ENEA ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruizione del SuperBonus nel caso di interventi trainati non ancora completati e per i lavori di coibentazione delle coperture degli edifici.
Ha infatti chiarito che “le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori”, diversamente da quanto in precedenza richiesto, ovvero che gli interventi trainati dovessero essere stati già portati a termine per inserirli nei SAL.
Si ricorda che le condizioni necessarie affinché gli interventi trainati possano accedere alla detrazione fiscale del 110% sono che:
Per quanto riguarda le spese relative alle coperture non disperdenti, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 vi è la possibilità di detrarre al 110% anche le spese sostenute per isolare le coperture di sottotetti non riscaldati, in deroga a quanto richiesto per gli interventi di Ecobonus che permettevano di intervenire sulle sole superfici disperdenti.
A tal proposito ENEA precisa che: “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
È bene ricordare che la modifica introdotta per le coperture non disperdenti non ha modificato la definizione di superficie disperdente per il calcolo del 25% della superficie minima su cui intervenire con l’isolamento, al fine di considerare l’intervento trainante. Per superficie disperdente si intende la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione (v. art. 2 del DM Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015).
Inoltre Enea ha pubblicato due avvisi riguardanti l’aggiornamento delle procedure di accesso al Portale Enea per i tecnici asseveratori degli interventi del SuperBonus 110% nonché per l’inserimento delle pratiche relative agli incentivi di Ecobonus e Bonus Casa. È previsto che da settembre l’accesso ai Portali Enea avverrà tramite SPID, salvo un periodo di transizione fino al 1° ottobre, per chi fosse già registrato sul Portale Enea, durante il quale potrà intervenire sulle pratiche precedentemente inserite senza l’uso di SPID. Dal 1° ottobre, invece avverrà tutto tramite SPID ad eccezione delle aziende che continueranno ad utilizzare la procedura con user-name (indirizzo e-mail) e password.
E’ ufficiale la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.Lgs. 14/2019 - dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. Rinviate al 31 dicembre 2023 anche le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza. Introduzione, dal 15 novembre 2021, di un meccanismo semplificato di “composizione negoziata della crisi”.
Lo conferma il Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118, in vigore dal 25 agosto 2021, recante “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.202 del 24 agosto 2021[1].
Il Provvedimento è stato trasmesso in Parlamento per la relativa conversione in legge (atto Camera n.3270).
Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE che in questi mesi ha proseguito le proprie iniziative presso tutte le Sedi istituzionali, al fine di consentire un ulteriore rinvio della riforma della disciplina dell’insolvenza, necessaria anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto.
In particolare, oltre alla proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 e delle procedure d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, al 31 dicembre 2023 (in sostanza dal 2024)[2], il D.L. 118/2021 prevede ulteriori disposizioni in materia di crisi d’impresa, come la “composizione negoziata della crisi”, la possibilità di effettuare un test di solvibilità online, evidenziate in un dossier illustrativo. Nella tabella seguente, invece, sono riepilogate le diverse tempistiche relative all’entrata in vigore delle misure adottate dal D.L. 118/2021.
misura |
entrata in vigore |
codice della crisi d’impresa |
16 maggio 2022 |
procedure d’allerta ed indici di crisi |
31 dicembre 2023 |
composizione negoziata |
15 novembre 2021 |
accesso degli esperti all’elenco |
decreto ministero giustizia |
nomina degli esperti indipendenti |
15 novembre 2021 |
indicazioni per il piano di risanamento e test di solvibilità on-line |
decreto ministero giustizia |
segnalazione dell’organo di controllo |
15 novembre 2021 |
regime premiale |
15 novembre 2021 |
modifiche alla legge fallimentare |
25 agosto 2021 |
[1]Cfr. ANCE “Via libera alla proroga del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza al 2022” - ID n. 45858 del 5 agosto 2021. Si ricorda che la precedente scadenza ai fini dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa era stata fissata al 1° settembre 2021(cfr. l’art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).
[2] Cfr. l’art.389 del D.Lgs. 14/2019.
2 allegati
dossier illustrativo pdf
Decreto Legge 24 agosto 2021 n.118 pdf
Investimenti in beni strumentali nuovi: se al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante ed è stato versato l’acconto, il credito di imposta segue le regole fissate dalla legge di bilancio 2020. Se, invece, al 15 novembre 2020 le suddette condizioni non si sono verificate, valgono le regole della legge di bilancio 2021.
Con la Circolare 9/E del 23 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale disciplina applicare al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in caso di investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021 e ha affrontato una serie di questioni legate alle modalità di applicazione del credito d’imposta alla luce delle novità della legge di bilancio 2021.
Si ricorda che la legge 178/2020 (bilancio 2021) ha modificato e rafforzato la disciplina[1] del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le novità riguardano, in particolare, gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022[2].
Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a crearsi una parziale sovrapponibilità tra la nuova disciplina e quella fissata[3] della legge di bilancio 2020.
Su questo punto l’Agenzia precisa che la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 si applica a quegli investimenti per cui al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante, è stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), e sempre che gli investimenti vengano completati entro il 30 giugno 2021.
Diversamente, se al 15 novembre non si sono verificate le suddette condizioni si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.
Nella circolare vengono, poi, forniti ulteriori chiarimenti, ad esempio in tema di:
Sul punto l’Agenzia precisa che la fruizione in una sola quota è facoltativa;
Per verificare che il cumulo degli incentivi non superi il costo dell’investimento l’Agenzia precisa che occorre:
Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta, maggiorato del risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito per intero, altrimenti questo andrà ridotto proporzionalmente.
[1] Già la Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) aveva “trasformato” i benefici “super ammortamento” ed “iper ammortamento” legati alla maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.
[2] oppure al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
[3] Cfr. art. 1 commi 184 a 197.
[4] Inizialmente, anche per questi beni la Legge di Bilancio 2021 ammetteva la compensazione in unica quota solo a favore dei soggetti con volume di ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro. È stato poi il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis convertito nella legge 106/2021) ad estendere tale possibilità, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche agli altri.
[5] Restano fruibili in 3 quote i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione del beneficio e il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”.
1 allegato
Bonus facciate fino a fine 2021: per le persone fisiche vale la data del bonifico a prescindere dalla fine dei lavori, mentre per le imprese vale la data di ultimazione dell’intervento, non rilevando il momento del pagamento delle spese.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che, dopo un anno e mezzo dalle prime indicazioni[1], aggiorna la propria Guida sul Bonus Facciate alla luce della proroga sino al 31 dicembre 2021 (legge 178/2021)[2] e dell’introduzione (per le spese sostenute nel biennio 2020-2021) della possibilità di fruire della detrazione anche sotto forma di cessione del corrispondente credito d’imposta o dello sconto in fattura (art.121 DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020)[3].
In primo luogo, va ricordato che il Bonus Facciate è una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.
Con la recente Guida, l’Amministrazione finanziaria, ripercorrendo le caratteristiche principali dell’agevolazione e mettendo a sistema le diverse risposte ad interpello fornite sul bonus, puntualizza alcuni aspetti tra i quali:
In merito a tali opzioni, viene inoltre chiarito che, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se usufruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri. Per esempio, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito;
Sul tema viene poi specificato che, se l’immobile si trova in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in “zona attività terziarie”, il bonus spetta sull’intero immobile se il contribuente dispone di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza della “zona attività terziarie” alla “zona B”. In caso contrario, spetta limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”;
I suddetti DM 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo 2008 e 6 agosto 2020 (“Requisiti Ecobonus”) non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse pubblico (Parte seconda e art.136, co.1, lett. b-c, Codice dei beni culturali e del paesaggio) soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.
In termini di adempimenti, sempre per gli interventi sulla facciata influenti dal punto di vista termico, viene specificato che i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato e da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori,
[1] Cfr. ANCE “Bonus Facciate: Prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” -
[2] Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” - ID n. 43194 del 20 gennaio 2021.
[3] Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.
1 allegato
Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio unifamiliare, dovuto all’adeguamento alla normativa antisismica, riconosciuto il Sismabonus al 110% anche sulla parte ampliata, ed escluso il Super Ecobonus sulla nuova porzione del fabbricato.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.513/E del 27 luglio 2021, ad un’istanza d’interpello sull’applicabilità del Superbonus al 110%[1], sia nell’ipotesi di interventi antisismici che di efficienza energetica effettuati a seguito della demolizione di una unifamiliare, poi ricostruita con aumento di volumetria dal proprietario residente all’estero.
In particolare nel caso di specie, in fase di ricostruzione verranno realizzate due unità immobiliari indipendenti, e le agevolazioni fiscali (Ecobonus, Sismabonus, installazione dell’impianto fotovoltaico e di accumulo al 110%) verranno richieste unicamente su una delle due nuove abitazioni, sulla quale il Comune ha autorizzato un lieve aumento di volumetria, necessario per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema[2] dell’applicabilità del Superbonus nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione, ribadendo che l'agevolazione spetta in presenza di interventi che rientrino nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001, ferma restando la competenza del Comune ai fini della qualificazione delle opere edilizie.
In sostanza, la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” deve risultare dal titolo edilizio che autorizza i lavori.
Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria richiama ancora una volta il parere ricevuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici[3], nel quale è stato affermato che nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, «a differenza del "Supersismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».
Alla luce di tale chiarimento, la Risposta n.513/E/2021 conferma che, nel caso di specie esaminato, il Sismabonus al 110% spetta per l’intero intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, mentre l’Ecobonus al 110% è riconosciuto solo per le spese riferite alla porzione preesistente dell’edificio[4].
A tal fine, sotto il profilo della corretta documentazione delle spese sostenute, agevolabili con l’Ecobonus al 110%, viene ribadito che l’interessato deve:
ovvero
A parere dell’ANCE tale interpretazione continua a suscitare perplessità, tenuto conto della modifica alla nozione di “ristrutturazione edilizia” intervenuta ormai un anno fa, nella quale è stata ricompresa anche la demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria (nei casi previsti dalla legislazione nazionale o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere la rigenerazione urbana)[5].
Sempre in tema di Superbonus, poi, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulle modalità applicative generali del beneficio, e conferma i limiti di spesa massimi (in presenza della detrazione al 110%) relativi ai diversi interventi eseguiti nella fattispecie esaminata[6].
Infine, viene confermato che il Superbonus spetta anche ai soggetti non residenti, purché titolari di redditi imponibili ad IRPEF (ad es. come redditi fondiari), ferma restando la possibilità di usufruire del beneficio nelle modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura[7].
Tali ulteriori modalità sono ammesse anche nell’ipotesi in cui il beneficiario possieda esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva ovvero se l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
[1] Cfr. l’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 ed ANCE “Il Superbonus al 110% - Aggiornamento della Guida operativa ANCE” - ID n.43096 del 15 gennaio 2021.
[2] Cfr. la Risposta n.175/E/2021, relativa alla demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria di un edificio in condominio – cfr. ANCE “Superbonus – Demolizione e ricostruzione con ampliamento – R. n.175/E/2021” - ID n.43994 del 18 marzo 2021.
[3] Nota del 2 febbraio 2021, R.U. 031615.
[4] Nel caso di specie, l’immobile demolito era dotato di un preesistente impianto di riscaldamento.
[5] Cfr. l’art.10 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha modificato l’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001. Tra l’altro, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo, nella Risposta n.513/E/2021 contraddice quanto dalla stessa chiarito, sempre ai fini dell’Ecobonus potenziato, nelle precedenti Risposte n.11/E/2021 ed 88/E/2021, nelle quali, invece, tale beneficio era stato ammesso, in caso di intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, purché, dal titolo amministrativo rilasciato dal Comune l’intervento risultasse come una “ristrutturazione edilizia”, di cui al modificato art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001.
[6] In particolare, i distinti limiti di spesa sono pari a: 96.000 euro per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (art. 16, co.1-bis e segg., del D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013) - 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 119, co 1, lett. c, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 - cd. decreto Rilancio) - 54.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (art.1, co. 345, della legge 296/2006) - 48.000 euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici (art.119, co.5, del medesimo decreto Rilancio) - 48.000 euro per l'installazione di sistemi di accumulo (art.119, co. 6, del citato decreto Rilancio). In relazione all’autonomo limite di spesa per tale ultima categoria di intervento, cfr. la R.M. 60/E/2020.
[7] Cfr. l’art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.
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