L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le procedure telematiche per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per la cessione o lo sconto relative alle detrazioni per lavori edilizi cd. “ordinarie”, diverse dal Superbonus, esercitate entro l’11 novembre 2021 in linea con quanto annunciato nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet lo scorso 22 novembre[1].
In questa occasione, infatti, è stato chiarito che sono esclusi dai nuovi obblighi “anti frode” (visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi) introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal DL 157/2021, i beneficiari dei bonus “ordinari” (bonus facciate, ristrutturazioni, Eco e Sisma bonus) che, prima di questa data, abbiano ricevuto e pagato le fatture, stipulato gli accordi per la cessione del credito o per lo sconto (con l’annotazione in fattura), senza aver trasmesso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, tali soggetti potranno procedere all’invio delle relative comunicazioni utilizzando le nuove procedure, senza obbligo di apporre il visto di conformità (e di ottenere l’attestazione sulla congruità dei costi sostenuti).
[1] Cfr. Ance “Bonus edilizi ordinari: cessione/sconto in fattura e Nuove FAQ dell’Agenzia Entrate” - ID N.47071 del 22 novembre 2021.
Il beneficiario che effettua sul proprio immobile una pluralità di interventi agevolati e decide di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito deve effettuare tante comuncazioni all’Agenzia delle Entrate, quanti sono gli interventi.
La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrata con la Risposta Interpello n. 784 del 18 novembre 2021.
Il caso è posto dal proprietario di un edificio composto da 5 unità, di cui 3 abitazioni (A/3) un negozio (C/1) e un magazzino (C/2). L’immobile si trova in un Comune a rischio sismico 3 e una delle unità abitative è “funzionalmente indipendente” e dotata “accesso autonomo dall'esterno” rispetto alle altre.
Su quest’ultima il contribuente vuole effettuare interventi antisismici locali, di efficientamento energetico con sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, degli infissi e dei serramenti, fruendo del Superbonus.
A questo proposito il proprietario chiede, nel caso in cui decida di optare per la cessione o per lo sconto, quanti moduli di comunicazione dell’opzione sia necessario inoltrare all’Agenzia delle Entrate: se due moduli diversi (uno per gli interventi di efficientamento energetico e l’altro per quelli di messa in sicurezza sismica), oppure uno unico per entrambi.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la CM 30/E del 2020, quando su uno stesso immobile vengono effettuati più interventi, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi relativi a ciascuno di essi. Le relative somme dovranno essere contabilizzate distintamente, stante il principio per cui sulle stesse spese non è possibile fruire di più agevolazioni.
In realtà, il caso di specie prevede l’effettuazione di 3 interventi, due “trainanti” (la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, interventi antisismici locali) e uno “trainato” (sostituzione di infissi e serramenti) e pertanto, diversamente da come prospettato dall’istante, sarà necessario inviare all’Agenzia 3 moduli di comunicazione, ossia un modulo diverso per ogni intervento realizzato.
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Ammessa la compatibilità tra l’Ecobonus a favore dell’impresa che, nell’ambito di un’ampia operazione di recupero riguardante un proprio fabbricato destinato alla vendita, effettua anche lavori di efficientamento energetico e il Bonus “Ristrutturazioni” a favore del contribuente che acquista una delle unità immobiliari ristrutturate e immesse sul mercato.
Il principio è espresso nella Risposta n. 769 del 10 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate che, in estrema sintesi, ribadisce, quanto già anticipato con la Risposta n.437 dello scorso 24 giugno 2021 in un caso analogo, in merito alla possibilità che:
Va ricordato che per fruire dell’incentivo, la cessione deve avvenire entro 18 mesi dal temine dei lavori sull’intero fabbricato e che gli interventi eseguiti devono essere qualificati, dal punto di vista edilizio, come restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, rispettivamente, lett.c-d, DPR 380/2001).
Nella risposta l’Agenzia ricorda quanto già chiarito nella RM 34/E/2020, in merito al fatto che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica e sismica, spettano ai titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla qualificazione dell’immobile oggetto dei lavori come “strumentale”, “merce” o “patrimoniale”.
Le due detrazioni, Bonus Ristrutturazioni a favore dell’acquirente ed Ecobonus a favore dell’impresa, sono compatibili in quanto calcolate su componenti diverse, la prima sul prezzo di vendita che è influenzato da una serie di valori che vanno oltre il mero costo di costruzione (ad es. l’andamento del mercato, l’ubicazione, la misura e la tipologia dell’immobile), la seconda esclusivamente sul costo sostenuto per gli interventi di efficientamento energetico determinato “analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati”.
La combinazione delle due detrazioni non comporta elusione fiscale e non richiede la necessità di scomputare dal prezzo di vendita, il costo degli interventi di riqualificazione energetica sostenuti dall’impresa che ha poi fruito del beneficio.
Tale pronuncia si aggiunge a quella già fornita nella Risposta 70/E/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate, in pieno accoglimento della tesi Ance, aveva ammesso la compatibilità tra l’Ecobonus spettante ad un’impresa di costruzione che demoliva e ricostruiva un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, e il cd Sismabonus acquisti al 110% per le persone fisiche acquirenti delle nuove unità ricostruite in chiave antisismica.
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Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello di opzione per la cessione o per lo sconto, per tutti i bonus edilizi ordinari, con visto di conformità obbligatorio.
Le novità sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, Prot. n.312528/2021, che approva il nuovo Modello di comunicazione dell’opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
L’aggiornamento operativo si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021 (cd. D.L. antifrode), in vigore dal 12 novembre scorso, ed in corso di conversione in legge.
In particolare, il D.L. antifrode ha, tra l’altro, reso obbligatori sia il visto di conformità, sia l’asseverazione sulla congruità delle spese per esercitare le opzioni per la cessione/sconto in fattura dei bonus fiscali in edilizia applicati nelle misure ordinarie, intervenendo sull’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (cd. D.L. rilancio).
Al riguardo, il Provvedimento n.312528/2021 chiarisce, con una modifica alle Istruzioni al nuovo Modello di opzione per la cessione o sconto in fattura, che la compilazione della sezione “Visto di conformità” «è sempre obbligatoria» non solo in caso di interventi agevolati con il Superbonus, ma anche con i bonus edilizi ordinari (cfr. Istruzioni - come si compila - punto 4).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’invio dell’opzione per i bonus edilizi ordinari deve essere effettuata, cosi come già previsto ai fini del Superbonus:
Resta fermo che, nel modello di opzione, le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”, devono essere compilate solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus (cfr. Istruzioni - come si compila - punto 5).
Il medesimo Provvedimento approva anche le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di opzione.
Per una migliore comprensione delle novità, l’ANCE trasmette il testo normativo che evidenzia le modifiche alla disciplina del Superbonus e dei bonus fiscali ordinari, introdotte dal D.L. 157/2021 e contenute nel DDL di Bilancio 2022 (atto n. 2448/S), in corso di esame parlamentare.
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Provvedimento ADE12Nov2021 pdf
Modello pdf
Istruzioni pdf
testo normativo pdf
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Allto1_ 210907 Convenzione EDILGO - ANCE pdf