servizio di qualità.

 

In tal senso l’Esiea, presieduto da Tommaso Sciara, insieme con Ance Agrigento diretta da Carmelo Salamone, Ceama presieduta da Luigi Costanza e Itac, nell’ottica di una costante cura e vicinanza alle esigenze delle imprese di costruzioni, si è fatto promotore di un corso per “Posatore esperto di cappotto termico” rivolto proprio alle maestranze del settore edile che intendono qualificare le proprie competenze sulla posa del cappotto termico, garantendo così alla committenza la realizzazione dei lavori a regola d’arte. 

 

Durante il corso, che si svolgerà nella sede Esiea Cpt, saranno anche effettuate delle prove pratiche di posa con l’ausilio di Giuseppe Sole, tecnico esperto commerciale nella posa di capotti termici, e dell’architetto Luca Cosentino che tratterà la parte teorica con approfondimenti sulla normativa di sicurezza, lavori in quota, norme UNI/TR 11715 e 11716, sistema a cappotto, materiali, tipologie, tecniche di posa e rifiniture. 

 

Per quanto riguarda la parte pratica, si procederà con la posa in opera di cappotto termico, completo fino alla finitura, sagomatura di finestre, porte elementi aggettanti, partenza alla base e soluzioni d’angolo. 

 

Per info e prenotazioni telefonare al numero 0922.598055 oppure inviare una mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

3 allegati

Comunicato Stampa 13-04-2021.pdf

Rassegna stampa 14-04-2021.pdf

LOCANDINA   

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